Servizio Pubblicazione Cedolini su web

Il servizio di cedolini online consente, ad aziende e dipendenti, di accedere autonomamente, attraverso un’area riservata, a tutti i documenti relativi al rapporto di lavoro e alla propria attività lavorativa (modelli fiscali, F24, libro unico del lavoro ecc.)

 

Ogni utente potrà scegliere la modalità di utilizzo più comoda per la sua organizzazione, sfruttando tutti i vantaggi del cloud.

 

La piattaforma permette la distribuzione automatica a ogni dipendente dell’azienda dei cedolini online e di tutta la documentazione relativa alla propria attività. L’accesso autonomo, tramite l’area riservata, ai cedolini online e ai documenti legati al rapporto di lavoro, è utile anche per i servizi di gestione del personale, i quali potranno sfruttare la piattaforma per ottenere un considerevole risparmio di tempo e denaro.

Il servizio offre, dunque, la possibilità, ad aziende e dipendenti, di visionare via web i cedolini online e di scaricare la documentazione necessaria, accuratamente archiviata per agevolarne la ricerca. Gli utenti possono consultare i documenti disponibili, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, mediante una semplice connessione internet e in totale sicurezza.

 

Tutti coloro che accedono all’area riservata per la consultazione dei documenti, sono profilati in base a specifici ruoli:

 

  • clienti;
  • dipendenti.

 

L’accesso ai documenti sarà regolamento sulla base della suddetta ripartizione.

 

Il cliente riceve tramite mail o SMS una notifica ogni qualvolta avvenga la pubblicazione di un nuovo documento.

 

Inoltre, tramite il servizio di cedolini online, le aziende hanno l’opportunità di rilasciare a commercialisti o uffici contabili una password che consenta loro di accedere ai documenti necessari alla contabilizzazione degli stipendi.

Il servizio è rivolto alle aziende che intendono usufruire dei vantaggi del cloud per dare un’impostazione nuova al proprio lavoro, migliorando i servizi destinati ai propri dipendenti.

Tra i vantaggi del servizio di cedolini online, si hanno, per i dipendenti:

  • Disponibilità dei documenti in tempo reale, che consentono una consultazione rapida, risparmiando agli utenti l’incombenza di recarsi personalmente presso gli uffici incaricati;
  • Condivisione dei documenti in modo sicuro e immediato, possibile con una semplice connessione a Internet.

Per le aziende:

  • Ottimizzazione del flusso di comunicazione e della consultazione dei documenti, che migliora e agevola le prestazioni di lavoro e il rapporto con i clienti;

La documentazione disponibile nell’apposita area riservata, peraltro, oltre a offrire un accesso semplice e veloce agli incartamenti, impedisce la perdita di documenti

importanti.

 

Per chi fosse interessato e volesse ulteriori informazioni sul servizio e sul suo relativo costo è pregato di contattarci.

CIRCOLARE del 16/04/2021

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

La nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto “Sostegni”

 

INPS, Circolare 14 aprile 2021, n. 62

 

L’INPS – con Circolare 14 aprile 2021, n. 62 – ha reso note le indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, ex art. 8, comma 5, D.L. n. 41/2021.

Al riguardo, al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 a pagamento diretto, si prevede una prima fase di durata semestrale in cui l’invio dei dati potrà essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.

La scelta è determinata dal datore di lavoro in fase di invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”. Di conseguenza, tutte le richieste di pagamento successive alla prima e riferite allo stesso Ticket dovranno essere inviate con la medesima modalità utilizzata per il primo invio.

A regime, la trasmissione dei dati utili al pagamento diretto e all’accredito dei contributi figurativi connessi ai trattamenti COVID-19 avverrà esclusivamente con il flusso “UniEmens-Cig”.

Per valutarne l’eventuale definitiva estensione a tutti i trattamenti di integrazione salariale, sarà consentito, fin da subito, utilizzare il nuovo flusso “UniEmens-Cig” anche per inviare i dati dei pagamenti diretti riferiti a periodi di integrazione salariale richiesti con causali ordinarie.

 

FINE RAPPORTO DI LAVORO

 

Manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per GMO: l’intervento della Consulta

 

Corte Costituzionale, Sentenza 1 aprile 2021, n. 59

 

La Corte Costituzionale – con sentenza del 1 aprile 2021, n. 59 – ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 18, comma 7, secondo periodo, legge n. 300/1970 nella parte in cui prevede che il giudice, accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “possa” e non “debba” applicare la c.d. “tutela reintegratoria attenuata” (reintegrazione nel posto di lavoro, oltre ad un’indennità non superiore a 12 mensilità, detratto l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum).

Secondo la Consulta il carattere facoltativo della reintegrazione rivelerebbe una disarmonia interna nel sistema delle tutele e violerebbe il principio di eguaglianza (infatti, nel licenziamento disciplinare basato su un fatto manifestamente insussistente, la reintegrazione è prevista come obbligatoria, mentre sarebbe meramente facoltativa nel licenziamento economico).

Tale sentenza impatta i rapporti di lavoro instaurati ante 7 marzo 2015.

 

INCENTIVI ALLE AZIENDE

 

Esonero contributivo under 36 anni: le prime novità dell’INPS

 

INPS, Circolare 12 aprile 2021, n. 56

 

L’INPS – con Circolare del 12 aprile 2021, n. 56 – ha fornito le prime indicazioni operative in materia di esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.

A mente dell’art. 1, commi 10-15, legge n. 178/2020, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, si prevede che per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo ex art. 1, commi da 100 a 105 e 107, legge n. 205/2017 è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36mo anno di età.

Se l’assunzione viene effettuata nelle regioni del Sud Italia, la durata dell’incentivo è pari a 48 mesi.

 

Esonero contributivo delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche

 

INPS, Circolare 12 aprile 2021, n. 57

 

L’INPS – con Circolare 12 aprile 2021, n. 57 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

Al riguardo, il diritto alla fruizione dell’esonero in specie è subordinato, ex art. 1, comma 1175 , legge n. 296/2006, alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e comporta, come già specificato, l’esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro ed è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.

 

Ulteriori chiarimenti INPS sull’incentivo occupazione donne 2021/2022

 

INPS, Messaggio 6 aprile 2021, n. 1421

 

L’INPS – con Circolare del 22 febbraio 2021, n. 32 – ha reso note le prime indicazioni operative sull’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, ex art.  1, commi da 16 a 19, legge 30 dicembre 2020, n. 178, di modifica dell’art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012.

A distanza di oltre un mese, l’Istituto – con Messaggio del 6 aprile 2021, n. 1421 – ha fornito ulteriori chiarimenti, precisando che il beneficio in commento può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati, ex art. 4, commi da 8 a 11, legge n. 92/2012 ovvero, di cui al richiamato art. 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

 

INPS, PRESTAZIONI

 

La nuova disciplina del Reddito di emergenza normato dal decreto Sostegni

 

INPS, Circolare 14 aprile 2021, n. 61

 

L’INPS – con Circolare 14 aprile 2021, n. 61 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento, ex art. 12, commi 1 e 2 , D.L. n. 41/2021, di tre quote di Reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

La domanda di Rem può essere presentata all’INPS, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare (il richiedente), in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

Il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento della presentazione della domanda.

Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità “dedicate” ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:

  • soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori del settore dello sport.

 

Nuova modalità di fruizione del cd. “Congedo 2021 per genitori”

 

INPS, Circolare 14 aprile 2021, n. 63

 

L’INPS – con Circolare 14 aprile 2021, n. 63 – ha fornito le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del cd. “Congedo 2021 per genitori”, ex art. 2, D.L. 13 marzo 2021, n. 30.

Tale congedo può essere fruito:

  • dai soli genitori lavoratori dipendenti (sono, pertanto, esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi che i genitori iscritti alla Gestione separata);
  • da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da SARS Covid-19, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14 (il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ex legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura);
  • nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile;
  • anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari.

Il Congedo 2021 per genitori può essere fruito per periodi di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, fino al 30 giugno 2021.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

Bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting: istruzioni Inps

 

INPS, Circolare 14 aprile 2021, n. 58

 

L’INPS, con la circolare 14 aprile 2021, n. 58, fornisce le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting, di cui all’articolo 2, comma 6, del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, destinato ad alcune categorie di lavoratori con figli minori.

In particolare, qualora si realizzino le seguenti casistiche:

  • figlio affetto da infezione SARS COVID-19,
  • figlio in quarantena,
  • in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Ai fini del diritto al bonus per i servizi di baby-sitting, si precisa che rilevano tutti i casi che si siano verificati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Il bonus per servizi di baby-sitting può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

  • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
  • l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
  • i genitori abbiano fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2del D.L. 13 marzo 2021, n. 30.

 

MALATTIA

 

I chiarimenti del Min. Salute sul rientro in azienda del lavoratore guarito dal COVID-19

 

Ministero della Salute, Circolare 12 aprile 2021, n. 15127

Il Ministero della Salute – con Circolare del 12 aprile 2021, prot. n. 15127 – ha fornito alcune indicazioni procedurali per la riammissione in servizio a seguito di assenza per malattia COVID-19 correlata, nonché sulla relativa certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Al riguardo, in merito alla casistica dei soggetti risultati positivi sintomatici (che presentano sintomi di malattia diversi da quelli sopra previsti), tali lavoratori possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) presentando test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

I lavoratori risultati positivi al COVID-19 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale deve essere stato eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

In tali circostanze, i suddetti lavoratori – ai fini del reintegro in servizio – dovranno inviare al datore di lavoro, anche in modalità telematica, per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

Inoltre, i lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

 

MATERNITÀ

 

Interdizione post partum: l’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

INL, Nota 2 aprile 2021, prot. n. 553

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 2 aprile 2021, prot. n. 553 – è intervenuto in merito all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri in periodo successivo al parto, finalizzati a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l’adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte o attraverso l’astensione dal lavoro.

Com’è noto, è vietato adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi ed insalubri. A tal fine gli organi di vigilanza possono autorizzare l’interdizione dal lavoro laddove non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

Al riguardo, l’INL ha precisato che:

  • qualora il rischio attinente al sollevamento dei pesi non sia stato espressamente valutato nel DVR, l’adibizione a tali mansioni costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela della lavoratrice con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione da parte dell’amministrazione competente, ferma restando una valutazione circa l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni;
  • laddove il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni antecedenti al parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria si aggiungano al periodo di congedo obbligatorio di maternità da fruire dopo il parto (in tal senso, analogo principio trova applicazione nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto: i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto).

 

 

SOSTEGNO AL REDDITO

 

In Gazzetta Ufficiale la legge delega sull’Assegno unico e universale per figli a carico fino a 21 anni

Legge 1° aprile 2021, n. 46

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2021, n. 82 è stata pubblicata la legge 1 aprile 2021, n. 46, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.

L’assegno, individuato nella sua misura in base all’ISEE, sarà erogato con cadenza mensile dal 1° luglio 2021, per ciascun figlio da 0 fino ai 21 anni di età.

Il richiedente l’assegno deve:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

 

INCENTIVI ALLE AZIENDE

 

I primi chiarimenti INPS sull’incentivo occupazionale per gli under 36 anni

 

L’INPS – con Circolare del 12 aprile 2021, n. 56 – ha fornito i primi chiarimenti normativi in merito all’esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, ex art. 1, commi 10-15, legge n. 178/2020.

Potranno beneficiare delle agevolazioni contributive in specie i datori di lavoro privati che – nel biennio 2021/2022 – effettueranno nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età. Nell’alveo dei datori di lavoro privati, rientrano a tutti gli effetti anche:

  • i soggetti imprenditori;
  • i soggetti non imprenditori, ex art. 2082 cod. civ.;
  • le società private, a totale o parziale partecipazione pubblica (cd. società in house della Pubblica Amministrazione).

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata o della trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato:

  • non abbiano compiuto 36 anni;
  • non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

L’esonero contributivo è anche applicabile:

  • ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ex lege n. 142/2001;
  • alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Restano esclusi dal beneficio, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, oltre al lavoro intermittente.

Non rientra, inoltre, nell’ambito di applicazione della norma in trattazione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

L’agevolazione contributiva in commento prevede, per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 euro annui.

L’esonero spetta per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato, elevato a 48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 500 (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 16,12 (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione ex art. 2, comma 30, legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Le condizioni di spettanza del beneficio sono le seguenti:

  • l’assunzione incentivata NON deve aver violato il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto (art. 31, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 150/2015);
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione NON devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 150/2015). Al riguardo, viene precisato che l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 non preclude la possibilità di assunzioni incentivate (stante il fatto che tale circostanza è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili);
  • con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore (art. 31, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 150/2015).

Inoltre, i datori di lavoro:

  • non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex lege n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • non devono procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex lege n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

La Circolare in commento, inoltre, chiarisce che:

  • con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato;
  • nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, ex art. 1406 cod. civ. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
  • la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 cod. civ., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
  • l’esonero non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

Il beneficio in specie è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Attualmente, si è ancora in attesa dell’orientamento della Commissione europea: al riguardo, l’INPS ha precisato che – con apposito Messaggio che verrà pubblicato una volta comunicato tale orientamento – saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

 

 

INCENTIVI ALLE AZIENDE

 

Incentivo occupazione donne: il nuovo intervento INPS per il biennio 2021/2022

L’INPS – con Messaggio del 6 aprile 2021, n. 1421 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’incentivo ex art. 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, valido per il biennio 2021/2022.

Il provvedimento in specie, integra la Circolare INPS n. 32/2021.

Possono infatti accedere alle agevolazioni contributive previste dalla legge di Bilancio 2021 tutti i datori di lavoro del settore privato, anche se non imprenditori e anche quelli appartenenti al settore agricolo.

Tra i datori di lavoro privati rientrano anche gli enti pubblici economici; gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali; gli enti ecclesiastici.

Sono escluse solamente le Pubbliche Amministrazioni “tipiche” elencate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

L’esonero si applica in caso di assunzione di donne lavoratrici cd. svantaggiate, quali:

  • donne che hanno compiuto almeno 50 di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  • “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”. La lavoratrice deve risultare residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. Il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (per il 2021 i settori sono quelli individuati dal D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020);
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”. In questo caso occorrerà verificare che la lavoratrice per il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro, ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), DPR 22 dicembre 1986, n. 917, la cui remunerazione annua sia superiore ad € 8.145 o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore ad € 4.800.

L’incentivo in commento spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro nonché in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

Sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i rapporti di lavoro intermittente e le ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale.

La durata massima dello sgravio è legata alla tipologia di contratto di lavoro instaurato.

Nello specifico:

  • 12 mesi, per le assunzioni a tempo determinato;
  • 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 18 mesi complessivi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

L’incentivo può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati, ex art. 4, commi da 8 a 11, legge n. 92/2012 ovvero, di cui al richiamato art. 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

L’INPS – con il Messaggio n. 1421/2021 – ha, poi, ribadito che l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

In base alle novità introdotte dalla legge n. 178/2020 e limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, le suddette assunzioni prevedono – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – l’esonero dal versamento contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui.

Il beneficio spetta anche per i premi assicurativi dovuti all’INAIL, mentre non sono oggetto di sgravio le cd. contribuzioni minori.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:

  • rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, quali:
  1. regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  2. assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  3. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

A mente dell’art. 1, comma 17, legge n. 178/2020, viene previsto che: “L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.

Pertanto i datori di lavoro, ai fini della verifica dell’incremento occupazionale netto del bonus donne 2021-2022, possono beneficiare degli “aumenti” della forza aziendale verificatisi in altre società del gruppo o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

Il beneficio, concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Appena conosciuto l’orientamento della Commissione europea sull’incentivo in specie, l’INPS pubblicherà un Messaggio contenente le istruzioni operative e le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

 

SOSTEGNO AL REDDITO

 

Da luglio 2021, al via l’Assegno unico ed universale

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 82/2021 è stata pubblicata la legge n. 46/2021, che contiene la delega al Governo per l’istituzione dell’assegno unico universale per figli a carico fino a 21 anni.

Tale provvedimento conferisce la delega al Governo per l’introduzione, attraverso uno o più decreti legislativi, dell’assegno unico universale per figli a carico fino a 21 anni, la nuova misura universale di sostegno al reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti ed autonomi.

La nuova misura è destinata a sostituire:

  • l’assegno ai nuclei con almeno tre figli minori;
  • l’assegno di natalità;
  • il premio alla nascita o all’adozione;
  • il fondo di sostegno alla natalità.

Inoltre, si punterà a rimodulare:

  • le detrazioni IRPEF per figli a carico;
  • l’assegno per il nucleo familiare.

L’assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi. In particolare, potranno ricevere l’assegno unico i nuclei familiari con figli indipendentemente dal fatto che il genitore sia:

  • lavoratore subordinato;
  • lavoratore autonomo;
  • percettore di misure di sostegno al reddito.

L’assegno è riconosciuto mensilmente per:

  • ciascun figlio nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
  • ciascun figlio minorenne a carico;
  • ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età purché frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale;
  • ciascun figlio disabile anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora risulti ancora a carico.

L’assegno è riconosciuto a entrambi i genitori, tra i quali viene ripartito in egual misura. In loro assenza spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il beneficio è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’ISEE o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

L’importo base in tal modo definito è soggetto a maggiorazioni in caso di figli successivi al secondo nonché per le madri con meno di 21 anni, secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a 21 anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

Ai figli disabili di età pari o superiore a ventuno anni, ancora a carico, non spetta invece alcuna maggiorazione.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì
16/04/2021
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
INPS Versamento contributo fondo di integrazione salariale Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Venerdì
16/04/2021
INPS ex ENPALS Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Venerdì
16/04/2021
CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Martedì
20/04/2021
Fondi Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende Piccola Media Industria Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Martedì
20/04/2021
Fondi Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende industriali Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Martedì
20/04/2021
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
26/04/2021
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Venerdì
30/04/2021
INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata (Uniemens) Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Venerdì
30/04/2021
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Venerdì
30/04/2021
INPS Denuncia trimestrale lavoro agricolo Aziende agricole Modello DMAG-Unico telematica
Venerdì
30/04/2021
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser
Venerdì
30/04/2021
Mod.730 A partire dal 30 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata, relativa ai redditi dell’anno precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Agenzia delle Entrate Procedura telematica

 

CIRCOLARE SETTIMANALE del 02/04/2021

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Ammortizzatori sociali ex D.L. n. 41/2021: i primi chiarimenti INPS

INPS, Messaggio 26 marzo 2021, n. 1297

 

L’INPS – con Messaggio del 26 marzo 2021, n. 1297 – ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto Sostegni.

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”.

La disciplina di dettaglio, nonché le relative istruzioni operative verranno fornite dall’INPS con successive Circolari.

 

ASSENZA DAL LAVORO

 

Nuovi congedi per i genitori con i figli in quarantena/DAD: chiarimenti Inps

INPS, Messaggio 25 marzo 2021, n. 1276

 

L’INPS – con Messaggio del 25 marzo 2021, n. 1276 – ha fornito le prime indicazioni sul nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli:

  • affetti da SARS Covid-19,
  • in quarantena da contatto,
  • a casa, nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.

Il congedo ex art. 2, commi 2 e 3 , D.L. n. 41/2021 spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ex art. 4, comma 1, legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

I suddetti genitori lavoratori dipendenti del settore privato dovranno presentare le relative domande di congedo all’INPS.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

Infine, il congedo in commento è rivolto anche ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.

Le istruzioni operative sulla corretta modalità di richiesta saranno esplicitate in una Circolare di prossima emanazione.

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

Pubblicato in GU il decreto Sostegni

D.L. 22 marzo 2021, n. 41

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021, n. 70 è stato pubblicato il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

Oltre alle novità in ambito lavoristico, il provvedimento si preoccupa di differire il termine della trasmissione telematica della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate al 31 marzo 2021 (la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei cittadini il 10 maggio 2021, invece del 30 aprile 2021).

 

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

Fondo Nuove Competenze: le nuove FAQ di ANPAL

ANPAL, FAQ 25 marzo 2021

 

L’ANPAL – con comunicato del 25 marzo 2021 – ha pubblicato 3 nuove Faq sul Fondo Nuove competenze.

Le tematiche affrontate riguardano:

  • i termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze;
  • i lavoratori che non possono prendere parte alle attività per motivazioni differenti;
  • l’istanza per lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Con riferimento al primo punto, ANPAL chiarisce che i termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze sono fissati in 90 giorni dall’approvazione dell’istanza estendibili a 120 giorni in caso di istanza presentata e/o realizzata con l’intervento dei Fondi paritetici Interprofessionali e del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito.

Queste scadenze sono riferite solo alla realizzazione e conclusione delle attività di sviluppo delle competenze. Le ulteriori attività finali, successive all’attività formativa, utili per redigere l’attestazione delle competenze sono da intendersi al di fuori del termine dei 90 e 120 giorni. La richiesta di saldo, unitamente all’attestazione delle competenze, deve essere presentata ad ANPAL entro 40 giorni dalla conclusione delle attività formative, se l’istanza è stata presentata prima del 18 febbraio 2021 (ovvero entro 20 giorni, se l’istanza è stata presentata dal 18 febbraio 2021).

 

INPS, PRESTAZIONI

 

Contratto di espansione e indennità mensile ex D.Lgs. n. 148/2015: i chiarimenti dell’INPS

INPS, Circolare 24 marzo 2021, n. 48

 

L’INPS – con Circolare del 24 marzo 2021, n. 48 – ha illustrato la disciplina dell’indennità mensile ex art. 41, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015, fornendo le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del Flusso Uniemens da parte delle aziende rientranti nel campo di applicazione della norma.

Nel dettaglio, viene ricordato che per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, che il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS.

 

Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori: i primi chiarimenti dell’INPS

INPS, Messaggio 26 marzo 2021, n. 1296

 

L’INPS – con Messaggio del 26 marzo 2021, n. 1296 – ha fornito i primi chiarimenti riguardo il bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori, ex art. 2, comma 6, D.L. 13 marzo 2021, Disegno di n. 30.

Com’è noto, sussiste la possibilità, fino al 30 giugno 2021, per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14 in didattica a distanza o in quarantena.

L’importo erogato, pari al massimo ad € 100 settimanali, può essere usufruito tramite il Libretto famiglia oppure per il pagamento dei servizi resi dai centri estivi.

Il bonus in commento può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:

  • iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
  1. medici;
  2. infermieri (inclusi ostetrici);
  3. tecnici di laboratorio biomedico;
  4. tecnici di radiologia medica;
  5. operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

Il bonus in commento, infine, può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Con successivi provvedimenti di prossima emanazione, l’INPS renderà note le modalità di presentazione delle suddette domande di fruizione.

 

 

NUOVE LEGGI

 

Approvato in Senato il ddl sull’assegno unico universale

Ddl 1892 del 30 marzo 2021

In data 30 marzo 2021, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 1892/2021, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.

Tale provvedimento – ricompreso nel cd. Family Act – prevede, a decorrere da luglio 2021, un credito d’imposta o assegno mensile che andrà a tutte le famiglie, compresi incapienti e partite Iva: l’importo medio sarà di circa € 250 al mese.

L’assegno unico sostituisce e unifica una serie di misure indirizzate finora alle famiglie, quali: assegni nucleo familiare, detrazioni per i figli a carico, bonus bebè, il premio alla nascita o all’adozione, sgravi per le famiglie numerose.

L’assegno verrà erogato mensilmente per ciascun figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età. Ma l’assegno sarà anche progressivo.

L’importo sarà modulato in base all’Isee della famiglia e alla sua numerosità: sarà, perciò, maggiorato a partire dal terzo figlio. Inoltre l’assegno sarà maggiorato, secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a ventuno anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

 

VIGILANZA SUL LAVORO

 

Mancata tracciabilità della retribuzione erogata e sanzioni per il datore di lavoro

INL, Nota 22 marzo 2021, prot. n. 473

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 22 marzo 2021, prot. n. 473 – ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibile applicazione del regime sanzionatorio ex art. 1, comma 913, legge n. 205/2017 nei casi di mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, anche a fronte di dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti.

Come noto, a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro privati ed i committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma (bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato), non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000.

Tale obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, nonché i rapporti di lavoro domestico.

Inoltre, ex Nota INL n. 4538/2018, sono altresì esclusi i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Ora l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota prot. n. 473/2021 – ha affrontato nuovamente la tematica dell’obbligo di corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti con modalità tracciabili e del correlato obbligo, posto in capo al datore di lavoro, di conservare la documentazione comprovante la regolarità del pagamento, precisando che in sede di verifica ispettiva, non è sufficiente che sia esibita una dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti o comunque in modalità conforme a quanto previsto dalla legge.

 

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

DL Sostegni: le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli

L’INPS – con Messaggio del 26 marzo 2021, n. 1297 – ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli, in relazione alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 41/2021.

Com’è noto, il decreto Sostegni – con specifico riferimento alla cassa integrazione, ordinaria ed in deroga, ed all’assegno ordinario con causale COVID-19 – ha confermato l’approccio di sistema già declinato negli altri provvedimenti, prorogando al contempo il divieto di licenziamenti collettivi ed individuali per g.m.o. nel modo seguente:

  • sino al 30 giugno 2021 per la generalità dei datori di lavoro,
  • fino al 31 ottobre 2021, per le imprese che fanno ricorso all’assegno ordinario o alla cassa integrazione guadagni in deroga o al trattamento di integrazione salariale per operai agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel periodo temporale intercorrente tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.

Con riferimento agli ammortizzatori sociali, a mente dell’art. 8, D.L. n. 41/2021, sono beneficiari i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In tal senso, sono confermate le particolarità previste dalle precedenti misure che distinguono la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria con causale COVID 19 rispetto alla cassa integrazione in deroga e all’assegno ordinario sia sotto il profilo della durata che del periodo di fruizione.

I lavoratori beneficiari, invece, saranno quelli in forza alla data di entrata in vigore del decreto, ovverosia il 23 marzo 2021.

Su domanda del datore di lavoro potrà essere riconosciuto:

  • il trattamento ordinario di integrazione salariale, con le particolarità previste dagli artt. 19 e 20, D.L. n. 18/2020, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
  • l’assegno ordinario e la cassa integrazione salariale in deroga (con le particolarità contenute negli artt. 19, 21, 22 e 22-quater, D.L. n. 18/2020) per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Per entrambe le fattispecie, non è dovuto alcun contributo addizionale.

L’INPS – con Messaggio n. 1297/2021 – rende noto che per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”.

I trattamenti di integrazione salariale in specie possono essere concessi con la modalità di pagamento:

  • diretto della prestazione da parte dell’INPS, compresa quella prevista dall’articolo 22-quater del D.L. n. 18 del 2020,
  • dell’anticipo da parte del datore di lavoro ex articolo 7 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.

Infine, il trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), ex art. 19, comma 3-bis, D.L. n. 18/2020, richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore ed al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine è previsto a pena di decadenza.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

DL Sostegni: le novità in ambito lavoristico

A decorrere dal 23 marzo 2021, è entrato in vigore il D.L. n. 41/2021 (cd. decreto Sostegni, il primo rilevante intervento del governo Draghi).

Di seguito, le nuove disposizioni lavoristiche contenute nel Titolo II, rubricato “Disposizioni in materia di lavoro”.

Per quanto riguarda la gestione del personale in azienda, si segnala:

  • la conferma, per tutto il 2021, della deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato, al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti in vista della stagione estiva. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.
  • la conferma, fino al 30 giugno 2021, del blocco dei licenziamenti in scadenza a fine marzo, con le deroghe già attualmente previste in caso di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate. Resta vietato fino al 31 ottobre 2021 il ricorso al licenziamento da parte delle aziende che non hanno strumenti ordinari di integrazione al reddito, e sono dunque beneficiari di cassa integrazione in deroga emergenziale o assegno ordinario.

Con riferimento alla cassa integrazione ed agli ammortizzatori sociali, si segnala l’avvenuta proroga della disposizione introdotta dal decreto Cura Italia, rinnovata, attraverso i decreti Rilancio, Agosto e Ristori, e in ultimo per ulteriori 12 settimane disposte dalla legge di Bilancio 2021 e fruibili fino al 31 marzo 2021.

Andando nello specifico, la misura di integrazione salariale può essere richiesta dai datori di lavoro senza l’applicazione di alcun contributo addizionale:

  • per ulteriori 13 settimane tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento ordinario;
  • per ulteriori 28 settimane tra 1° aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario, ovvero CIG in deroga.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

Il provvedimento conferma anche la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento da parte dell’INPS nella misura del 40%.

Tra le novità, si segnala quella inerente la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta dei trattamenti che è effettuata attraverso il flusso telematico Uniemens-Cig.

Prorogata, infine, la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Con riferimento alle politiche attive del lavoro ed alle prestazioni di sostegno al reddito, si segnalano le seguenti novità.

Reddito di Cittadinanza – Per l’anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di € 10.000, il beneficio in parola è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi.

Reddito di Emergenza – Per l’anno 2021, la misura è riconosciuta per 3 quote (relativamente alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
  • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità, ex art. 10 D.L. n. 41/2021 (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);
  • possesso dei requisiti di residenza, economici, relativi all’intero nucleo familiare, ex art. 82, comma 2, lett. a), c) e d), D.L. n. 34/2020.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi previsti;
  • essere percettori di reddito di cittadinanza, ovvero di misure aventi finalità analoghe.

NASpI – L’art. 16, D.L. n. 41/2021 recita “Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non trova applicazione”.

Al riguardo, fino al 31 dicembre 2021 non sarà necessario per il lavoratore dimostrare di aver effettuato 30 giornate lavorative nell’anno precedente.

Pertanto – nel periodo 23 marzo 2021/31 dicembre 2021 – per poter accedere alla NASpI i requisiti sono i seguenti (si veda anche il messaggio INPS n. 1275 del 25 marzo 2021):

  • il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione involontaria;
  • il lavoratore deve dimostrare di avere 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.

Infine, con riferimento agli aiuti concessi ai lavoratori “svantaggiati”, si segnala la conferma del bonus pari nel complesso ad € 2.400 – per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 – per le seguenti categorie di lavoratori (si veda anche il messaggio INPS n. 1275 del 25 marzo 2021):

  • stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • dello spettacolo;
  • a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 

INPS, PRESTAZIONI

 

Le istruzioni operative INPS sul contratto di espansione ed i piani concordati di esodo aziendale

L’INPS – con Circolare n. 48/2021 – ha fornito alcuni chiarimenti (condivisi con il MLPS) sulla procedura di stipula del contratto di espansione e, in particolare, sull’avvio e sulla gestione dei piani concordati di esodo aziendale dei lavoratori prossimi alla pensione.

Com’è noto, l’art. 1, comma 349, legge n. 178/2020 ha previsto (in via sperimentale, per tutto il 2021) che le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative possono avviare una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il MLPS e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

La stipula del contratto di espansione si innesta nell’ambito di piani di reindustrializzazione e riorganizzazione finalizzati allo sviluppo tecnologico, a un reimpiego delle competenze professionali in organico e con la previsione di assunzione di nuove professionalità.

Per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico viene ridotto a 500 unità nonché a 250 unità, limitatamente alle procedure di scivolo pensionistico e alla erogazione dell’indennità mensile, ex art. 41, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015.

L’impresa interessata a stipulare il contratto di espansione deve avviare una procedura di consultazione, ex art. 24, D.Lgs. n. 148/2015.

Il contratto di espansione deve contenere:

  1. il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  2. la programmazione temporale delle assunzioni;
  3. l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante, ex art. 44, D.Lgs. n. 81/2015;
  4. la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati (a esclusione delle aziende con un organico tra 250 e 499 unità), relativamente alle professionalità in organico, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile;
  5. la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura del beneficio, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore.

L’accesso alla suddetta indennità mensile è subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali, suggellato dalla successiva adesione da parte del lavoratore.

L’indennità mensile viene corrisposta ai lavoratori dipendenti delle imprese, compresi i dirigenti e gli apprendisti:

  1. assunti con contratto a tempo indeterminato,
  2. che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS,
  3. che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.

Per beneficiare dell’indennità mensile in oggetto i lavoratori devono aver manifestato un’esplicita adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si devono trovare a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile, a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive o esclusive della stessa, gestite dall’INPS, della:

  • pensione di vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e il requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  • pensione anticipata.

Per il riconoscimento dell’indennità mensile, i datori di lavoro devono trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente, l’accordo sottoscritto e il “Modello di accreditamento e variazioni”, disponibile sul portale dell’Istituto e l’elenco dei lavoratori interessati.

La Direzione centrale Pensioni attribuisce a tutte le aziende che hanno in forza lavoratori interessati dal programma di esodo un codice identificativo.

Il datore di lavoro è abilitato alla gestione della prestazione attraverso il “Portale Prestazioni Atipiche”.

L’INPS – con un successivo Messaggio di prossima emanazione – fornirà le istruzioni di dettaglio relative all’utilizzo delle funzionalità del “Portale Prestazione Atipiche”.

L’indennità mensile è corrisposta per il periodo che va dalla risoluzione del rapporto di lavoro alla data della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, la c.d. contribuzione correlata.

L’indennità mensile è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni vigenti in ciascuna forma previdenziale.

L’indennità mensile è assoggettata alla tassazione ordinaria.

Entro la data di scadenza dell’indennità mensile, il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di pensione secondo le consuete modalità. Non è infatti prevista la trasformazione d’ufficio dell’indennità mensile in pensione.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza/decorrenza

Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì
12/04/2021
Fondi Fondo A.Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti Aziende commercio, trasporto e spedizione Modello PIA – BNL
Lunedì
12/04/2021
Fondi Fondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti Aziende commercio, trasporto e spedizione Modello C/01 BNL
Lunedì
12/04/2021
Fondi Fondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti Aziende commercio, trasporto e spedizione Modello PIA – BNL
Lunedì
12/04/2021
INPS Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente Datori di lavoro domestico Inps via telematica – Tramite Conctat Center – Bollettino Mav
Venerdì
16/04/2021
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
INPS Versamento contributo fondo di integrazione salariale Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Venerdì
16/04/2021
INPS ex ENPALS Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Venerdì
16/04/2021
INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Venerdì
16/04/2021
CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Martedì
20/04/2021
Fondi Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende Piccola Media Industria Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Martedì
20/04/2021
Fondi Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende industriali Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Martedì
20/04/2021
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
26/04/2021
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Venerdì
30/04/2021
INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata (Uniemens) Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Venerdì
30/04/2021
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Venerdì
30/04/2021
INPS Denuncia trimestrale lavoro agricolo Aziende agricole Modello DMAG-Unico telematica
Venerdì
30/04/2021
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser
Venerdì
30/04/2021
Mod.730 A partire dal 30 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata, relativa ai redditi dell’anno precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Agenzia delle Entrate Procedura telematica