Ferie collettive 2021: richiesta di differimento contributivo
Premessa
In caso di particolari esigenze strettamente connesse all’organizzazione aziendale, il datore di lavoro ha la facoltà di poter chiedere, in via del tutto eccezionale, il differimento dei contributi da versare nelle casse dell’INPS entro un termine più ampio e comunque non superiore a tre mesi a quello della normale scadenza. Generalmente il termine di cui viene richiesto il differimento è quello del 16 agosto relativamente ai contributi di luglio. In questo periodo, infatti, le aziende sono chiamate a sopperire alla mancanza di personale, a causa della fruizione delle cd. ferie collettive, causando temporanee difficoltà organizzative e produttive.
L’autorizzazione al differimento contributivo deve essere richiesta telematicamente all’INPS su domanda dell’azienda, entro il termine del 31 maggio di ogni anno (cfr. INPS, Messaggio n. 8609/2012). Il termine di presentazione è ordinatorio, l’INPS ha infatti facoltà di esaminare anche le domande pervenute in ritardo in presenza di situazioni particolari.
Inoltre è bene specificare, fin da ora, che il datore di lavoro può richiedere il differimento contributivo una sola volta nell’arco dell’anno e relativamente agli adempimenti di un solo mese, anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi. Ne consegue che qualora l’azienda chiuda per ferie collettive in due o più periodi dell’anno, dovrà scegliere per quale periodo chiedere la posticipazione.
Ferie collettive
Prima di entrare nel merito degli adempimenti da ottemperare per fruire della proroga dei versamenti contributivi, appare opportuno comprendere cosa s’intende nello specifico per “ferie collettive”.
APPROFONDIMENTO. In base a quanto disposto dall’INPS con la Circolare n. 90 del 24 aprile 1980, con tale termine deve intendersi, secondo la normale accezione, quel periodo di riposo che l’azienda è tenuta – per legge o per contratto – a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell’esercizio, dello stabilimento, della fabbrica, dell’ufficio, in tutte le sue articolazioni. Inoltre, l’istituto delle ferie collettive non viene meno qualora, durante il periodo feriale, sussista comunque la presenza al lavoro di personale dell’impresa con particolare riferimento a soggetti preposti alla manutenzione degli impianti o addetti a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie.
La possibilità di prorogare i versamenti contributivi viene data per sopperire alla particolarità della situazione che si determina in occasione della chiusura delle aziende per ferie collettive, caratterizzata dalla contingenza e dalla temporaneità delle difficoltà organizzative da essa derivanti.
ESEMPIO. Se l’azienda concedesse le ferie ai propri dipendenti nel mese di agosto e non vi fosse la possibilità di effettuare il pagamento (contributi relativi al mese di luglio), lo stesso potrà essere effettuato a settembre. A questo punto, l’importo dei contributi differiti sarà maggiorato degli interessi di dilazione.
Si precisa, inoltre, che in via generale tale problema sorge durante la stagione estiva, ma il datore di lavoro può richiedere il differimento del versamento dei contributi anche per periodi diversi dai tradizionali mesi estivi, rispettando sempre però il termine del 31 maggio per la presentazione dell’istanza di differimento.
Le riepiloghiamo, quindi, come precisato dalla Circolare INPS su menzionata, per ferie collettive s’intende quel periodo che determina:
- “… la chiusura dell’azienda e la sospensione di ogni attività e di conseguenza l’impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. Per ferie collettive deve intendersi, secondo la normale accezione, quel periodo di riposo che l’azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell’esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio, in tutte le sue articolazioni.”.
Tale significato non viene meno:
- “qualora durante il periodo feriale si renda comunque necessaria la presenza di personale (operai comuni o specializzati, tecnici e simili) preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie”.
Differimento dei contributi
Le ricordiamo che la posticipazione dei versamenti contributivi verso l’INPS vale esclusivamente una sola volta nell’arco dell’anno e relativamente agli adempimenti di un solo mese. Infatti, qualora l’azienda chiuda per ferie in due o più periodi dell’anno, dovrà scegliere per quale periodo chiedere il differimento, e nel caso in cui il periodo feriale sia posto a cavallo di due mesi, dovrà essere applicato il criterio secondo il quale il differimento riguarderà gli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cade la maggior parte del periodo feriale.
Inoltre, deve naturalmente persistere una difficoltà oggettiva ad effettuare i versamenti a scadenza in conseguenza della chiusura. Il differimento interessa sia il termine di versamento dei contributi che quello di presentazione del flusso Uniemens.
Quindi, il differimento per ferie collettive comporta:
- la possibilità di prorogare al mese successivo il versamento dei contributi che l’azienda avrebbe dovuto versare nel mese di chiusura;
- il conseguente spostamento del termine ultimo di invio del flusso Uniemens correlato contributi differiti.
ESEMPIO. Si ipotizza che l’azienda abbia comunicato ai propri dipendenti che le ferie collettive, per quest’anno, decorrono dall’1 al 31 agosto 2021. Venendo meno il ciclo produttivo dell’azienda, il datore di lavoro si troverà in difficoltà a versare i contributi di luglio 2021 entro il 16.08.2021. Per tale motivo avanza richiesta di autorizzazione al differimento dei contributi, che deve avvenire entro il 31.05.2021. Alla luce di ciò, l’azienda deve:
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Si sottolinea che l’autorizzazione al differimento non è vincolante, la richiesta può essere presentata a scopo cautelativo e il datore di lavoro successivamente, pur in presenza di accoglimento dell’istanza, può provvedere al versamento dei contributi entro la normale scadenza.
PUNTI DA RICORDARE |
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Modalità di presentazione della domanda
Le aziende interessate alla sospensione possono presentare la richiesta direttamente sul portale telematico dell’INPS (www.inps.it), nella sezione “Servizi Online“. Più nel dettaglio, deve essere utilizzato il “Modulo 445 – Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive“, accessibile dal “cassetto previdenziale” dell’area “Aziende consulenti e professionisti” (area DiResCo).
Per fruire della sospensione è necessario essere in possesso del Pin e attenersi al seguente percorso disponibile sul sito dell’INPS (www.inps.it):
- “servizi online” -> “aziende consulenti e professionisti” -> “cassetto previdenziale” -> “comunicazioni online” -> “invio nuova comunicazione” -> “codice 445 richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive”. Nella stessa pagina è presente anche il manuale di compilazione.
Nella home page web “Area DiResCo” viene visualizzata la lista delle tipologie dei moduli che è possibile inviare, che si dettagliano nella seguente tabella.
Prima colonna, “Codice Modulo” | Viene visualizzato il codice del modulo che si desidera inviare e un link dal quale è possibile accedere alla pagina web di inserimento. |
Seconda colonna, “Area” | Viene visualizzata la descrizione dell’area cui appartiene il modulo. |
Terza colonna, “Descrizione Modulo” | Viene visualizzata la descrizione del modulo che si desidera inviare. |
Quarta colonna, “Manual” | Viene visualizzata un’immagine, alla selezione della quale, a video comparirà un manuale per gli operatori esterni. |
Una volta selezionato il predetto modulo, il sistema richiede il numero di matricola dell’azienda per la quale si richiede il differimento.
Dopo aver ottenuto la conferma dei dati aziendali e della validità della delega a operare per conto dell’azienda, è necessario indicare:
- il mese e l’anno della chiusura aziendale per ferie collettive;
- la data entro la quale s’intende provvedere agli adempimenti connessi al periodo di chiusura.
Contestualmente all’inserimento dei predetti dati, dovrà essere rilasciato il documento che attesta l’ammissione al differimento degli adempimenti contributivi.
La domanda di differimento deve essere presentata dall’azienda al Comitato provinciale dell’INPS attraverso la sede territorialmente competente, mediante apposita istanza.
ATTENZIONE. In caso di accoglimento dell’istanza, il versamento differito coinciderà con la scadenza del mese immediatamente successivo a quello per il quale è stata presentata la domanda all’Istituto. Da un punto di vista prettamente operativo, il differimento per ferie collettive riguarda il versamento dei contributi che l’azienda avrebbe dovuto versare nel mese di chiusura, ma che materialmente si trova nell’impossibilità di effettuare nei termini ordinatori di legge sopra indicati, data la contingenza e la temporaneità delle difficoltà organizzative da esse derivanti. Trattasi, quindi, di adempimento che avrebbe dovuto essere effettuato nel mese in cui cadono le ferie.
Nel caso di reiezione della domanda da parte del Comitato provinciale, l’azienda potrà presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’INPS.
Adempimenti a carico dell’azienda
In caso di richiesta di differimento contributivo, Le facciamo presente che il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine differito, e dovrà essere maggiorato degli interessi di dilazione. Qualora tale tasso dovesse modificarsi nel periodo tra la presentazione e l’accoglimento della domanda di differimento, dovrà applicarsi l’interesse che l’INPS comunicherà al momento della concessione del differimento.
Se in seguito alla comunicazione dell’INPS, il TUR (Tasso Ufficiale di Rendimento) dovesse subire ulteriori modifiche, queste ultime non verranno più prese in considerazione ai fini del calcolo degli interessi di differimento. In ogni caso si dovrà applicare l’aliquota che l’INPS indicherà nella lettera di autorizzazione.
Come accennato in precedenza, oltre al versamento dell’F24 il differimento interesserà anche la presentazione dell’Uniemens. In particolare, nell’elemento <AltrePartiteaDebito> di <DenunciaAziendale> dovrà essere indicato:
- il codice “D100” nell’elemento <CausaleADebito>;
- e valorizzato l’importo degli interessi nell’elemento <SommaADebito>.
Riflessi sul LUL
Per quanto riguarda la gestione del Libro Unico del Lavoro (LUL), il Ministero del Lavoro (cfr. Lettera Circolare del 28 luglio 2009, prot. n. 10964) ha chiarito che il calcolo della retribuzione potrà essere effettuata sull’orario di lavoro effettivamente prestato. Inoltre, esclusivamente per gli ultimi giorni di luglio, sarà possibile effettuare un calcolo solo “presuntivo” delle presenze. Tale operazione, certamente legata ad imprescindibili esigenze aziendali, non potrà che costituire un elemento giustificativo per ricorrere ad una “sfasatura” parziale delle registrazioni.
Ne consegue, pertanto, che le presenze indicate nel LUL di luglio come “presuntive” potranno essere valorizzate correttamente, effettuando i relativi conguagli nel LUL del successivo mese di agosto (da elaborare pertanto nel mese di settembre).
Il differimento operato dovrà, tuttavia, essere specificamente annotato, così come previsto in via generale dall’art. 1, c. 3, del D.M. 9 luglio 2008, nel cedolino di luglio.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.
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