CIRCOLARE del 02/09/2021

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

INPS: le novità sulla CIGS e le relative istruzioni operative

Circolare 9 agosto 2021, n. 125

L’INPS – con Circolare del 9 agosto 2021, n. 125 – ha illustrato le novità introdotte dai decreti legge n. 73/2021, n. 99/2021 e n. 103/2021, in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro, riepilogando le relative istruzioni operative.

L’Istituto, poi, ha fornito indicazioni in ordine alla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

Con riferimento al trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale, l’Istituto chiarisce che per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di integrazione salariale, ex art. 3 D.L. n. 103/2021, i datori di lavoro sopra indicati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 103/21”.

 

DISTACCO

 

Le novità sul distacco di lunga durata e la comunicazione preventiva

D.M. 6 agosto 2021, n. 170

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto del 6 agosto 2021, n. 170 (in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti) – ha definito gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.

Tali previsioni si applicano alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima, ex art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016, nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata, ex art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. n. 136/2016, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 122/2020.

La modifica in commento si è resa necessaria a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 122/2020 che, in relazione al distacco di lunga durata, ha previsto la necessità di effettuare la notifica motivata dell’estensione del periodo di distacco da 12 a 18 mesi.

Tale notifica deve essere effettuata entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi della durata del distacco, salvo che per i distacchi già in essere all’entrata in vigore del decreto, per i quali deve essere effettuata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso e per i quali il periodo di 12 mesi si calcola a far data dal 30 luglio 2020.

Rimane fermo che la comunicazione preventiva di distacco, effettuata entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, vale come notifica motivata per i distacchi di lunga durata nel caso in cui la durata superiore a 12 mesi sia già predeterminata all’inizio.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

Green pass: le novità dopo i decreti legge nn. 105/2021 e 111/2021

D.L. 23 luglio 2021, n. 105; D.L. 6 agosto 2021, n. 111

Il Governo – con D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e D.L. 6 agosto 2021, n. 111 – ha disciplinato l’accesso e la fruizione di alcuni servizi, mediante il possesso e la presentazione del cd. green pass.

Nello specifico, nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175 è stato pubblicato il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

Al riguardo, con decorrenza 6 agosto 2021, è possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  • certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

La presentazione del green pass è richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2021, n. 187 è stato pubblicato il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.

Al riguardo, ex art. 1, D.L. n. 111/2021 (che, novellando il D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha introdotto l’art. 9-ter), a decorrere dal “01 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.

 

 

INPS, CONTRIBUZIONE

 

INPS: il modulo di presentazione delle domande di esonero contributivo filiere agricole, pesca e acquacoltura

INPS, Circolare 31 agosto 2021, n. 130

L’INPS – con Circolare del 31 agosto 2021, n. 130 – ha fornito alcune indicazioni integrative della Circolare n. 57/2021 relativa all’art. 222, comma 2 , D.L. n. 34/2020, in materia di esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

In tal senso, l’Istituto ha reso noto che è disponibile il nuovo modulo di presentazione della domanda di esonero nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.

Le domande di esonero possono essere presentate entro il 30 settembre 2021.

In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ovvero nei registri Sian e Sipa per gli aiuti, rispettivamente, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura.

 

 

INPS: i chiarimenti sull’esonero parziale dei contributi previdenziali di lavoratori autonomi e dai liberi professionisti

INPS, Circolare 6 agosto 2021, n. 124; Messaggio 20 agosto 2021, n. 2909

L’INPS – con Circolare del 6 agosto 2021, n. 124 – ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni ex art. 1, commi da 20 a 22-bis, legge n. 178/2020, che ha previsto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

L’esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di € 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

In caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all’esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. Pertanto, anche in tale casistica verrà riproporzionato l’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile calcolato sulla contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale e oggetto di esonero.

 

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

 

INPS: sospensione del meccanismo di riduzione della NASpI

INPS, Circolare 6 agosto 2021, n. 122

L’INPS – con Circolare del 6 agosto 2021, n. 122 – ha fornito le istruzioni amministrative per l’attuazione della disposizione, ex art. 38, D.L. n. 73/2021 secondo cui, per le indennità NASpI in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021, nonché per quelle che hanno decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 non trova applicazione (con decorrenza 1° giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021) il meccanismo della riduzione della prestazione prevista ogni mese, nella misura del 3%, a decorrere dal primo giorno del IV mese di fruizione.

Nello specifico, viene chiarito che la sospensione del meccanismo di riduzione trova applicazione anche nelle ipotesi di liquidazione della prestazione NASpI erogata in forma anticipata in un’unica soluzione.

Pertanto, per le prestazioni NASpI in corso di pagamento alla data del 1° giugno 2021, nonché per le prestazioni aventi decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, in caso di richiesta di erogazione della prestazione in forma anticipata, la misura dell’anticipazione NASpI viene determinata senza procedere alla riduzione della prestazione per il periodo 1° giugno 2021 – 31 dicembre 2021.

Per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI i beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio alla sospensione del predetto meccanismo.

Per le prestazioni di disoccupazione NASpI che hanno invece decorrenza dal 1° ottobre 2021, trova applicazione la disposizione ex art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 22/2015, ai sensi della quale la prestazione NASpI viene ridotta ogni mese in misura pari al 3% a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Peraltro, a decorrere dal 1° gennaio 2022, troverà nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione.

Infatti, la richiamata disposizione prevede che per le prestazioni di disoccupazione per le quali è stato sospeso il meccanismo di riduzione nell’anno 2021 (dal mese di giugno al mese di dicembre 2021), si deve procedere alla rideterminazione dell’importo spettante per le successive mensilità da gennaio 2022 applicando tutte le riduzioni (ciascuna in misura pari al 3%) corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (Esempio: si ipotizzi un’indennità NASpI spettante con decorrenza 1° luglio 2021 di importo pari ad € 1.000 ed erogata per tutte le mensilità da luglio a dicembre 2021 senza applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione. Considerato che in tale caso il meccanismo di riduzione è stato sospeso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, l’importo della prestazione per la mensilità di gennaio 2022 è determinato procedendo sia alla riduzione della indennità per un numero di volte pari a tre – corrispondenti ai predetti mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 – sia, sull’importo così determinato, all’ulteriore riduzione della prestazione, sempre del 3%, per la stessa mensilità di gennaio 2022).

 

 

INPS, PRESTAZIONI

 

Tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata da Covid-19

INPS, Messaggio 6 agosto 2021, n. 2842

L’INPS – con Messaggio 6 agosto 2021, n. 2842 – ha comunicato che procederà al riconoscimento degli importi dovuti per l’anno 2020, nei limiti di spesa stanziati a tal fine, avendo avuto riscontro della validità delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica, che nel frattempo erano rimaste in sospeso.

In merito ai lavoratori fragili, la cui assenza dal lavoro è stata equiparata a ricovero ospedaliero, ex art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020, l’INPS procederà all’erogazione per il 2020 e per il 2021 solo per gli eventi avvenuti fino al 30 giugno 2021.

 

 

POLITICHE SOCIALI

 

In GU la legge di conversione sulle misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

Legge 30 luglio 2021, n. 112

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2021, n. 188 è stata pubblicata la legge 30 luglio 2021, n. 112, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

Al riguardo, all’art. 3 è stato aggiunto il comma 2-bis, il quale dispone che l’assegno temporaneo è corrisposto dall’INPS e ripartito tra i genitori in pari misura, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente o corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di assenza dei genitori.

L’assegno è erogato mediante accredito su IBAN o mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

 

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

I chiarimenti INPS sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotti dal decreto Sostegni bis

L’INPS – con Circolare n. 125/2021 – ha illustrato le modifiche apportate dagli ultimi decreti legge sulle disposizioni relative ai trattamenti di cassa integrazione Covid-19, con particolare riferimento alla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

La misura in commento è rivolta ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale.

I datori di lavoro interessati devono:

  • avere subito, nel primo semestre dell’anno 2021, un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
  • aver sottoscritto accordi collettivi aziendali, ex art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo oggetto dell’accordo.

Nelle intese devono essere specificate le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modificare in aumento l’orario – nei limiti del normale orario di lavoro – con corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi.

Il trattamento di integrazione salariale può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (26 maggio 2021) e il 31 dicembre 2021.

Il relativo ammontare è pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate e con il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.

Inoltre, è previsto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

Con riferimento alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 103/21 –sospensione CIGS”.

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

 

 

INPS, CONTRIBUZIONE

 

Le novità sull’esonero contributivo parziale per lavoratori autonomi

L’INPS – con Circolare n. 124/2021 – ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti in merito alla richiesta di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Al riguardo, i contributi che formano oggetto dell’esonero sono esclusivamente quelli di competenza dell’anno 2021 e che abbiano una scadenza entro il 31 dicembre 2021, da calcolarsi al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Sono altresì esclusi i contributi richiesti nell’arco temporale indicato ma di competenza di annualità pregresse.

Nella tabella seguente, le indicazioni per le varie gestioni:

 

GESTIONE

CONTRIBUTI OGGETTO DELL’ESONERO

NOTE

Soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali I, II e III rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di pagamento abbia scadenza entro il 31 dicembre 2021 e limitatamente agli importi dovuti per l’anno 2021 Non è oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021
Soggetti iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri I, II e III rata della tariffazione 2021, aventi scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021, limitatamente alla contribuzione di competenza dell’anno 2021 e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL Non è oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 relativa alla IV rata con scadenza ordinaria 16 gennaio 2022, in quanto successiva al 31 dicembre 2021
Soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che dichiarano redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie Contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 I contributi sono calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% (pertanto sia la quota di Invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) – pari al 25% – sia l’aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, paternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera e l’aliquota pari allo 0,26% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 relativa all’ISCRO)
Lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie Contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 Calcolati con aliquota complessiva pari al 24% (IVS)

 

Per quanto riguarda i requisiti in possesso del professionista, si segnala che è necessario aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019, salvo si tratti di iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.

Nel caso, poi, in cui il soggetto beneficiario dell’esonero svolga l’attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività stessa; mentre, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale.

Con riferimento al requisito reddituale, l’INPS chiarisce che occorre avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore ad € 50.000.

Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome dell’INPS degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, trasmessa agli uffici finanziari entro il termine ordinario o entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero.

Per i soggetti iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

La Circolare in commento, infine, chiarisce che bisognerà attendere un apposito Messaggio INPS per la presentazione della domanda di esonero.

Infine, l’INPS – con Messaggio del 20 agosto 2021, n. 2909 – ha comunicato che la presentazione della domanda di esonero avverrà a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione.

La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021.

Com’è noto, è possibile presentare all’INPS l’istanza di esonero contributivo da parte dei seguenti soggetti, che risultino iscritti:

  1. a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  2. b) alla Gestione separata e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR;
  3. c) alla Gestione separata come professionisti e altri operatori sanitari, ex lege n. 3/2018, già collocati in pensione.

L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

 

POLITICHE SOCIALI

 

Il nuovo assegno temporaneo per i figli per il periodo “ponte” 1° luglio – 31 dicembre 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2021, n. 188 è stata pubblicata la legge 30 luglio 2021, n. 112, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

Hanno diritto all’assegno temporaneo per i figli i nuclei familiari che non accedono all’ANF e in presenza di figli di età inferiore ai 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Il requisito della presenza di figli minori di 18 anni nel nucleo familiare è solo una delle condizioni richieste per l’accesso alla prestazione, in quanto la norma prevede anche la sussistenza, cumulativamente, degli ulteriori seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia e avere a carico figli di età inferiore ai 18 anni compiuti;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un ISEE in corso di validità.

I requisiti sono cumulativi e devono essere presenti non solo al momento della presentazione della domanda (dal 1° luglio 2021) ma devono anche persistere ed essere rispettati per tutta la durata del beneficio (1° luglio – 31 dicembre 2021).

L’importo dell’assegno temporaneo, mensile, spetta al nucleo familiare e il suo valore è determinato sulla base di una tabella allegata al D.L. n. 79/2021.

La variabilità dell’importo dipende dal valore ISEE e dal numero di figli minori presenti in famiglia (fino a due figli – almeno tre figli).

L’importo mensile è determinato in misura decrescente in quanto:

  • spetta in misura piena in presenza di una soglia ISEE fino ad € 7.000, per la quale l’assegno spetta nel suo valore massimo di € 167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli ed € 217,80 per figlio in caso di nuclei familiari più numerosi;
  • decresce all’aumentare della soglia ISEE per scaglioni;
  • si annulla con un ISEE superiore ad € 50.000,00, indipendentemente dal numero di figli.

Gli importi previsti nell’allegato al decreto devono essere incrementati di € 50 per ciascun figlio minore con disabilità ai sensi della normativa vigente.

L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ne è imponibile ai fini contributivi.

L’assegno “ponte” è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Inoltre, sono compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • assegno di natalità;
  • premio alla nascita;
  • fondo di sostegno alla natalità;
  • detrazioni fiscali;
  • assegni familiari previsti dal Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, ex D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste gestioni ed i pensionati delle gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare ANF.

Come ricordato dall’INPS con il Messaggio n. 2371/2021 e la Circolare n. 93/2021, la domanda per il riconoscimento dell’assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato e non oltre il 31 dicembre 2021.

La domanda di assegno temporaneo dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, se si è in possesso del codice PIN dispositivo oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Contact Center Integrato;
  • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per quanto concerne l’erogazione dell’assegno temporaneo, l’importo spettante è corrisposto mediante:

  • accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
  • bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
  • accredito sulla specifica carta per i nuclei beneficiari di Rdc.

La decorrenza dell’assegno è fissata dal mese di presentazione della domanda stessa ma bisogna prestare molta attenzione a quando questa viene presentata con riferimento agli eventuali arretrati.

Viene infatti previsto che se la domanda è presentata dal 1° luglio ed entro il 30 settembre 2021, il beneficiario avrà diritto a percepire le mensilità arretrate sin dal mese di luglio 2021.

Qualora la domanda venga presentata dopo il 1° ottobre, le mensilità a cui avrebbe avuto diritto dal 1° luglio 2021 sono di fatto “perse” e avrà diritto solo all’assegno temporaneo per i mesi ricompresi tra quello di presentazione della domanda e dicembre 2021.

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì

15/09/2021

Mod. 730 I datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 16 luglio al 31 agosto: consegnano al dipendente copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Inviano all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 Sostituti d’imposta Presentazione
Giovedì
16/09/2021
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Giovedì
16/09/2021
INPS Versamento contributo fondo di integrazione salariale Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Giovedì
16/09/2021
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Giovedì
16/09/2021
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Giovedì
16/09/2021
INPS ex ENPALS Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Giovedì
16/09/2021
IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Giovedì
16/09/2021
IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Giovedì
16/09/2021
IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta  e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Giovedì
16/09/2021
INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Giovedì
16/09/2021
CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Giovedì
16/09/2021
INAIL Accentramento delle posizioni assicurative con decorrenza dal 1° gennaio 2022 Datori di lavoro Presentazione istanza
Giovedì
16/09/2021
INPS Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato Aziende agricole Modello F 24 on line
Lunedì
20/09/2021
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
27/09/2021
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Giovedì
30/09/2021
Mod.730 I datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre: consegnano al dipendente copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Inviano all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 Sostituti d’imposta Presentazione
Giovedì
30/09/2021
INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Giovedì
30/09/2021
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Giovedì
30/09/2021
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

 

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