CIRCOLARE SETTIMANALE del 02/04/2021

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Ammortizzatori sociali ex D.L. n. 41/2021: i primi chiarimenti INPS

INPS, Messaggio 26 marzo 2021, n. 1297

 

L’INPS – con Messaggio del 26 marzo 2021, n. 1297 – ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto Sostegni.

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”.

La disciplina di dettaglio, nonché le relative istruzioni operative verranno fornite dall’INPS con successive Circolari.

 

ASSENZA DAL LAVORO

 

Nuovi congedi per i genitori con i figli in quarantena/DAD: chiarimenti Inps

INPS, Messaggio 25 marzo 2021, n. 1276

 

L’INPS – con Messaggio del 25 marzo 2021, n. 1276 – ha fornito le prime indicazioni sul nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli:

  • affetti da SARS Covid-19,
  • in quarantena da contatto,
  • a casa, nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.

Il congedo ex art. 2, commi 2 e 3 , D.L. n. 41/2021 spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ex art. 4, comma 1, legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

I suddetti genitori lavoratori dipendenti del settore privato dovranno presentare le relative domande di congedo all’INPS.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

Infine, il congedo in commento è rivolto anche ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.

Le istruzioni operative sulla corretta modalità di richiesta saranno esplicitate in una Circolare di prossima emanazione.

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

Pubblicato in GU il decreto Sostegni

D.L. 22 marzo 2021, n. 41

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021, n. 70 è stato pubblicato il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

Oltre alle novità in ambito lavoristico, il provvedimento si preoccupa di differire il termine della trasmissione telematica della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate al 31 marzo 2021 (la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei cittadini il 10 maggio 2021, invece del 30 aprile 2021).

 

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

Fondo Nuove Competenze: le nuove FAQ di ANPAL

ANPAL, FAQ 25 marzo 2021

 

L’ANPAL – con comunicato del 25 marzo 2021 – ha pubblicato 3 nuove Faq sul Fondo Nuove competenze.

Le tematiche affrontate riguardano:

  • i termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze;
  • i lavoratori che non possono prendere parte alle attività per motivazioni differenti;
  • l’istanza per lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Con riferimento al primo punto, ANPAL chiarisce che i termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze sono fissati in 90 giorni dall’approvazione dell’istanza estendibili a 120 giorni in caso di istanza presentata e/o realizzata con l’intervento dei Fondi paritetici Interprofessionali e del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito.

Queste scadenze sono riferite solo alla realizzazione e conclusione delle attività di sviluppo delle competenze. Le ulteriori attività finali, successive all’attività formativa, utili per redigere l’attestazione delle competenze sono da intendersi al di fuori del termine dei 90 e 120 giorni. La richiesta di saldo, unitamente all’attestazione delle competenze, deve essere presentata ad ANPAL entro 40 giorni dalla conclusione delle attività formative, se l’istanza è stata presentata prima del 18 febbraio 2021 (ovvero entro 20 giorni, se l’istanza è stata presentata dal 18 febbraio 2021).

 

INPS, PRESTAZIONI

 

Contratto di espansione e indennità mensile ex D.Lgs. n. 148/2015: i chiarimenti dell’INPS

INPS, Circolare 24 marzo 2021, n. 48

 

L’INPS – con Circolare del 24 marzo 2021, n. 48 – ha illustrato la disciplina dell’indennità mensile ex art. 41, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015, fornendo le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del Flusso Uniemens da parte delle aziende rientranti nel campo di applicazione della norma.

Nel dettaglio, viene ricordato che per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, che il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS.

 

Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori: i primi chiarimenti dell’INPS

INPS, Messaggio 26 marzo 2021, n. 1296

 

L’INPS – con Messaggio del 26 marzo 2021, n. 1296 – ha fornito i primi chiarimenti riguardo il bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori, ex art. 2, comma 6, D.L. 13 marzo 2021, Disegno di n. 30.

Com’è noto, sussiste la possibilità, fino al 30 giugno 2021, per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14 in didattica a distanza o in quarantena.

L’importo erogato, pari al massimo ad € 100 settimanali, può essere usufruito tramite il Libretto famiglia oppure per il pagamento dei servizi resi dai centri estivi.

Il bonus in commento può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:

  • iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
  1. medici;
  2. infermieri (inclusi ostetrici);
  3. tecnici di laboratorio biomedico;
  4. tecnici di radiologia medica;
  5. operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

Il bonus in commento, infine, può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Con successivi provvedimenti di prossima emanazione, l’INPS renderà note le modalità di presentazione delle suddette domande di fruizione.

 

 

NUOVE LEGGI

 

Approvato in Senato il ddl sull’assegno unico universale

Ddl 1892 del 30 marzo 2021

In data 30 marzo 2021, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 1892/2021, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.

Tale provvedimento – ricompreso nel cd. Family Act – prevede, a decorrere da luglio 2021, un credito d’imposta o assegno mensile che andrà a tutte le famiglie, compresi incapienti e partite Iva: l’importo medio sarà di circa € 250 al mese.

L’assegno unico sostituisce e unifica una serie di misure indirizzate finora alle famiglie, quali: assegni nucleo familiare, detrazioni per i figli a carico, bonus bebè, il premio alla nascita o all’adozione, sgravi per le famiglie numerose.

L’assegno verrà erogato mensilmente per ciascun figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età. Ma l’assegno sarà anche progressivo.

L’importo sarà modulato in base all’Isee della famiglia e alla sua numerosità: sarà, perciò, maggiorato a partire dal terzo figlio. Inoltre l’assegno sarà maggiorato, secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a ventuno anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

 

VIGILANZA SUL LAVORO

 

Mancata tracciabilità della retribuzione erogata e sanzioni per il datore di lavoro

INL, Nota 22 marzo 2021, prot. n. 473

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 22 marzo 2021, prot. n. 473 – ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibile applicazione del regime sanzionatorio ex art. 1, comma 913, legge n. 205/2017 nei casi di mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, anche a fronte di dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti.

Come noto, a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro privati ed i committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma (bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato), non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000.

Tale obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, nonché i rapporti di lavoro domestico.

Inoltre, ex Nota INL n. 4538/2018, sono altresì esclusi i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Ora l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota prot. n. 473/2021 – ha affrontato nuovamente la tematica dell’obbligo di corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti con modalità tracciabili e del correlato obbligo, posto in capo al datore di lavoro, di conservare la documentazione comprovante la regolarità del pagamento, precisando che in sede di verifica ispettiva, non è sufficiente che sia esibita una dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti o comunque in modalità conforme a quanto previsto dalla legge.

 

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

DL Sostegni: le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli

L’INPS – con Messaggio del 26 marzo 2021, n. 1297 – ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli, in relazione alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 41/2021.

Com’è noto, il decreto Sostegni – con specifico riferimento alla cassa integrazione, ordinaria ed in deroga, ed all’assegno ordinario con causale COVID-19 – ha confermato l’approccio di sistema già declinato negli altri provvedimenti, prorogando al contempo il divieto di licenziamenti collettivi ed individuali per g.m.o. nel modo seguente:

  • sino al 30 giugno 2021 per la generalità dei datori di lavoro,
  • fino al 31 ottobre 2021, per le imprese che fanno ricorso all’assegno ordinario o alla cassa integrazione guadagni in deroga o al trattamento di integrazione salariale per operai agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel periodo temporale intercorrente tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.

Con riferimento agli ammortizzatori sociali, a mente dell’art. 8, D.L. n. 41/2021, sono beneficiari i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In tal senso, sono confermate le particolarità previste dalle precedenti misure che distinguono la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria con causale COVID 19 rispetto alla cassa integrazione in deroga e all’assegno ordinario sia sotto il profilo della durata che del periodo di fruizione.

I lavoratori beneficiari, invece, saranno quelli in forza alla data di entrata in vigore del decreto, ovverosia il 23 marzo 2021.

Su domanda del datore di lavoro potrà essere riconosciuto:

  • il trattamento ordinario di integrazione salariale, con le particolarità previste dagli artt. 19 e 20, D.L. n. 18/2020, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
  • l’assegno ordinario e la cassa integrazione salariale in deroga (con le particolarità contenute negli artt. 19, 21, 22 e 22-quater, D.L. n. 18/2020) per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Per entrambe le fattispecie, non è dovuto alcun contributo addizionale.

L’INPS – con Messaggio n. 1297/2021 – rende noto che per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”.

I trattamenti di integrazione salariale in specie possono essere concessi con la modalità di pagamento:

  • diretto della prestazione da parte dell’INPS, compresa quella prevista dall’articolo 22-quater del D.L. n. 18 del 2020,
  • dell’anticipo da parte del datore di lavoro ex articolo 7 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.

Infine, il trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), ex art. 19, comma 3-bis, D.L. n. 18/2020, richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore ed al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine è previsto a pena di decadenza.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

DL Sostegni: le novità in ambito lavoristico

A decorrere dal 23 marzo 2021, è entrato in vigore il D.L. n. 41/2021 (cd. decreto Sostegni, il primo rilevante intervento del governo Draghi).

Di seguito, le nuove disposizioni lavoristiche contenute nel Titolo II, rubricato “Disposizioni in materia di lavoro”.

Per quanto riguarda la gestione del personale in azienda, si segnala:

  • la conferma, per tutto il 2021, della deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato, al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti in vista della stagione estiva. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.
  • la conferma, fino al 30 giugno 2021, del blocco dei licenziamenti in scadenza a fine marzo, con le deroghe già attualmente previste in caso di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate. Resta vietato fino al 31 ottobre 2021 il ricorso al licenziamento da parte delle aziende che non hanno strumenti ordinari di integrazione al reddito, e sono dunque beneficiari di cassa integrazione in deroga emergenziale o assegno ordinario.

Con riferimento alla cassa integrazione ed agli ammortizzatori sociali, si segnala l’avvenuta proroga della disposizione introdotta dal decreto Cura Italia, rinnovata, attraverso i decreti Rilancio, Agosto e Ristori, e in ultimo per ulteriori 12 settimane disposte dalla legge di Bilancio 2021 e fruibili fino al 31 marzo 2021.

Andando nello specifico, la misura di integrazione salariale può essere richiesta dai datori di lavoro senza l’applicazione di alcun contributo addizionale:

  • per ulteriori 13 settimane tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento ordinario;
  • per ulteriori 28 settimane tra 1° aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario, ovvero CIG in deroga.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

Il provvedimento conferma anche la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento da parte dell’INPS nella misura del 40%.

Tra le novità, si segnala quella inerente la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta dei trattamenti che è effettuata attraverso il flusso telematico Uniemens-Cig.

Prorogata, infine, la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Con riferimento alle politiche attive del lavoro ed alle prestazioni di sostegno al reddito, si segnalano le seguenti novità.

Reddito di Cittadinanza – Per l’anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di € 10.000, il beneficio in parola è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi.

Reddito di Emergenza – Per l’anno 2021, la misura è riconosciuta per 3 quote (relativamente alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
  • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità, ex art. 10 D.L. n. 41/2021 (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);
  • possesso dei requisiti di residenza, economici, relativi all’intero nucleo familiare, ex art. 82, comma 2, lett. a), c) e d), D.L. n. 34/2020.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi previsti;
  • essere percettori di reddito di cittadinanza, ovvero di misure aventi finalità analoghe.

NASpI – L’art. 16, D.L. n. 41/2021 recita “Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non trova applicazione”.

Al riguardo, fino al 31 dicembre 2021 non sarà necessario per il lavoratore dimostrare di aver effettuato 30 giornate lavorative nell’anno precedente.

Pertanto – nel periodo 23 marzo 2021/31 dicembre 2021 – per poter accedere alla NASpI i requisiti sono i seguenti (si veda anche il messaggio INPS n. 1275 del 25 marzo 2021):

  • il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione involontaria;
  • il lavoratore deve dimostrare di avere 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.

Infine, con riferimento agli aiuti concessi ai lavoratori “svantaggiati”, si segnala la conferma del bonus pari nel complesso ad € 2.400 – per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 – per le seguenti categorie di lavoratori (si veda anche il messaggio INPS n. 1275 del 25 marzo 2021):

  • stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • dello spettacolo;
  • a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 

INPS, PRESTAZIONI

 

Le istruzioni operative INPS sul contratto di espansione ed i piani concordati di esodo aziendale

L’INPS – con Circolare n. 48/2021 – ha fornito alcuni chiarimenti (condivisi con il MLPS) sulla procedura di stipula del contratto di espansione e, in particolare, sull’avvio e sulla gestione dei piani concordati di esodo aziendale dei lavoratori prossimi alla pensione.

Com’è noto, l’art. 1, comma 349, legge n. 178/2020 ha previsto (in via sperimentale, per tutto il 2021) che le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative possono avviare una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il MLPS e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

La stipula del contratto di espansione si innesta nell’ambito di piani di reindustrializzazione e riorganizzazione finalizzati allo sviluppo tecnologico, a un reimpiego delle competenze professionali in organico e con la previsione di assunzione di nuove professionalità.

Per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico viene ridotto a 500 unità nonché a 250 unità, limitatamente alle procedure di scivolo pensionistico e alla erogazione dell’indennità mensile, ex art. 41, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015.

L’impresa interessata a stipulare il contratto di espansione deve avviare una procedura di consultazione, ex art. 24, D.Lgs. n. 148/2015.

Il contratto di espansione deve contenere:

  1. il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  2. la programmazione temporale delle assunzioni;
  3. l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante, ex art. 44, D.Lgs. n. 81/2015;
  4. la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati (a esclusione delle aziende con un organico tra 250 e 499 unità), relativamente alle professionalità in organico, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile;
  5. la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura del beneficio, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore.

L’accesso alla suddetta indennità mensile è subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali, suggellato dalla successiva adesione da parte del lavoratore.

L’indennità mensile viene corrisposta ai lavoratori dipendenti delle imprese, compresi i dirigenti e gli apprendisti:

  1. assunti con contratto a tempo indeterminato,
  2. che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS,
  3. che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.

Per beneficiare dell’indennità mensile in oggetto i lavoratori devono aver manifestato un’esplicita adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si devono trovare a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile, a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive o esclusive della stessa, gestite dall’INPS, della:

  • pensione di vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e il requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  • pensione anticipata.

Per il riconoscimento dell’indennità mensile, i datori di lavoro devono trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente, l’accordo sottoscritto e il “Modello di accreditamento e variazioni”, disponibile sul portale dell’Istituto e l’elenco dei lavoratori interessati.

La Direzione centrale Pensioni attribuisce a tutte le aziende che hanno in forza lavoratori interessati dal programma di esodo un codice identificativo.

Il datore di lavoro è abilitato alla gestione della prestazione attraverso il “Portale Prestazioni Atipiche”.

L’INPS – con un successivo Messaggio di prossima emanazione – fornirà le istruzioni di dettaglio relative all’utilizzo delle funzionalità del “Portale Prestazione Atipiche”.

L’indennità mensile è corrisposta per il periodo che va dalla risoluzione del rapporto di lavoro alla data della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, la c.d. contribuzione correlata.

L’indennità mensile è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni vigenti in ciascuna forma previdenziale.

L’indennità mensile è assoggettata alla tassazione ordinaria.

Entro la data di scadenza dell’indennità mensile, il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di pensione secondo le consuete modalità. Non è infatti prevista la trasformazione d’ufficio dell’indennità mensile in pensione.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza/decorrenza

Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì
12/04/2021
Fondi Fondo A.Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti Aziende commercio, trasporto e spedizione Modello PIA – BNL
Lunedì
12/04/2021
Fondi Fondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti Aziende commercio, trasporto e spedizione Modello C/01 BNL
Lunedì
12/04/2021
Fondi Fondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti Aziende commercio, trasporto e spedizione Modello PIA – BNL
Lunedì
12/04/2021
INPS Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente Datori di lavoro domestico Inps via telematica – Tramite Conctat Center – Bollettino Mav
Venerdì
16/04/2021
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
INPS Versamento contributo fondo di integrazione salariale Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Venerdì
16/04/2021
INPS ex ENPALS Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Venerdì
16/04/2021
CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Martedì
20/04/2021
Fondi Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende Piccola Media Industria Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Martedì
20/04/2021
Fondi Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende industriali Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Martedì
20/04/2021
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
26/04/2021
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Venerdì
30/04/2021
INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata (Uniemens) Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Venerdì
30/04/2021
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Venerdì
30/04/2021
INPS Denuncia trimestrale lavoro agricolo Aziende agricole Modello DMAG-Unico telematica
Venerdì
30/04/2021
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser
Venerdì
30/04/2021
Mod.730 A partire dal 30 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata, relativa ai redditi dell’anno precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Agenzia delle Entrate Procedura telematica

 

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