CIRCOLARE del 03/05/2022

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

Le nuove causali CIGO legate alla crisi di mercato e materie prime conseguenti alla crisi ucraina

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Comunicato Stampa 27 aprile 2022

In data 27 aprile 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che con il D.M. n. 67/2022 sono state apportate modifiche e integrazioni al Decreto del 15 aprile 2016, n. 95442 avente per oggetto la “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO”, specificatamente ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”.

Nel dettaglio, in ragione della situazione internazionale determinata dalla crisi russo-ucraina sono emersi nuovi scenari critici e le seguenti previsioni:

  • per l’anno 2022 integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina;
  • il caso di “mancanza di materie prime o componenti” si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

Novità su green pass ed utilizzo mascherine dal 1° maggio 2022

Ministero della Salute, Ordinanza 28 aprile 2022; Ministero pubblica amministrazione, Circolare 29 aprile 2022, n. 1/2022

Novità in arrivo dal 1° maggio 2022, per quanto riguarda l’utilizzo del green pass e delle mascherine.

Al riguardo, una FAQ del Governo ha chiarito che dal 1° maggio al 15 giugno 2022, l’obbligo di utilizzare le mascherine FFP2 è in vigore per:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni;
  • autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie è in vigore, fino al 15 giugno, anche per gli utenti, i visitatori e i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

È, inoltre, raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

L’obbligo di indossare le mascherine non è comunque previsto per:

  • bambini sotto i 6 anni di età;
  • persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
  • operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina:

  • mentre si effettua l’attività sportiva;
  • mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
  • mentre si balla nelle discoteche, nelle sale da ballo e nei locali assimilati;
  • quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

 

IMPOSIZIONE FISCALE

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime dei lavoratori impatriati

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 27 aprile 2022, n. 222; Risposta ad interpello 27 aprile 2022, n. 223; Risposta ad interpello 29 aprile 2022, n. 239

In data 27 e 29 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con due provvedimenti, tesi a fornire ulteriori precisazioni in merito alla legittima fruizione delle agevolazioni fiscali per i cd. lavoratori impatriati.

Nello specifico:

  • con risposta ad Interpello n. 222/2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la non ostatività del non avere svolto all’estero periodi di ricerca anche prima del periodo immediatamente anteriore al rientro in Italia. In riferimento al lavoro subordinato svolto a favore dell’Italia “da remoto” in stato estero, l’Agenzia delle Entrate non ha manifestato particolari rilievi in quanto l’attività di lavoro dipendente part-time per la società italiana, essendo stata svolta dall’estero, ha prodotto tali redditi fuori dal territorio italiano, senza interferire rispetto ai requisiti normativi per l’agevolazione. Al contempo, il periodo di ricerca svolto in Italia, avendo durata inferiore a 183 giorni, non ha pregiudicato la residenza estera per il 2017 per la ricercatrice;
  • con risposta ad Interpello n. 223/2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il rientro in Italia, pur se in regime di remote working, manifesta il legame tra la suddetta circostanza e l’inizio dell’attività lavorativa che dà diritto all’agevolazione. In tal senso, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i periodi sporadici di lavoro negli Usa, inferiori ai 183 giorni annui, non saranno agevolabili, ma non pregiudicheranno il bonus per i redditi prodotti in Italia. L’Agenzia ha escluso l’applicabilità del credito di imposta per attività professionali non abituali negli Stati Uniti, che secondo la convenzione vigente con l’Italia, saranno imponibili solo nel nostro Paese, rassicurando lo psichiatra anche sull’eventuale futura variazione del datore di lavoro che mantiene inalterata la durata del beneficio fiscale per impatriati;
  • con risposta ad Interpello del 29 aprile 2022, n. 239, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il docente presso un’Università in Italia, che ha svolto all’estero l’attività di docenza e/o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, potrà avvalersi degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, sussistendo le altre condizioni richieste, a partire dall’anno di imposta di rientro in Italia: in tal caso, non rileva la circostanza che il docente abbia già fruito del regime agevolativo con riferimento agli anni tra il 2016 e il 2019, dopo essere rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia, non essendovi preclusione in tal senso nella norma.

 

 

INCENTIVI ALLE IMPRESE

 

I criteri generali per l’erogazione delle risorse finanziarie in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo

Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 24 marzo 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2022, n. 97 è stato pubblicato il decreto MiSE 24 marzo 2022, recante “Criteri generali per l’erogazione delle risorse finanziarie in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane, selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni UE”.

Per contribuire allo sviluppo di una industria forte e competitiva nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici, sono destinati al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati nel corso del 2021 da KDT JU – Innovation actions (IA) e Research innovation actions (RIA), € 10.000.000,00 a valere sulla disponibilità delle risorse assegnate al Ministero dello Sviluppo Economico il quale potrà valutare, in fase di attuazione, l’opportunità di integrare le risorse con ulteriori risorse europee e nazionali assegnate al Ministero, al fine di consentire il finanziamento di un maggior numero di progetti ammissibili.

Il MiSE destinerà almeno il 40% delle risorse ai beneficiari delle regioni del Mezzogiorno.

Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:

  1. le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi e/o attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, ivi comprese le imprese artigiane;
  2. le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  3. le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
  4. i centri di ricerca.

I soggetti potranno presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca. In entrambi i casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione agli obiettivi specifici previsti nei singoli bandi emanati dalla KDT JU, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate nell’allegato 1 al decreto.

Le agevolazioni saranno concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite dal regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

  1. a) per il bando di Innovations actions:
  • 20% per le imprese di grande dimensione;
  • 30% per le PMI;
  • 35% per gli organismi di ricerca;
  1. b) per i bandi RIA, IA focus topic 1, RIA focus topic 1;
  • 25% per le imprese di grande dimensione;
  • 35% per le PMI;
  • 35% per gli organismi di ricerca.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti dal MiSE.

 

INPS, CONTRIBUZIONE

 

Le istruzioni INPS sulla fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà difensivi

INPS, Circolare 29 aprile 2022, n. 55

L’INPS – con Circolare del 29 aprile 2022, n. 55 – ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal MLPS, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’art. 6, D.L. n. 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2020.

Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è connesso alla stipula di contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS.

La riduzione contributiva è pari al 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

 

 

INPS, PRESTAZIONI

 

I chiarimenti INPS sull’Assegno unico e universale e sulla compatibilità con il reddito di cittadinanza

INPS, Messaggio 20 aprile 2022, n. 1714; Circolare 28 aprile 2022, n. 53

L’INPS, con due provvedimenti emanati a distanza di pochi giorni, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’Assegno Unico Universale.

Andando nello specifico:

  • con Messaggio del 20 aprile 2022, n. 1714, l’Istituto ha reso note specifiche indicazioni sui casi particolari che riguardano i genitori separati, i nuclei familiari numerosi e i figli che diventano maggiorenni. In questo ultimo caso il genitore è tenuto ad integrare la domanda già presentata con le necessarie dichiarazioni reddituali al fine di vedersi garantita la regolare erogazione dell’assegno unico. Al riguardo, il genitore richiedente dovrà:
  1. accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne,
  2. accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma,
  3. salvare i dati inseriti;
  • con Circolare del 28 aprile 2022, n. 53, l’Istituto ha reso nota, al pari dell’erogazione del Reddito di cittadinanza, la modalità di concessione di una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e universale, senza che i percettori del RdC debbano presentare apposita domanda. L’integrazione RdC/AU è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli a carico presenti nel nucleo. Al riguardo, il diritto alla fruizione dell’assegno unico e universale, come integrazione RdC/AU, decorre a partire dal mese di marzo 2022, con erogazione del pagamento dal mese di aprile 2022. Tale decorrenza dei pagamenti, con le relative maggiorazioni, sarà assicurata ai nuclei familiari le cui informazioni sono già in possesso dell’Istituto in quanto contenute nella domanda presentata per l’accesso al RdC o desumibili dalle banche dati a disposizione.

 

LAVORO AUTONOMO

 

Ulteriori chiarimenti INL sulla comunicazione obbligatoria dei lavoratori autonomi occasionali

Ispettorato nazionale del Lavoro, Nota 22 aprile 2022, n. 881

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 22 aprile 2022, n. 881, di integrazione della Nota prot. n. 573/2022- ha ribadito che, anche oltre la data del 30 aprile 2022, sarà possibile utilizzare la posta elettronica quale mezzo per comunicare l’attivazione del lavoro autonomo occasionale.

Pertanto, le modalità per effettuare la suddetta comunicazione saranno le seguenti:

  • utilizzo della applicazione telematica, presente su Servizi Lavoro e accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE,
  • invio per posta elettronica all’ITL competente territorialmente.

I richiamati indirizzi di posta elettronica dell’ITL sono stati declinati nella Nota 11 gennaio 2022, prot. n. 29.

Il committente dovrà indicare, direttamente nel corpo dell’e-mail:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
  • compenso previsto.

Infine, l’INL ha affermato che eventuali verifiche, anche a campione, da parte delle sue strutture territoriali saranno prioritariamente effettuate nei confronti dei committenti che faranno uso della posta elettronica anziché della richiamata applicazione telematica.

 

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

 

Lavoro autonomo occasionale: gli ulteriori chiarimenti dell’INL sulla comunicazione obbligatoria

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 1° marzo 2022, prot. n. 393 – ha fortino ulteriori chiarimenti (sotto forma di FAQ), relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Al riguardo, si segnalano alcuni chiarimenti più significativi.

  • Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008? Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
  • Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008? No, in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.
  • Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008? Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
  • Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità? Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella nota ML e INL del 27 gennaio 2022, sono escluse dall’obbligo.
  • La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008? Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione.

Viene, inoltre, chiarito che:

  • in caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione, ex art. 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021);
  • una p.A. a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, Dlgs. n. 81/2008, in quanto non può ritenersi equiparabile ad una P.A. per la sola circostanza che l’ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni;
  • le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva, ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del CCNL per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale;
  • non è previsto l’obbligo di comunicazione per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero (in tal senso, si ritiene che la concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione in commento).

La Pubblica Amministrazione è esclusa dal suddetto obbligo.

 

SMART WORKING

 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Comunicato Stampa 29 aprile 2022

Prorogato lo smart working dei lavoratori fragili fino al 30 giugno e fino al 31 agosto la comunicazione semplificata per il settore privato

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 29 aprile 2022 – ha reso noto che è stato approvato (in sede di esame del disegno di legge di conversione al decreto-legge n. 24/2022) l’emendamento che proroga al 30 giugno p.v. il regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working per tutti i fragili e per specifiche categorie di fragili, ove non sia possibile svolgere lavoro in modalità agile, equiparazione al ricovero ospedaliero).

Infine, è stato prorogato:

  • il diritto allo smart working anche per i genitori di figli con fragilità, nonché,
  • fino al 31 agostoil meccanismo di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

Come cambia la prassi su mascherine e green pass da maggio 2022

Alla luce dell’emendamento approvato al D.L. n. 24/2022 in Commissione alla Camera, viene prorogato fino al 30 giugno 2022 il diritto allo smart working per i soggetti fragili.

Sono, inoltre, prorogate al 31 agosto 2022 le modalità semplificate di comunicazione del lavoro agile.

Fino al 31 agosto avranno diritto alle modalità smart anche i genitori di figli con fragilità.

Tali novità hanno indotto i Ministri della Salute e della Pubblica Amministrazione ad emanare dei provvedimenti con disposizioni e suggerimenti.

Di seguito, le novità più rilevanti.

Le mascherine saranno obbligatorie fino al 15 giugno, ma soltanto in alcuni luoghi specifici, come per assistere a spettacoli al chiuso oppure per salire sui mezzi pubblici, mentre per quanto attiene i luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, sarà solo, fortemente, raccomandata.

Nella tabella che segue, il riepilogo delle novità da maggio 2022 e la tipologia di mascherina richiesta:

 

Luogo Obbligo dei dispositivi di protezione individuale dal 1/05/2022 al 15/06/2022 (esclusi i bambini inferiore a 6 anni, le persone affette da patologie o disabilità incompatibili con la mascherina e chi svolge attività sportiva).
Mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni interregionali, intercity ecc.) Si, FFP2
Spettacoli al chiuso (teatri, concerti, cinema, discoteche e simili) ed eventi e competizioni sportive al chiuso Si, FFP2
Ospedali, RSA, Hospice, strutture riabilitative ecc. Si (non specificata la tipologia) per lavoratori, utenti e visitatori
Altri luoghi di lavoro al chiuso Fortemente raccomandata (per la PA, Circolare n. 1/2022)

 

Per quanto attiene la Pubblica Amministrazione, è stato fortemente consigliato l’utilizzo delle FFP2:

  • per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
  • per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
  • nel corso di riunioni in presenza;
  • nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni,
  • code per l’ingresso in ufficio);
  • per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;
  • in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
  • negli ascensori;
  • in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

L’utilizzo della mascherina, invece, non è richiesto:

  • in caso di attività svolta all’aperto;
  • in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
  • in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.

Per quanto riguarda il green pass, si ricorda che il 15 giugno 2022 finirà anche l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 (infatti, il D.L. n. 24/2022 ha fissato infatti, alla data del 1° maggio, l’eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro).

Tale obbligo vaccinale rimane in vigore fino al 31 dicembre 2022 per il personale sanitario e delle RSA.

Pertanto, dal 1° maggio 2022, non viene più richiesto né per accedere ai luoghi di lavoro né per accedere ai locali (bar, ristoranti, ecc.), salvo che per ospedali e RSA (sia ai lavoratori che ai visitatori) fino al 31 dicembre 2022.

 

 

INPS, CONTRIBUZIONE

 

INPS: gli incentivi connessi ai CdS difensivi accompagnati dalla CIGS ed il cumulo con decontribuzione SUD

L’INPS – con Circolare del 29 aprile 2022, n. 55 – è intervenuto in riferimento agli incentivi connessi ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria.

In favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà è infatti prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

Com’è noto, con il contratto di solidarietà i lavoratori subiscono una riduzione del proprio orario di lavoro non superiore ad una determinata percentuale dell’orario di lavoro contrattuale, con la corresponsione ai medesimi lavoratori di un trattamento di integrazione salariale determinato tenendo conto del trattamento economico perso.

Sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che, alla data del 30 novembre 2020, hanno stipulato un contratto di solidarietà nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà, in rapporto a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:

  • il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.

Tale agevolazione contributiva è incompatibile con altri benefici contributivi previsti, a qualsiasi titolo, dal nostro ordinamento giuridico.

Tuttavia, con specifico riferimento al beneficio contributivo Decontribuzione Sud, non essendo previsto un espresso divieto di cumulo, l’INPS ha affermato che si può cumulare con l’esonero contributivo.

Pertanto, le imprese che intendono usufruire dell’esonero contributivo per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud sono tenute a calcolare e applicare l’esonero sulla contribuzione residua datoriale.

Una volta accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, l’INPS attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”.

Le aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2020 espongono nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi:

  • nell’elemento “CausaleACredito” il codice causale di nuova istituzione “L983”;
  • nell’elemento “ImportoACredito”, il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 luglio 2022.

 

 

INPS, PRESTAZIONI

 

Le novità sull’Assegno Unico Universale

L’assegno unico e universale per i figli a carico consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, a partire dal 2022, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, di importo determinato sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’INPS – con Messaggio n. 1714/2022 – ha fornito nuovi chiarimenti sulla presentazione e la gestione delle domande di AUU da parte dei genitori lavoratori autonomi o subordinati.

Al riguardo, l’Istituto ha precisato che nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione dell’assegno unico universale per ciascun figlio minore pari ad € 30 mensili.

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore ad € 15.000 e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari ad € 40.000.

Per livelli di ISEE superiori ad € 40.000 la maggiorazione non spetta.

Nel dettaglio, rilevano i redditi:

  • da lavoro dipendente o assimilati,
  • da pensione,
  • da lavoro autonomo o d’impresa,

che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

Rilevano, poi:

  • gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
  • il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.

La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.

L’assegno unico e universale è suddiviso in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore:

  • se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo;
  • se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova.

L’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a caricofino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

  • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore ad € 8.145 annui;
  • registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgimento del servizio civile universale.

In tal senso, l’INPS ha chiarito che il figlio maggiorenne fino ai 21 anni:

  • se conviventecon uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare in cui convive, a prescindere dal carico fiscale a patto che, nell’anno di riferimento della domanda, non possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore ad € 8.000;
  • non conviventecon alcuno dei genitori, può comunque fare parte del nucleo se di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF e non coniugato o a sua volta genitore.

Successivamente, l’INPS – con Circolare n. 53/2022 – è intervenuto riguardo la corresponsione d’ufficio dell’Assegno Unico Universale in favore dei nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

Le maggiorazioni previste dalla disciplina dell’AUU si applicano anche all’integrazione RdC/AU ad eccezione di quella prevista qualora entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro alla data di decorrenza del diritto al beneficio, per la quale sarà necessario presentare apposite autocertificazioni tramite il modello “Rdc-Com/AU”.

In tali casi, nel modello “Rdc–Com/AU”, ai fini del riconoscimento delle relative maggiorazioni, dovranno essere dichiarate le seguenti condizioni:

  • presenza di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro;
  • diritto del nucleo alla percezione della maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 25.000, in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

Infine, l’INPS ha precisato che – stante il fatto che per i beneficiari del Rdc l’assegno unico e universale è corrisposto congiuntamente al Rdc – la revoca o la decadenza del Rdc comportano l’interruzione del riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sulla medesima Carta Rdc.

In tale ipotesi, tuttavia, ove continui a sussistere il diritto alla percezione dell’assegno unico e universale, gli aventi titolo dovranno presentare apposita domanda, con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc.

Al fine di assicurare la coincidenza degli importi spettanti a titolo di AUU con quanto effettivamente erogato e spettante nell’intero anno di competenza, l’Istituto effettuerà un conguaglio a consuntivo, finalizzato a riconoscere le mensilità di assegno unico e universale non fruite né in forma di integrazione con Rdc né autonomamente a seguito di domanda o, al contrario, a recuperare eventuali indebiti per le stesse mensilità.

Qualora la prestazione di Rdc soggetta a integrazione Rdc/AU raggiunga lo stato “terminata”, il genitore o altro esercente la patria potestà che mantenga il diritto all’assegno unico e universale dovrà presentare la relativa domanda, entro la fine dello stesso mese di cessazione del Rdc, anche in caso di successiva domanda di rinnovo del Rdc.

La sospensione del pagamento del Rdc (es. per DSU non presentata o in caso di sospensione dell’istruttoria per controlli sulla residenza e sui requisiti anagrafici) determinerà anche la sospensione dell’integrazione Rdc/AU.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì

16/05/2022

INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Lunedì

16/05/2022

INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Lunedì

16/05/2022

INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Lunedì

16/05/2022

INPS Versamento contributo fondo di integrazione salariale Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Lunedì

16/05/2022

INPS ex ENPALS Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Lunedì

16/05/2022

IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì

16/05/2022

IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì

16/05/2022

IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì

16/05/2022

INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Lunedì

16/05/2022

CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Lunedì

16/05/2022

INAIL Autoliquidazione: versamento premio anticipato anno in corso e saldo premio anno precedente. Versamento 2^ rata Datori di lavoro Modello F24  on line titolari P.IVA  oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA
Venerdì
20/05/2022
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Venerdì
20/05/2022
ENASARCO Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 1° trimestre 2022 Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia RID bancario
Mercoledì
25/05/2022
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Martedì
31/05/2022
INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Martedì
31/05/2022
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Martedì
31/05/2022
INPS Domanda differimento adempimenti contributivi per ferie collettive Datori di lavoro Trasmissione telematica
Martedì
31/05/2022
Fondi Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali Datori di lavoro aziende industriali Bollettino Bancario – RID
Martedì
31/05/2022
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

 

CIRCOLARE del 03/03/2022

 

 

AGEVOLAZIONI

 

Dall’INPS chiarimenti in merito agli effetti dell’Assegno unico e universale sulla disciplina dell’Assegno familiare

INPS, Circolare 28 febbraio 2022, n. 34

Con la Circolare 28 febbraio 2022, n. 34 , l’INPS ha fornito chiarimenti in merito agli effetti dell’introduzione dell’Assegno unico e universale sulla disciplina dell’Assegno per il nucleo familiare e degli Assegni familiari (AF).

In particolare, si precisa che dal 1° marzo 2022:

  • non sono più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
  • continuano invece ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

A partire dal 1° marzo 2022, inoltre, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili, non spettano l’Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari, ma è possibile riconoscere esclusivamente l’Assegno unico, tenendo conto dei limiti di età previsti dal D.Lgs. n. 230/2021 , nonché della condizione di figlio a carico che dev’essere verificata sulla base dell’art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Se invece il nucleo familiare è composto dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro si potrà richiedere l’ANF.

 

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

La nuova procedura semplificata per le istanze di accesso alle integrazioni salariali del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 16 febbraio 2022, n. 3; INPS, Messaggio 17 febbraio 2022, n. 802

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 16 febbraio 2022, n. 3 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla procedura semplificata per le istanze di accesso alle integrazioni salariali del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Al riguardo, viene precisato che nell’ottica di una semplificazione delle modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, si rende possibile, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, atteso anche l’attuale contesto emergenziale, presentare l’istanza all’INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori nell’ottica della loro massima effettività.

Sulla medesima tematica si è espressa successivamente l’INPS – che con Messaggio del 17 febbraio 2022, n. 802 – ha precisato che con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ex lege n. 234/2021 e D.L. n. 4/2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti:

  • in deroga a quanto previsto dall’art. 14, D.Lgs. n. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
  • la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
  • per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’art. 11 del DM n. 95442/2016;
  • nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.

 

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

 

Comunicazioni dei rapporti di lavoro in codatorialità nei contratti di rete

D.M. 29 ottobre 2021, n. 205; INL, Nota 22 febbraio 2022, prot. n. 315

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto del 29 ottobre 2021, n. 205 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle Comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità.

Il provvedimento definisce le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell’impresa referente, individuata nell’ambito di contratti di rete.

Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità (ivi comprese le comunicazioni di distacco) sono effettuate telematicamente per il tramite del modello “Unirete” (rinvenibile sul sito www.servizi.lavoro.gov.it).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 22 febbraio 2022, prot. n. 315 – ha fornito dei chiarimenti operativi in merito alle comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, anche alla luce del decreto MLPS n. 205/2021.

 

INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

 

INAIL: le nuove procedure di trasmissione dei Certificati di infortunio

INAIL, Comunicato 21 febbraio 2022

L’INAIL – con comunicato del 21 febbraio 2022 – ha reso noto che, a partire dal prossimo 28 aprile 2022, sarà operativo il nuovo applicativo per l’invio dei certificati di infortunio nelle tre modalità di trasmissione online, offline e cooperazione applicativa/interoperabilità.

Gli utenti che trasmettono i certificati con la modalità di invio offline, ovvero tramite il file in formato .txt, .xml oppure .zip, devono adeguare il proprio sistema, seguendo le istruzioni fornite nella documentazione (manuale utente, cronologia delle versioni, xml schema, tabelle tipologiche e specifiche tecniche).

Gli utenti che trasmettono i certificati in cooperazione applicativa possono continuare ad usufruire dell’attuale servizio per il solo anno 2022.

A partire dal 1° gennaio 2023 è, infatti, unicamente operativo il nuovo servizio Rest, secondo un accordo ancora in corso di definizione. Per l’adeguamento al nuovo servizio occorre consultare la documentazione tecnica disponibile agli indirizzi www.inail.it/api/docs/home e www.inail.it/onecatalog/#!/pdd/prod (servizio “API Certificati Medici Infortunio – CMI-CertificatoMedicoInfortunio”).

 

 

INPS, CONTRIBUZIONE

 

Settore agricoltura: le aliquote contributive 2022

INPS, Circolare 25 febbraio 2022, n. 31

L’INPS – con Circolare 25 febbraio 2022, n. 31 – ha comunicato le aliquote contributive applicate, per l’anno 2022, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.

L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%.

Conseguentemente, anche per l’anno 2022, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. Quanto alle aliquote INAIL, rimangono invariate nella seguente misura:

  • assistenza Infortuni sul lavoro: 10,1250%;
  • addizionale Infortuni sul lavoro: 3,1185%.

Anche le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, rimangono inalterate ai seguenti valori:

  • non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord): nessuna;
  • montani: 75%;
  • svantaggiati: 68%.

 

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

 

Le novità sulla depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali

INPS, Circolare 25 febbraio 2022, n. 32

L’INPS – con Circolare 25 febbraio 2022, n. 32 – ha illustrato le disposizioni operative per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, finalizzata all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000:

  • per gli omessi versamenti di importo non superiore ad € 10.000 annui a seguito dell’intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali;
  • per l’emissione dell’ordinanza motivata di archiviazione.

Al riguardo, l’Istituto ha precisato che per le fattispecie di illecito amministrativo, l’art. 16, Legge n. 689/1981 ha disciplinato il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.

Tale pagamento deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La misura ridotta nel caso in commento è pari ad € 16.666, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di € 50.000.

A questo importo si devono aggiungere le spese del procedimento. Se il pagamento viene effettuato nei termini indicati, dunque, il procedimento si estingue.

 

 

Bonus asilo nido: procedura per l’inserimento delle domande per l’anno 2022

INPS, Messaggio 25 febbraio 2022, n. 925; Messaggio 28 febbraio 2022, n. 957

L’INPS – con Messaggio 25 febbraio 2022, n. 925 – ha comunicato che è stata rilasciata la procedura per l’inserimento delle domande di bonus asilo nido per l’anno 2022.

Il beneficio è rivolto ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età (compiuti nel periodo tra gennaio e agosto 2022) e consiste in un bonus per sostenere le spese per l’asilo nido o in un contributo per il supporto presso la propria abitazione, in caso di bambini impossibilitati a frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.

Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ISEE minorenni.

In assenza di ISEE valido viene concesso l’importo minimo.

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dall’affidatario del minore che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità, comprese tra gennaio e dicembre 2022 fino a un massimo di 11, per le quali si intende ottenere il beneficio.

Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi, come ad esempio le ludoteche, gli spazi gioco, il prescuola, etc.) e non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate in procedura non oltre il 1° aprile 2023.

La domanda deve essere presentata, tramite uno dei seguenti canali:

  • portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Con messaggio Inps 28 febbraio 2022, n. 957 non è più prevista la presentazione a mezzo Contact Center Integrato.

 

 

 

Ticket di licenziamento: i nuovi importi del 2022

INPS, Circolare 16 febbraio 2022, n. 26

L’INPS – con Circolare del 16 febbraio 2022, n. 26 – ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Con riferimento all’indennità mensile NASpI, è stato stabilito che per il 2022 l’ammontare è pari ad € 1.250,87, fermo restando che l’importo massimo mensile non può in ogni caso superare il valore mensile di € 1.360,77.

Tale importo deve essere preso in considerazione per il calcolo del cd. ticket di licenziamento.

In tal senso, a mente dell’art. 2, comma 31, legge n. 92/2012, è istituito nei confronti dei datori di lavoro in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NASpI, l’obbligo di versare un contributo di licenziamento (cd. ticket di licenziamento) il cui valore ammonta al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Pertanto, il valore è il seguente:

 

Definizione del contributo NASPI Massimale NASPI 2022 x 41%

Euro 1.360,77 x 41%

Euro 557,92
Definizione del contributo mensile Valore contributo annuo: 12 mesi

Euro 557,92: 12 = 46,49

Euro 46,49

 

Il valore complessivo del ticket di licenziamento da erogare in caso di licenziamento scaturisce da una moltiplicazione tra € 46,49 ed il numero di mesi di anzianità di servizio (per un massimo complessivo pari a 36 mesi).

 

INPS, PRESTAZIONI

 

Assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: chiarimenti Inps

INPS, Circolare 21 febbraio 2022, n. 29

L’INPS – con Circolare del 21 febbraio 2022, n. 29 – ha fornito le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alla prestazione di assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, attraverso l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale.

L’assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le seguenti causali:

  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale;
  • contratti di solidarietà.

Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile.

Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di ventisei settimane in un biennio mobile.

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, o loro consulenti/intermediari, a partire dal 28 settembre 2021 è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il “CodiceEvento” in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. Nel flusso Uniemens è necessario indicare:

  • nell’elemento “Settimana” di “DatiRetributivi” di “DenunciaIndividuale”, nel campo “CodiceEvento” il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo;
  • nell’elemento “IdentEventoCIG” e nell’elemento “CodiceEvento” di “DifferenzeACredito” il codice identificativo ticket.

Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale/assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale “ConguagliCIG” “CIGAutorizzata” l’elemento “FondoSol”.

In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente modo:

  • nell’elemento “NumAutorizzazione” di “CIGAutorizzata” andrà esposto il numero di autorizzazione rilasciato dalla Struttura INPS competente;
  • negli elementi “CongFSolCausaleADebito” e “CongFSolImportoADebito” di “CongFSolADebito” di “FondoSol” andranno indicati, rispettivamente, la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo;
  • negli elementi “CongFSolCausaleACredito” e “CongFSolImportoACredito” di “CongFSolACredito” di “FondoSol” andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo.

 

SICUREZZA SUL LAVORO

 

I nuovi obblighi formativi in capo ai datori di lavoro sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

INL, Circolare 17 febbraio 2022, n. 1

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 17 febbraio 2022, n. 1 – ha fornito le prime indicazioni con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Il datore di lavoro, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno 2022.

Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per la determinazione della durata e delle modalità della formazione ma anche dei contenuti minimi della stessa.

Relativamente all’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, si fa riferimento alle seguenti tematiche:

  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

Le novità di INPS e MLPS sulla procedura per richiedere le integrazioni salariali

Il MLPS e l’INPS – rispettivamente con Circolare n. 3/2022 e con Messaggio n. 802/2022 – hanno reso nota la procedura semplificata per le istanze di accesso alle integrazioni salariali del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Com’è noto, sono destinatari del FIS:

  • i datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. n. 148/2015 che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente;
  • i datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40, D.Lgs. n. 148/2015 che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all’art. 20, comma 3-ter.

Pertanto, tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale o a quelli bilaterali alternativi.

Per quanto riguarda i lavoratori, hanno diritto di percepire l’indennità tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti (indipendentemente dalla tipologia di apprendistato) e con la sola esclusione dei dirigenti.

Il datore di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ha l’obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, che può svolgersi anche a distanza, volto a valutare la situazione oggettiva al fine di tutelare gli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa/datore di lavoro.

L’esame congiunto consiste dunque in un esame della situazione complessiva ed è finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla situazione di crisi, nei seguenti termini:

  • 10 giorni nel caso di aziende con meno di 50 dipendenti;
  • 25 giorni nel caso di aziende con più di 50 dipendenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione della CIGO, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Al fine di semplificare le modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, è possibile, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, presentare l’istanza all’INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori nell’ottica della loro massima effettività.

La domanda può quindi essere presentata all’Istituto anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, dell’esame congiunto, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

L’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto.

Per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, si prevede che le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria, attraverso una relazione che, alla luce della congiuntura economica persistente, si limiti ad esplicitare le ricadute di tale contesto, coerentemente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro.

 

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

 

Contratti di rete e codatorialità: i primi chiarimenti operativi sulle comunicazioni obbligatorie

Nell’ultima settimana di febbraio 2022, sono state individuate le modalità operative di comunicazione dei rapporti di lavoro in codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito di contratti di rete stipulati ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter e sexies, del D.L. n. 5/2009.

Sull’argomento in specie (così come novellato dal cd. decreto Rilancio del 2020) sono intervenuti, prima il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, poi l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Andando nel dettaglio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto del 29 ottobre 2021, n. 205 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle Comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità.

Il provvedimento definisce le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell’impresa referente, individuata nell’ambito di contratti di rete.

Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità (ivi comprese le comunicazioni di distacco) sono effettuate telematicamente per il tramite del modello “Unirete” (rinvenibile sul sito www.servizi.lavoro.gov.it).

In merito all’inquadramento previdenziale ed assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all’impresa di provenienza.

In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale ed assicurativo, il lavoratore assunto.

Per quanto riguarda gli adempimenti legati al Libro Unico del Lavoro, i lavoratori in codatorialità:

  • sono iscritti sul libro unico del lavoro dell’impresa individuata;
  • le relative annotazioni evidenziano separatamente l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.

Successivamente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 22 febbraio 2022, prot. n. 315 – ha fornito dei chiarimenti operativi in merito alle comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, anche alla luce del decreto MLPS n. 205/2021.

Nel rapporto di lavoro in codatorialità, tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti, benché gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto per finalità di semplificazione degli oneri amministrativi siano formalmente riservati ad un’unica impresa.

La stipula del contratto di rete e dell’accordo di co-datorialità, infatti, implica l’insorgenza in capo ai lavoratori coinvolti dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori e, in capo a quest’ultimi, l’obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti.

In altri termini, l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro potrà essere richiesto, per l’intero, a ciascuno dei co-datori ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell’adempimento dell’uno nei confronti degli altri con ogni facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti.

Pertanto, mentre nel distacco, attivabile nell’ambito della rete in termini alternativi alla codatorialità, il lavoratore interessato è coinvolto nell’ambito di un rapporto bilaterale tra impresa retista distaccante e impresa retista distaccataria, la codatorialità consente il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete, che restano libere di scegliere se aderire a tale modello ed usufruire della prestazione lavorativa in base alle c.d. “regole di ingaggio” appositamente predisposte ed accessorie rispetto al contratto di rete.

La conseguenza di tale scelta, stante la piena autonomia nell’elezione del vincolo di codatorialità e la possibilità riconosciuta ai soggetti in rete di valutare la convenienza dell’assunzione del vincolo solidale nella gestione dei rapporti di lavoro, determina la strutturazione della controparte datoriale del rapporto di lavoro nei termini di parte soggettivamente complessa e l’applicazione del regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa ex art. 1294 c.c.

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO

 

Obblighi formativi e di addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro che interessano datori di lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare n. 1/2022 – ha fornito alcuni chiarimenti sugli obblighi formativi e di addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, introdotti dall’art. 13, decreto Fisco-Lavoro (n. 146/2021).

L’operatività delle nuove disposizioni è tuttavia in gran parte rinviata alle scelte che il legislatore ha rimesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che si dovrà esprimere entro il 30 giugno 2022.

Tra le novità più rilevanti, si segnala che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di rimesso, entro il 30 giugno 2022, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La disposizione individua, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”. I contenuti del nuovo obbligo dovranno essere tuttavia individuati dalla Conferenza.

Ad essa è infatti demandato il compito di adottare “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Sarà dunque l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa. Ne consegue che il nuovo obbligo formativo a carico dei datori di lavoro non è attualmente esigibile e occorrerà attendere le scelte effettuate dalla Conferenza.

Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, la novella normativa prevede anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” secondo quanto previsto dall’accordo rimesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti (…), le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Infine, relativamente agli obblighi di addestramento, viene segnalato che l’art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 già prevede che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha dunque integrato la disposizione specificando che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza”.

In tal senso, il nuovo obbligo prevede che “gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Al riguardo, il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” riguarda le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè quelle svolte a partire dal 21 dicembre 2021.

Alla immediata operatività delle nuove disposizioni consegue dunque la necessità che, sin da subito, l’addestramento sia effettuato con modalità tali da prevedere una “prova pratica” e/o una “esercitazione applicata”.

Infine, secondo l’INL non rileva ai fini sanzionatori il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato. Il rispetto di tale obbligo potrà essere comunque assicurato attraverso l’emanazione di una disposizione, quale potere rimesso al personale ispettivo per imporre, pena la comminazione di una specifica sanzione, un determinato comportamento al datore di lavoro.

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì
16/03/2022
Certificazione Unica Trasmissione telematica all’ Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica (modello ordinario) redditi lavoro dipendente, assimilati e redditi da lavoro autonomo per compensi corrisposti nell’ anno 2020 Datori di lavoro sostituti d’imposta Trasmissione telematica tramite Entratel e Fisconline
Mercoledì
16/03/2022
Certificazione Unica Consegna al percipiente della Certificazione Unica (sintetica) redditi lavoro dipendente e assimilati compensi corrisposti anno 2020 Datori di lavoro sostituti d’imposta Consegna
Mercoledì
16/03/2022
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Mercoledì
16/03/2022
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Mercoledì
16/03/2022
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Mercoledì
16/03/2022
INPS Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato Aziende agricole Modello F 24 on line
Mercoledì
16/03/2022
INPS Versamento contributo fondo di integrazione salariale Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Mercoledì
16/03/2022
INPS EX ENPALS Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Mercoledì
16/03/2022
IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Mercoledì
16/03/2022
IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Mercoledì
16/03/2022
IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Mercoledì
16/03/2022
IRPEF Operazioni di conguaglio di fine anno: versamento delle ritenute alla fonte relative alle operazioni di conguaglio eseguite nel mese precedente su redditi corrisposti nell’anno precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Mercoledì
16/03/2022
INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Mercoledì
16/03/2022
CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Lunedì
21/03/2022
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Venerdì
25/03/2022
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Giovedì
31/03/2022
INPS EX ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
31/03/2022 INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Giovedì
31/03/2022
INPS Dichiarazione del dato occupazionale superamento limite dei 50 addetti (al 31/12/2021) ai fini del trasferimento del contributo di finanziamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS. Aziende INPS Mod. SC34_TFR Tesoreria -Trasmissione telematica
Giovedì
31/03/2022
ENASARCO-Firr Versamento contributi al Fondo indennità risoluzione del rapporto di agenti e rappresentati per provvigioni anno precedente Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia Procedura on line
Giovedì
31/03/2022
Lavori Usuranti Comunicazione annuale dipendenti che hanno svolto lavori usuranti, lavoro notturno nell’anno precedente (2021) Datori di lavoro che svolgono lavori usuranti Trasmissione telematica mod. LAV-US
Giovedì
31/03/2022
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

 

Lavoro occasionale: comunicazione preventiva obbligatoria

Premessa

Con riferimento alle attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, il cd. “Decreto Fiscale” (Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha specificato che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sarà oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.

Comunicazione preventiva obbligatoria

La informiamo che un emendamento in sede di conversione in Legge del cd. “Decreto Fiscale” (Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215) ha introdotto una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

 

NOVITÀ. Infatti, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, a decorrere dal 21 dicembre 2021, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente (art. 15, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015).

Secondo tale previsione normativa, quindi, la comunicazione preventiva obbligatoria all’ITL competente dovrebbe avvenire mediante uno dei seguenti canali:

  • online dal sito servizi.lavoro.gov.it
  • posta elettronica;
  • sms;
  • app;
  • fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.

 

ATTENZIONE. La nuova disposizione prevede che in caso di violazione dei predetti obblighi, si applichi una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.

 

In tale ipotesi non si applicherà la procedura di diffida, prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 in caso di inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro.

 

NOVITÀ. Inoltre, si stabilisce che l’Ispettorato del lavoro può adottare, verso il datore di lavoro, un provvedimento di sospensione laddove si riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Contribuzione previdenziale

Le ricordiamo che i lavoratori autonomi occasionali sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps soltanto qualora i compensi corrisposti nell’arco dell’anno eccedano i 5.000 euro lordi annui, tenendo conto delle prestazioni rese nei confronti di tutti i committenti.

 

Punti di attenzione sulla contribuzione previdenziale
  • I prestatori che superano il limite dei 5.000 euro lordi annui sono tenuti a iscriversi alla Gestione separata INPS.
  • L’obbligo di iscrizione sussiste anche al primo incarico che comporti il superamento della soglia dei 5.000 lordi netti.
  • Una volta effettuata l’iscrizione alla Gestione Separata, questa resterà valida per sempre.
  • Gli importi inferiori a 5.000 euro lordi percepiti nell’anno a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale sono esclusi dalla contribuzione previdenziale.
  • Il limite dei 5.000 euro lordi è da intendersi cumulativo rispetto ai compensi percepiti da più committenti.
  • I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti il superamento della soglia di esenzione e, per la parte eccedente, iniziare a versare la contribuzione dovuta.
  • La contribuzione previdenziale è dovuta esclusivamente sulla parte eccedente l’importo dei 5.000 euro lordi.

 

RICORDA. L’onere contributivo è posto per:

  • 2/3 a carico del committente;
  • 1/3 a carico del prestatore di lavoro.

 

Annualmente l’INPS comunica le aliquote contributive da applicare al reddito percepito nell’anno.

Per l’anno 2021, la Circolare INPS del 5 febbraio 2021, n. 12 ha stabilito le seguenti aliquote:

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 

I versamenti della contribuzione alla Gestione Separata sono a cura del committente interessato e avvengono tramite il modello F24. La contribuzione, qualora dovuta, dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo al periodo di corresponsione del compenso. Inoltre, il committente dovrà inviare all’Inps – sempre nel caso in cui sia dovuta la contribuzione – il flusso mensile UniEmens entro il termine del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

Documentazione

Le ricordiamo altresì che il soggetto il quale svolge l’attività di lavoro autonomo occasionale è tenuto a rilasciare una ricevuta “non fiscale” al proprio datore di lavoro. La ricevuta è soggetta ad imposta di bollo (di 2,00 euro) se la prestazione supera i 77,47 euro.

APPROFONDIMENTO. Inoltre, come Le specificheremo in seguito, il compenso è soggetto a ritenuta a titolo d’acconto con aliquota del 20% e concorre a formare il reddito complessivo del percettore, soggetto a tassazione ai fini IRPEF. La ritenuta di acconto deve essere applicata soltanto nel caso in cui il committente sia un sostituto di imposta, di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600/73. In particolare, sono sostituti di imposta tutte le imprese (soggetti dotati di partita Iva) e le associazioni.

La ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale deve essere predisposta dal lavoratore. Questa deve essere emessa al momento del pagamento del corrispettivo pattuito con il committente. La ricevuta ha la funzione di attestare l’avvenuto pagamento del compenso.

Cosa indicare sulla ricevuta?
  • Dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore.
  • Dati anagrafici e codice fiscale del datore di lavoro.
  • Luogo e data di emissione.
  • Numero progressivo della ricevuta.
  • Descrizione dell’attività svolta e dei giorni per i quali è stata prestata.
  • Corrispettivo lordo.
  • Ritenuta d’acconto applicata.

 

 

Regime fiscale

I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati come “redditi diversi” ai sensi di quanto disposto dall’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR.

L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al prestatore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

ATTENZIONE. Il compenso è assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 20% e deve essere trattenuta dal committente e versata, a mezzo modello F24, entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del pagamento.

Inoltre, il committente è tenuto a compilare annualmente la Certificazione Unica (cd. “CU”) nella quale dovrà riportare:

  • i redditi corrisposti ai lavoratori autonomi occasionali;
  • le trattenute fiscali effettuate;
  • la contribuzione eventualmente dovuta e versata.

 

La Certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e consegnata al lavoratore nei termini previsti per legge (di norma entro il 16 marzo di ogni anno se necessario alla redazione dell’annuale dichiarazione dei redditi precompilata; diversamente il termine è quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta – Modello 770).

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Chiusura Studio per corso di aggiornamento

Si informano i Gentili Clienti che lo Studio resterà chiuso Venerdì 10 dicembre 2021 per un corso di aggiornamento professionale.

 

La normale attività lavorativa riprenderà Lunedì 13 dicembre 2021 dalle ore 9:00 alle 13:30 e dalle ore 14:00 alle 17:30.

 

È possibile utilizzare il servizio mail al seguente indirizzo PEC f.terriaca@consulentidellavoro.it e all’indirizzo di posta elettronica info@studioterriaca.it.

Variazione Orari dello Studio

Si informano i Gentili Clienti che, a partire da lunedì 25 ottobre 2021, lo Studio seguirà il presente orario:

 

Dal Lunedi al Venerdi dalle 9:00 alle 17:30.

 

 

Cordiali saluti

Green Pass nei luoghi di Lavoro: gli obblighi dei datori di lavoro

Premessa

Il Green Pass o certificazione verde ha lo scopo di comprovare l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-Co V-2, lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus.

Il Green Pass è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato, emesso attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

ATTENZIONE. La verifica del Green Pass può avvenire solo mediante l’utilizzo dell’applicazione ufficiale “Verifica C19” che ha lo scopo di verificare, tramite la lettura dei codici contenuti nel Qrcode, la validità della certificazione verde degli interessati.

Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 ha ampliato i soggetti tenuti alla verifica e incluso, tra gli altri, i datori di lavoro privati.

Il controllo diventerà obbligatorio dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 e comporterà, per i datori di lavoro, sia pubblici che privati, la necessaria predisposizione di misure tese a rispettare la privacy dei dipendenti allo scopo di mitigare i rischi di una violazione della riservatezza dei prestatori di lavoro.

 

Lo strumento di verifica

Lo strumento utilizzato per la verifica e sul quale viene installata l’applicazione “C19” deve essere aziendale.

Nell’opera di organizzazione dei controlli, deve essere cura del datore di lavoro evitare che il controllo avvenga in assenza di specifiche istruzioni anche per quanto attiene l’uso dell’app e del device aziendale.

APPROFONDIMENTO. Particolare attenzione deve essere posta per quelle modalità di verifica che sfruttano soluzioni tecnologiche con la funzione di automatizzare le verifiche, come ad esempio i “Totem” che non prevedono il ricorso ad una persona ma sfruttano l’efficacia di un sistema informatico allo scopo di velocizzare il processo.

In tal caso, il datore di lavoro ha l’onore di svolgere una preventiva valutazione ex art. 2 del GDPR allo scopo di individuare i possibili rischi che potrebbero ledere in maniera significativa i diritti dei lavoratori.

L’analisi dovrà concentrarsi sulle modalità di verifica dello strumento e sul ciclo vita del dato, garantendo la mera lettura dello stesso, senza ulteriori trattamenti. Particolare attenzione deve essere prestata nell’ipotesi in cui lo strumento venga utilizzato per altre ragioni, come ad esempio registrazione ingressi, misurazione della temperatura o verifica del corretto uso della mascherina.

In tali casi, stante il divieto di registrazione del Green Pass, sarà necessario valutare che il sistema non combini le informazioni acquisite dallo strumento ed evitare un uso illegittimo dei dati raccolti per le diverse finalità.

 

L’obbligo di informativa

È onere del datore di lavoro informare il lavoratore del trattamento di verifica, anche tramite l’apposizione di informative brevi in prossimità dei luoghi d’accesso. L’informativa dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 13 del Reg. Eu 679/2016.

La base giuridica si rinviene nell’obbligo di legge sancito dall’art. 3 del D.L. n. 127/2021 che manterrà la sua validità fino al 31 dicembre 2021, data in cui sarà cessato lo stato di emergenza.

 

La conservazione del dato

Il comma 5 dell’art. 13 del D.P.C.M. del 17 giugno 2021 dispone che “l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”.

APPROFONDIMENTO. Il divieto di conservazione è stato, altresì, ribadito dalla nostra Autorità Garante la quale con nota dello scorso 6 settembre ha dichiarato che le operazioni di trattamento relative alla verifica del Green Pass restano valide solo nell’ambito strettamente circoscritto agli obblighi di legge. Resta, pertanto, fermo il divieto di richiedere copia o prelevare copia digitale del Green pass e di annotazione (cartacea o digitale) della validità della certificazione.

L’unico soggetto deputato alla conservazione resta il Ministero della salute in qualità di Titolare del trattamento.

Il divieto di conservare copia è stato, inoltre, ribadito anche dal Ministero degli interni con la Circolare interpretativa in merito alle verifiche dell’identità del possessore del Green pass.

Tali esigenze dovranno essere specificatamente descritte nel protocollo di organizzazione demandato dall’ultimo decreto legge al datore di lavoro. Lo scopo del protocollo è quello di delineare le politiche e le modalità dello stesso.

A ciò si unisce la necessità di modificare il sistema di gestione privacy integrando – con il coinvolgimento del DPO o del Privacy Officer – il registro dei trattamenti e il documento di gestione, oltre che il documento di valutazione dei rischi ex art. 25 nei casi in cui lo strumento di controllo sia automatizzato.

Delegati al controllo

L’art. 3 del Decreto in parola in linea di continuità con il D.P.C.M. del 17 giugno del 2021, sancisce che i soggetti deputati al controllo dovranno essere formalmente delegati. Si tratta della nomina dell’autorizzato o designato al trattamento prevista dal combinato disposto di cui all’art. 2 quaterdecies del Codice privacy e all’art. 29 del GDPR.

APPROFONDIMENTO. La stessa ha lo scopo di istruire nel dettaglio le operazioni da compiere nell’atto di verifica e dimostrare l’accountability del soggetto tenuto al controllo. La nomina dell’autorizzato si pone, in tale logica, come misura organizzativa di cui all’art. 32 del GDPR e implica che il soggetto autorizzato o designato segua nel dettaglio le istruzioni impartite.

Tra queste istruzioni rientra sicuramente la modalità di lettura del QRCode che deve essere predisposta nella modalità meno invasiva possibile per la riservatezza dell’interessato. In tale contesto, si inserisce l’importanza di una formazione specifica ai soggetti delegati al controllo.

Come noto, la formazione degli autorizzati del trattamento rientra nell’insieme di misure organizzative di cui all’art. 32 del GDPR.

 

Adempimenti dei datori di lavoro 

Di seguito, si sintetizzano gli obblighi dei datori di lavoro come stabiliti dagli artt. 1 e 3, D.L. n. 127/2021, nella loro progressione:

  1. definizione delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre 2021;
  2.  individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell’accertamento del rispetto degli obblighi;
  3. verifica (a partire dal 15 ottobre 2021) del rispetto delle prescrizioni previste dalla legge;
  4. gestione della “assenza ingiustificata” del lavoratore;
  5. eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

APPROFONDIMENTO. Fatte queste considerazioni, in attesa del D.P.C.M. il datore di lavoro dovrebbe per quanto possibile pensare, approntare e decidere (formalizzando le decisioni in apposito e succinto piano organizzativo), prima del 15 ottobre 2021:

  • la scelta del dispositivo o dei dispositivi munito/i della App per procedere alle verifiche;
  • il criterio delle verifiche:
  1. su tutto il personale o a campione, nel secondo caso definendo chiaramente e ragionevolmente i criteri del campionamento;
  2. da eseguire all’accesso nei luoghi di lavoro (come prioritariamente indicano le norme) e/o anche successivamente (in tal caso, se possibile, motivandone le ragioni);
  • la nomina, anche ai fini “data protection”, dei collaboratori incaricati delle verifiche, comprensiva delle istruzioni necessarie ad assicurare il rispetto, in particolare, delle esigenze di riservatezza e del principio di minimizzazione;
  • le istruzioni da impartire agli uffici del personale ovvero ai collaboratori incaricati della gestione amministrativa dello stesso per la registrazione delle assenze “ingiustificate” e per il riporto delle informazioni indispensabili nelle buste paga;
  • la consegna agli interessati e/o la pubblicazione in azienda di idonee informative;
  • la predisposizione degli accessi in modo che le verifiche siano eseguite garantendo la riservatezza e il rispetto della dignità delle persone;
  • la revisione del registro dei trattamenti con l’aggiunta di questo ulteriore trattamento.

 

Certificazione assente o non valida

Gli artt. 9-quinquies e 9-septies del D.L. n. 127/2021 prevedono che, i lavoratori:

  • nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

ATTENZIONE. Per i giorni di assenza ingiustificata, continuano le norme, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La previsione dell’assenza ingiustificata in luogo della sospensione dalla prestazione dell’attività lavorativa rappresenta un’importante semplificazione per i datori di lavoro che si troveranno a dover fare applicazione delle nuove norme emergenziali. Sospendere il dipendente privo di certificazione, infatti, richiede la messa in atto di un iter procedurale complesso, che prevede l’adozione di un apposito provvedimento che viene comunicato al lavoratore interessato. L’assenza ingiustificata, viceversa, è un dato di cui il datore di lavoro deve semplicemente prendere atto, senza provvedere ad inoltrare comunicazioni in merito al dipendente.

Si esonera, in tal modo, il datore di lavoro dall’obbligo (previsto nella precedente bozza del decreto) di comunicare immediatamente, anche tramite soggetto all’uopo delegato, la sospensione al lavoratore privo del Green pass e, dunque, non autorizzato ad accedere ai locali aziendali.

Nel caso in cui il lavoratore privo di Green pass acceda ugualmente ai locali aziendali, sottraendosi al controllo, la normativa prevede che lo stesso sia non solo sanzionato, ma possa essere anche oggetto di procedimento disciplinare secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

La condotta dolosa tenuta dal lavoratore che viola volontariamente i protocolli di controllo dell’azienda o della Pubblica Amministrazione presso cui opera, è ritenuta, infatti, non rientrante nell’ombrello protettivo disciplinare previsto, invece, per tutti gli altri lavoratori.

 

Fac-simile lettera di incarico per la verifica del Green pass

E’ possibile scaricare il facsimile in formato word cliccando qui.

CHIUSURA FERIALE ESTATE 2021

La presente per informarvi che lo studio rimarrà chiuso per ferie dal 09 al 29 AGOSTO 2021 e riaprirà il giorno 30 AGOSTO 2021.

 

Vi chiediamo di farci pervenire le presenze del mese di luglio entro e non oltre il 2 di agosto 2021.

 

È possibile utilizzare il servizio di posta elettronica al seguente indirizzo PEC f.terriaca@consulentidellavoro.it e all’indirizzo di posta elettronica info@studioterriaca.it e francesco@studioterriaca.it .

Comunicazioni utili

ASSUNZIONI DIPENDENTI

 

Nel caso fosse necessario procedere ad un’assunzione occorre compilare il linkato modello UniUrg ed inviarlo al ministero del lavoro a n. di Fax Server 848 800 131 almeno il giorno antecedente alla data di inizio del rapporto di lavoro. Ciò consentirà l’assolvimento dell’obbligo di legge.

 

Con l’istituzione del Libro Unico viene infatti abolita la maxisanzione per il lavoro sommerso nei casi in cui l’impresa che si è affidata a Consulenti del lavoro si trovi nell’impossibilità di effettuare la Comunicazione obbligatoria mediante il modello telematico (UniLav), per esempio in coincidenza con le ferie o, comunque, con la chiusura dello studio del consulente esterno.

 

Ciò a condizione però che il datore di lavoro abbia proceduto all’invio della comunicazione preventiva a mezzo fax mediante il modello «UniUrg».

In tale ipotesi il datore di lavoro, in caso di verifica, dovrà documentare agli Ispettori l’affidamento degli adempimenti al professionista esterno (esibire copia lettera incarico professionale o copia delega tenuta Libro Unico) e la chiusura dello studio (esibire questa mail).

 

In ogni caso il datore di lavoro dovrà mandare il medesimo fax del Modello UniUrg anche allo studio con la relativa ricevuta di invio al Ministero.

 

Questo perché resta l’obbligo di inviare Unilav nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura dello studio.

 

MODELLO F24

Il versamento mensile tramite modello F24 di tasse e contributi, solo per il mese di agosto, è prorogato al giorno 20, come peraltro tutti gli altri versamenti in scadenza dal 1° agosto.

INFORTUNI SUL LAVORO

Per la gestione degli infortuni in periodo feriale il datore può ricorrere alla denuncia non telematica all’Inail. L’importante è comunicare all’Istituto i dati del lavoratore, il tipo di infortunio e la prognosi. Per poter provare che l’invio sia avvenuto entro due giorni dall’evento, è indispensabile utilizzare la Pec, o la raccomandata.

Assegno Nucleo Familiare 2021-2022

A seguito della comunicazione dell’INPS n. 2331/2021, l’ente comunica di aver aggiornato le tabelle ANF 01/07/21 – 30/06/2022, tenendo conto della maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli prevista dal DL. n. 79/2021 per il periodo 01/07 – 31/12 2021.

 

L’Istituto chiarisce che l’erogazione degli ANF per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 è subordinata all’invio – attraverso la specifica procedura presente sul portale INPS – di domanda telematica di assegno per il nucleo familiare 01/07/21 – 30/06/22.

 

Le domande presentate all’INPS in via telematica saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta con l’indicazione degli importi giornalieri e mensili spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

 

Accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata, saranno visibili al lavoratore l’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti.

 

Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro il quale potrà prendere visione.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nelle condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore dovrà presentare all’INPS sempre in modalità telematica attraverso la suddetta procedura una domanda di variazione, per il periodo di interesse.

 

In merito ai casi espressi dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare, il lavoratore che intenda presentare la domanda di “ANF DIP” dovrà comunque richiedere preventiva autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

In caso di accoglimento, al lavoratore richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”) – come finora previsto – ma l’Istituto procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP” inviata all’INPS secondo le suindicate nuove modalità operative (in caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento attravero il modello “ANF58”).

 

Ulteriori indicazioni operative, con particolare riferimento alle maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, saranno oggetto di apposita circolare INPS di prossima emanazione.

 

Per maggiori informazioni e chiarimenti a riguardo, vi invitiamo a contattarci.

 

Distinti Saluti.

Chiusura Studio

Si informano i Gentili Clienti che lo Studio resterà chiuso da Lunedì 31 maggio 2021 a Mercoledì 2 giugno 2021.

 

La normale attività lavorativa riprenderà Giovedì 3 giugno 2021 dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00.

 

È possibile utilizzare il servizio mail al seguente indirizzo PEC f.terriaca@consulentidellavoro.it e all’indirizzo di posta elettronica info@studioterriaca.it.

Ferie collettive 2021: richiesta di differimento contributivo

Premessa

 

In caso di particolari esigenze strettamente connesse all’organizzazione aziendale, il datore di lavoro ha la facoltà di poter chiedere, in via del tutto eccezionale, il differimento dei contributi da versare nelle casse dell’INPS entro un termine più ampio e comunque non superiore a tre mesi a quello della normale scadenza. Generalmente il termine di cui viene richiesto il differimento è quello del 16 agosto relativamente ai contributi di luglio. In questo periodo, infatti, le aziende sono chiamate a sopperire alla mancanza di personale, a causa della fruizione delle cd. ferie collettive, causando temporanee difficoltà organizzative e produttive.

L’autorizzazione al differimento contributivo deve essere richiesta telematicamente all’INPS su domanda dell’azienda, entro il termine del 31 maggio di ogni anno (cfr. INPS, Messaggio n. 8609/2012). Il termine di presentazione è ordinatorio, l’INPS ha infatti facoltà di esaminare anche le domande pervenute in ritardo in presenza di situazioni particolari.

Inoltre è bene specificare, fin da ora, che il datore di lavoro può richiedere il differimento contributivo una sola volta nell’arco dell’anno e relativamente agli adempimenti di un solo mese, anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi. Ne consegue che qualora l’azienda chiuda per ferie collettive in due o più periodi dell’anno, dovrà scegliere per quale periodo chiedere la posticipazione.

Ferie collettive

 

Prima di entrare nel merito degli adempimenti da ottemperare per fruire della proroga dei versamenti contributivi, appare opportuno comprendere cosa s’intende nello specifico per “ferie collettive”.

 

APPROFONDIMENTO. In base a quanto disposto dall’INPS con la Circolare n. 90 del 24 aprile 1980, con tale termine deve intendersi, secondo la normale accezione, quel periodo di riposo che l’azienda è tenuta – per legge o per contratto – a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell’esercizio, dello stabilimento, della fabbrica, dell’ufficio, in tutte le sue articolazioni. Inoltre, l’istituto delle ferie collettive non viene meno qualora, durante il periodo feriale, sussista comunque la presenza al lavoro di personale dell’impresa con particolare riferimento a soggetti preposti alla manutenzione degli impianti o addetti a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie.

 

La possibilità di prorogare i versamenti contributivi viene data per sopperire alla particolarità della situazione che si determina in occasione della chiusura delle aziende per ferie collettive, caratterizzata dalla contingenza e dalla temporaneità delle difficoltà organizzative da essa derivanti.

 

ESEMPIO. Se l’azienda concedesse le ferie ai propri dipendenti nel mese di agosto e non vi fosse la possibilità di effettuare il pagamento (contributi relativi al mese di luglio), lo stesso potrà essere effettuato a settembre. A questo punto, l’importo dei contributi differiti sarà maggiorato degli interessi di dilazione.

 

Si precisa, inoltre, che in via generale tale problema sorge durante la stagione estiva, ma il datore di lavoro può richiedere il differimento del versamento dei contributi anche per periodi diversi dai tradizionali mesi estivi, rispettando sempre però il termine del 31 maggio per la presentazione dell’istanza di differimento.

Le riepiloghiamo, quindi, come precisato dalla Circolare INPS su menzionata, per ferie collettive s’intende quel periodo che determina:

  • … la chiusura dell’azienda e la sospensione di ogni attività e di conseguenza l’impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. Per ferie collettive deve intendersi, secondo la normale accezione, quel periodo di riposo che l’azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell’esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio, in tutte le sue articolazioni.”.

Tale significato non viene meno:

  • qualora durante il periodo feriale si renda comunque necessaria la presenza di personale (operai comuni o specializzati, tecnici e simili) preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie”.

 

Differimento dei contributi

 

Le ricordiamo che la posticipazione dei versamenti contributivi verso l’INPS vale esclusivamente una sola volta nell’arco dell’anno e relativamente agli adempimenti di un solo mese. Infatti, qualora l’azienda chiuda per ferie in due o più periodi dell’anno, dovrà scegliere per quale periodo chiedere il differimento, e nel caso in cui il periodo feriale sia posto a cavallo di due mesi, dovrà essere applicato il criterio secondo il quale il differimento riguarderà gli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cade la maggior parte del periodo feriale.

Inoltre, deve naturalmente persistere una difficoltà oggettiva ad effettuare i versamenti a scadenza in conseguenza della chiusura. Il differimento interessa sia il termine di versamento dei contributi che quello di presentazione del flusso Uniemens.

Quindi, il differimento per ferie collettive comporta:

  1. la possibilità di prorogare al mese successivo il versamento dei contributi che l’azienda avrebbe dovuto versare nel mese di chiusura;
  2. il conseguente spostamento del termine ultimo di invio del flusso Uniemens correlato contributi differiti.

 

ESEMPIO. Si ipotizza che l’azienda abbia comunicato ai propri dipendenti che le ferie collettive, per quest’anno, decorrono dall’1 al 31 agosto 2021. Venendo meno il ciclo produttivo dell’azienda, il datore di lavoro si troverà in difficoltà a versare i contributi di luglio 2021 entro il 16.08.2021. Per tale motivo avanza richiesta di autorizzazione al differimento dei contributi, che deve avvenire entro il 31.05.2021. Alla luce di ciò, l’azienda deve:

  • versare i contributi di luglio 2021 entro il 16.09.2021;
  • trasmettere la denuncia Uniemens entro il 30.09.2021.

 

Si sottolinea che l’autorizzazione al differimento non è vincolante, la richiesta può essere presentata a scopo cautelativo e il datore di lavoro successivamente, pur in presenza di accoglimento dell’istanza, può provvedere al versamento dei contributi entro la normale scadenza.

 

PUNTI DA RICORDARE
  • Il termine di presentazione è ordinatorio, l’INPS ha infatti facoltà di esaminare anche le domande pervenute in ritardo in presenza di situazioni particolari.
  • Il differimento non riguarda solo il termine di versamento dei contributi da effettuare con il mod. F24 (la cui scadenza è fissata il 16 del mese successivo), ma anche la presentazione dell’Uniemens.
  • Il datore di lavoro può richiedere il differimento del versamento dei contributi anche per periodi diversi dai tradizionali mesi di luglio o agosto, rispettando però sempre il termine del 31 maggio per l’invio dell’istanza.
  • Il differimento dei termini di versamento dei contributi può essere concesso solamente una volta nel corso dell’anno e relativamente agli adempimenti di un solo mese, anche se la chiusura per ferie collettive si protrae per meno di un mese, a patto che la chiusura determini un’obiettiva ed effettiva impossibilità tecnico organizzativa ad effettuare alla scadenza di legge i dovuti versamenti.
  • La richiesta deve essere effettuata online sul sito dell’INPS.

 

 

Modalità di presentazione della domanda

 

Le aziende interessate alla sospensione possono presentare la richiesta direttamente sul portale telematico dell’INPS (www.inps.it), nella sezione “Servizi Online“. Più nel dettaglio, deve essere utilizzato il “Modulo 445 – Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive“, accessibile dal “cassetto previdenziale” dell’area “Aziende consulenti e professionisti” (area DiResCo).

Per fruire della sospensione è necessario essere in possesso del Pin e attenersi al seguente percorso disponibile sul sito dell’INPS (www.inps.it):

  • “servizi online” -> “aziende consulenti e professionisti” -> “cassetto previdenziale” -> “comunicazioni online” -> “invio nuova comunicazione” -> “codice 445 richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive. Nella stessa pagina è presente anche il manuale di compilazione.

Nella home page web “Area DiResCo” viene visualizzata la lista delle tipologie dei moduli che è possibile inviare, che si dettagliano nella seguente tabella.

 

Prima colonna, “Codice Modulo” Viene visualizzato il codice del modulo che si desidera inviare e un link dal quale è possibile accedere alla pagina web di inserimento.
Seconda colonna, “Area” Viene visualizzata la descrizione dell’area cui appartiene il modulo.
Terza colonna, “Descrizione Modulo” Viene visualizzata la descrizione del modulo che si desidera inviare.
Quarta colonna, “Manual” Viene visualizzata un’immagine, alla selezione della quale, a video comparirà un manuale per gli operatori esterni.

 

Una volta selezionato il predetto modulo, il sistema richiede il numero di matricola dell’azienda per la quale si richiede il differimento.

Dopo aver ottenuto la conferma dei dati aziendali e della validità della delega a operare per conto dell’azienda, è necessario indicare:

  • il mese e l’anno della chiusura aziendale per ferie collettive;
  • la data entro la quale s’intende provvedere agli adempimenti connessi al periodo di chiusura.

Contestualmente all’inserimento dei predetti dati, dovrà essere rilasciato il documento che attesta l’ammissione al differimento degli adempimenti contributivi.

La domanda di differimento deve essere presentata dall’azienda al Comitato provinciale dell’INPS attraverso la sede territorialmente competente, mediante apposita istanza.

 

ATTENZIONE. In caso di accoglimento dell’istanza, il versamento differito coinciderà con la scadenza del mese immediatamente successivo a quello per il quale è stata presentata la domanda all’Istituto. Da un punto di vista prettamente operativo, il differimento per ferie collettive riguarda il versamento dei contributi che l’azienda avrebbe dovuto versare nel mese di chiusura, ma che materialmente si trova nell’impossibilità di effettuare nei termini ordinatori di legge sopra indicati, data la contingenza e la temporaneità delle difficoltà organizzative da esse derivanti. Trattasi, quindi, di adempimento che avrebbe dovuto essere effettuato nel mese in cui cadono le ferie.

 

Nel caso di reiezione della domanda da parte del Comitato provinciale, l’azienda potrà presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’INPS.

 

Adempimenti a carico dell’azienda

 

In caso di richiesta di differimento contributivo, Le facciamo presente che il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine differito, e dovrà essere maggiorato degli interessi di dilazione. Qualora tale tasso dovesse modificarsi nel periodo tra la presentazione e l’accoglimento della domanda di differimento, dovrà applicarsi l’interesse che l’INPS comunicherà al momento della concessione del differimento.

Se in seguito alla comunicazione dell’INPS, il TUR (Tasso Ufficiale di Rendimento) dovesse subire ulteriori modifiche, queste ultime non verranno più prese in considerazione ai fini del calcolo degli interessi di differimento. In ogni caso si dovrà applicare l’aliquota che l’INPS indicherà nella lettera di autorizzazione.

Come accennato in precedenza, oltre al versamento dell’F24 il differimento interesserà anche la presentazione dell’Uniemens. In particolare, nell’elemento <AltrePartiteaDebito> di <DenunciaAziendale> dovrà essere indicato:

  • il codice “D100” nell’elemento <CausaleADebito>;
  • e valorizzato l’importo degli interessi nell’elemento <SommaADebito>.

Riflessi sul LUL

 

Per quanto riguarda la gestione del Libro Unico del Lavoro (LUL), il Ministero del Lavoro (cfr. Lettera Circolare del 28 luglio 2009, prot. n. 10964) ha chiarito che il calcolo della retribuzione potrà essere effettuata sull’orario di lavoro effettivamente prestato. Inoltre, esclusivamente per gli ultimi giorni di luglio, sarà possibile effettuare un calcolo solo “presuntivo” delle presenze. Tale operazione, certamente legata ad imprescindibili esigenze aziendali, non potrà che costituire un elemento giustificativo per ricorrere ad una “sfasatura” parziale delle registrazioni.

Ne consegue, pertanto, che le presenze indicate nel LUL di luglio come “presuntive” potranno essere valorizzate correttamente, effettuando i relativi conguagli nel LUL del successivo mese di agosto (da elaborare pertanto nel mese di settembre).

Il differimento operato dovrà, tuttavia, essere specificamente annotato, così come previsto in via generale dall’art. 1, c. 3, del D.M. 9 luglio 2008, nel cedolino di luglio.

 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.