CIRCOLARE del 02/12/2021

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

 

Prorogato dalla Commissione Europea il Temporary Framework fino a giugno 2022

Comunicato CE 18 novembre 2021

La Commissione Europea – con Decisione del 18 novembre 2021 – ha disposto la proroga fino al 30 giugno 2022 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2021) elevando da 1,8 milioni di euro a 2,3 milioni di euro l’importo complessivo degli aiuti rientranti nella sezione 3.1.

La Commissione ha, poi, elevato i limiti di aiuto complessivi di cui possono fruire:

  • le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che passano da € 270.000 ad € 345.000,
  • le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, che vengono elevati da € 225.000 ad € 290.000.

Inoltre è elevato da 10 milioni di euro a 12 milioni di euro il limite complessivo degli aiuti ricadenti nella sezione 3.12 del Temporary Framework.

Tali aiuti sono quelli concessi a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissione (2020, 2021 e 2022), un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Pertanto, se un’impresa ha ottenuto gli aiuti rientranti nella sezione 3.1 oppure 3.12 e li ha rimborsati pima della concessione di nuovi aiuti, i primi non vengono presi in considerazione ai fini del rispetto dei massimali applicabili (ad esempio, se un’impresa ha ricevuto aiuti pari ad € 200.000 e poi li ha rimborsati, potrà richiedere altri aiuti, ma il limite da rispettare sarà sempre di 2,3 milioni di euro e non l’importo che residua una volta sottratti i primi aiuti ricevuti).

La sesta modifica del Temporary Framework prevede anche che le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e sempreché siano rispettate le condizioni previste dalle singole sezioni.

Infine, il documento in specie introduce una nuova misura di sostegno agli investimenti per aiutare gli Stati membri a superare la carenza di investimenti accumulata a causa della crisi.

L’intensità di aiuto, complessivamente fissata in 10 milioni di euro, non può superare il 15% dei costi ammissibili. Tuttavia, per gli investimenti realizzati da piccole imprese l’intensità di aiuto può essere aumentata del 20%.

Per gli investimenti realizzati da altre PMI, l’intensità di aiuto può essere aumentata del 10% oppure per gli investimenti nelle zone assistite, l’intensità di aiuto può essere aumentata dell’importo stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell’aiuto nella zona interessata.

Gli aiuti possono essere concessi in forme diverse, tra cui sovvenzioni a fondo perduto, agevolazioni fiscali o differimenti, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie.

Nel caso degli strumenti rimborsabili, gli Stati membri possono prevedere la possibilità di convertirli in sovvenzioni a condizioni e sulla base di criteri predefiniti che devono essere stabiliti nel regime e specificati nelle decisioni di concessione individuali. Gli strumenti rimborsabili come i prestiti e le garanzie devono essere limitati a una durata massima di otto anni.

Gli aiuti possono essere erogati fino al 31 dicembre 2022.

Sono esclusi gli aiuti agli investimenti precedenti al 1° febbraio 2020.

Gli aiuti possono essere aggiunti agli aiuti a finalità regionale agli investimenti soggetti a notifica e cumulati con altri tipi di aiuti nel rispetto delle condizioni previste. In nessun caso l’importo totale dell’aiuto può superare il 100 % dei costi ammissibili.

Pertanto, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire una carenza di finanziamenti.

 

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

Gli ulteriori chiarimenti INPS su CIGS e CIGD

INPS, Messaggio 18 novembre 2021, n. 4034; Circolare 26 novembre 2021, n. 179

L’INPS – con Messaggio del 18 novembre 2021, n. 4034 – ha fornito i primi chiarimenti in materia di CIGS, alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D.L. n. 146/2021.

Le disposizioni principali riguardano i datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale, dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché quelli che ricorrono alla CIGD.

L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal D.L. n. 41/2021, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

I trattamenti in esame possono essere richiesti, per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

L’INPS – con Circolare del 26 novembre 2021, n. 179 – ha specificato le modalità di gestione, richiesta e pagamento delle prestazioni di cassa integrazione in deroga, ex lege n. 178/2020 per le fattispecie di crisi aziendale.

I periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga possono essere riconosciuti unicamente ai soggetti datoriali che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale escludendo chi vi accederebbe per la prima volta.

 

 

 

I chiarimenti INL sulla trasformazione del periodo di ferie in CIGO con causale Covid-19

INL, Nota 23 novembre 2021, prot. n. 1799

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 23 novembre 2021, prot. n. 1799 – ha fornito il proprio parere sulla condotta del datore di lavoro che modifica in CIGO con causale Covid-19 le giornate di ferie richieste dai lavoratori “già programmate e concesse” nonché la possibilità di adottare il provvedimento di disposizione da parte dell’ITL stesso.

Com’è noto, per espressa previsione di legge, il periodo annuale di ferie retribuite pari a quattro settimane, va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Il datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, può dunque determinare la collocazione temporale delle ferie.

Qualora sia rispettato il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale, eventuali deroghe alla fruizione del diritto al riposo costituzionalmente garantito risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e, come tali, siano supportate da adeguata motivazione.

In caso di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di CIG a zero ore, non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie.

Infatti, l’esercizio del diritto in specie (sia con riferimento alle ferie già maturate, che riguardo a quelle infra – annuali in corso di maturazione) può quindi essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.

Avviene diversamente nell’ipotesi di CIG parziale, nella quale deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, sebbene in misura ridotta.

 

 

 

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

 

Approvato in Consiglio dei Ministri l’assegno unico e universale

Comunicato Stampa 18 novembre 2021

In data 18 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri n. 47 ha approvato il Decreto Legislativo, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”.

Il provvedimento introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’ISEE.

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza.

È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore ad € 8.000 o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

In Gazzetta Ufficiale i nuovi provvedimenti di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19

Legge 19 novembre 2021, n. 165; D.L. 26 novembre 2021, n. 172

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2021, n. 277 è stata pubblicata la legge 19 novembre 2021, n. 165, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Tra le novità approvate, la possibilità per i lavoratori del settore privato di chiedere di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde Covid-19. Coloro che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2021, n. 282 è stato pubblicato il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Il documento prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

  1. obbligo vaccinale e terza dose;
  2. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
  3. istituzione del Green Pass rafforzato;
  4. rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

 

 

INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

 

INAIL, rivalutazione minimali e massimali di rendita dal 1° gennaio 2021

INAIL, Circolare 23 novembre 2021, n. 32

L’INAIL – con Circolare 23 novembre 2021, n. 32 – ha reso noto d’aver aggiornato i limiti di retribuzione imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, sulla base degli importi definiti dal Decreto MLPS n. 188/2021 .

Al riguardo, viene specificato che:

  • il nuovo minimale è fissato in € 17.448,90;
  • il nuovo massimale è fissato in € 32.405,10.

Infine, l’INAL indica le tipologie di lavoratori interessati dalla rivalutazione, precisando che per i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, la retribuzione convenzionale mensile è pari ad € 1.454,08 mensili (€ 58,16 giornalieri).

 

 

Rivalutazione annuale con decorrenza luglio 2021 degli importi degli indennizzi del danno biologico

INAIL, Circolare 23 novembre 2021, n. 33

L’INAIL – con Circolare 23 novembre 2021, n. 33 – ha reso noto d’aver recepito il D.M. n. 187/2021 , concernente la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2021.

Al riguardo, con decorrenza dal 1° luglio 2021 sono rivalutati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico.

I nuovi importi applicabili sono, pertanto, uguali a quelli in vigore dal 1° luglio 2020 in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%).

 

 

INPS, CONTRIBUZIONE

 

Fruizione sgravio contributivo autonomi ed assenza della regolarità contributiva

INPS, Messaggio 26 novembre 2021, n. 4184

L’INPS – con Messaggio del 26 novembre 2021, n. 4184 – ha fornito alcuni chiarimenti sull’esonero parziale della contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi, ex art. 1, commi 20 e 22-bis, legge n. 178/2020.

Al riguardo, i soggetti interessati devono risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva, verificato attraverso il DURC.

La verifica deve essere effettuata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021: la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.

Gli importi relativi allo sgravio si intendono infatti provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’effettuazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento, tra cui è compreso il controllo della regolarità contributiva da attuare successivamente alla comunicazione degli importi concessi.

In caso di comunicazione di reiezione, l’importo della contribuzione relativa all’annualità 2021 che risulti scaduta alla data della verifica di regolarità contributiva, ove non versata, sarà richiesto con l’invito a regolarizzare.

Restano esclusi dal beneficio, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse il cui versamento doveva essere effettuato alle rispettive scadenze relative a ciascuna rata. Tali importi, in assenza di regolare versamento, saranno richiesti con l’invito a regolarizzare nella fase di attivazione della verifica di regolarità contributiva finalizzata al perfezionamento delle verifiche da effettuarsi successivamente alla comunicazione, anche parziale, di accoglimento.

 

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

Le novità sulla CIG Covid-19 introdotte dal cd. decreto fiscale

L’INPS – con Messaggio n. 4034/2021 – ha fornito le prime indicazioni operative sul nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale emergenziali Covid-19 richiedibili dai datori di lavoro, secondo le previsioni del cd. decreto fiscale.

Com’è noto, il D.L. n. 146/2021 ha introdotto un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro richiedenti devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti previste dal D.L. n. 41/20211, ferma restando la riproposizione del divieto di licenziamento economico.

L’integrazione salariale può essere richiesta unicamente in favore dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Possono inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del MLPS.

Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzata).

Con riferimento alla corretta modalità di trasmissione della domanda, il Messaggio INPS precisa che i datori di lavoro devono trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Il D.L. n. 146/2021 ha, poi, introdotto un periodo di trattamenti di CIGO, connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, esclusivamente in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.

Anche in questo caso non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

Infine, anche le imprese che, alla data del 22 ottobre 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

In questo caso è necessario trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Per la prestazione di cassa integrazione guadagni ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

L’INPS – con Circolare del 26 novembre 2021, n. 179 – ha specificato le modalità di gestione, richiesta e pagamento delle prestazioni di cassa integrazione in deroga, ex lege n. 178/2020 per le fattispecie di crisi aziendale.

I periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga possono essere riconosciuti unicamente ai soggetti datoriali che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale escludendo chi vi accederebbe per la prima volta.

Le Regioni/Province autonome dovranno trasmettere, esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (“SIP”), i provvedimenti concessori emanati per interventi di cassa integrazione guadagni in deroga anche senza soluzione di continuità, utilizzando, come numero di decreto, il numero convenzionale “33421”, all’uopo istituito, e, come data, la data convenzionale “30/12/2020”, avvalendosi esclusivamente del c.d. Flusso B.

Al momento dell’invio del decreto concessorio, utilizzando il numero di decreto convenzionale “33421”, la Regione/Provincia autonoma dovrà valorizzare il campo “Autocertificazione della Regione”.

Le Strutture territoriali dell’INPS, nell’emettere le relative autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in esame, dovranno utilizzare il numero di decreto convenzionale “33421” e come codice di intervento il codice “699”.

 

 

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Al via il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico

In data 18 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri n. 47 ha approvato il Decreto Legislativo, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

  1. per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  2. per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore ad € 8.000 annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale;
  1. per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  2. assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. residenza e domicilio in Italia;
  4. residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.

L’importo dell’assegno si compone nel modo seguente:

  • per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra € 175 mensili (in caso di ISEE pari o inferiore ad € 15.000) e € 50 (ISEE pari o superiore ad € 40.000);
  • per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto un importo variabile da € 85 mensili (ISEE pari o inferiore ad € 15.000) e € 25 (ISEE pari o superiore ad € 40.000);
  • per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da € 85 ad € 15 mensili;
  • per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, pari ad € 105 mensili in caso di non autosufficienza, ad € 95 mensili in caso di disabilità grave e ad € 85 mensili in caso di disabilità media;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari ad € 85 mensili (ISEE pari a € 15.000) che scende fino ad € 25 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore ad € 40.000.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari ad € 30 mensili (ISEE pari o inferiore ad € 15.000), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari ad € 40.000.

A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari ad € 100 mensili per nucleo.

Per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

  • ISEE non superiore ad € 25.000;
  • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La maggiorazione mensile spetta:

  • per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
  • per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
  • per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.

La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

Covid-19: le nuove disposizioni governative

Una serie di provvedimenti normativi sta modificando ulteriormente la vita (lavorativa e non) nel nostro Paese.

Nello specifico, la legge n. 165/2021 ha normato l’utilizzo del green pass nelle aziende pubbliche e private, definendo la possibilità per i lavoratori del settore privato di chiedere di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19. Coloro che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Analoga previsione è disposta per il settore pubblico. L’ipotesi sembra poter quindi rientrare in quelle, già codificate in materia di privacy, che consentono al datore di lavoro di trattare dati sensibili del lavoratore quando ciò avvenga per ottemperare a norme di legge e purché il trattamento non ecceda i limiti strettamene necessari.

Infine, è previsto – per i lavoratori in somministrazione – che la verifica del rispetto delle prescrizioni in specie compete all’utilizzatore.

Al somministratore compete l’onere di informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

Invece, il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 ha determinato una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

  • obbligo vaccinale e terza dose;
  • estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
  • istituzione del Green Pass rafforzato;
  • rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

Obbligo vaccinale e terza dose – Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie – Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre.

Le nuove categorie coinvolte saranno:

  • personale amministrativo della sanità,
  • docenti e personale amministrativo della scuola,
  • militari,
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

Istituzione del Green pass rafforzato – La durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

L’obbligo di Green pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:

  • spettacoli;
  • spettatori di eventi sportivi;
  • ristorazione al chiuso;
  • feste e discoteche;
  • cerimonie pubbliche.

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green pass rafforzato.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

Rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione – Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Inoltre, sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

  • è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
  • aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
  • se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.

Infine, il Ministero della Salute – con Circolare del 25 novembre 2021, prot. n. 53922 – ha reso noto d’aver prorogato dal 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni mediche di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19.

In tal senso, rimane confermato che non è necessario farsi rilasciare nuovamente delle certificazioni dato che la validità di quelle già emesse è differita a fine anno 2021.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì
16/12/2021
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
INPS Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale. Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
INPS ex ENPALS Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
IRPEF Versamento in acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
IRPEF Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
IRPEF Addizionale comunale: calcolo del saldo a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo sarà trattenuto in 11 rate mensili a decorrere dall’anno successivo.  In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale è versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Giovedì
16/12/2021
CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Giovedì
16/12/2021
INPS Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato Aziende agricole Modello F 24 on line
Lunedì
20/12/2021
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
27/12/2021
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Venerdì
31/12/2021
INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Venerdì
31/12/2021
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Venerdì
31/12/2021
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

 

Variazione Orari dello Studio

Si informano i Gentili Clienti che, a partire da lunedì 25 ottobre 2021, lo Studio seguirà il presente orario:

 

Dal Lunedi al Venerdi dalle 9:00 alle 17:30.

 

 

Cordiali saluti

CIRCOLARE del 20/10/2021

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI, SICUREZZA SUL LAVORO

 

Approvato in CdM il decreto fiscale con il rifinanziamento della c.d. Cassa Covid-19

Comunicato Stampa 15 ottobre 2021

In data 15 ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri n. 41 ha approvato il decreto legge recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Il c.d. decreto fiscale prevede, tra le altre cose:

  • la modifica alle condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: si passa, infatti, al 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione;
  • nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione;
  • il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021;
  • il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid-19 alla malattia;
  • la possibilità per i lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni di astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti;
  • il rifinanziamento della Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza Covid-19;
  • lo stanziamento, per il 2021, di 200 milioni di euro per il Reddito di Cittadinanza.

 

 

 

APPALTI

 

Appalti e subappalti: l’intervento dell’INL

INL, Nota 6 ottobre 2021, prot. n. 1507

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 6 ottobre 2021, prot. n. 1507 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla modifica alla disciplina del subappalto, ex art. 49 D.L. n. 77/2021.

Al riguardo, viene precisato che negli appalti pubblici ai dipendenti dalle imprese subappaltatrici devono essere riconosciuti trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente, in ragione del CCNL dal medesimo applicato.

L’eventuale inosservanza di tale norma potrà essere oggetto di “disposizione” da parte degli ispettori del lavoro.

In tal senso, qualora vengano riscontrate, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi, quali ferie, permessi, orario di lavoro, tipologie contrattuali, condizioni inferiori a quelle previste dal Ccnl applicato dall’impresa appaltatrice, poiché questa irregolarità non ha sanzione specifica, l’ispettore ha la possibilità di adottare, a carico del subappaltatore, il provvedimento di disposizione, ex art. 14, D.Lgs. n. 124/2004, teso a far applicare il trattamento normativo ed economico per tutto il periodo di svolgimento del subappalto e alla conseguente rideterminazione dell’imponibile contributivo ai fini assicurativi e previdenziali, coinvolgendo, lo stesso appaltatore, quale responsabile in solido, ex art.  29, D.Lgs. n. 276/2003.

 

 

ASSUNZIONI AGEVOLATE

 

INPS: le istruzioni operative per l’esonero contributivo under 36 anni per le assunzioni del 2021

INPS, Messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389

L’INPS – con Messaggio del 7 ottobre 2021, n. 3389 – ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo ex art. art. 1, commi da 10 a 15, legge 30 dicembre 2020, n. 178, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero in commento per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “GI36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad esempio: 20210609).

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

Verifica Green pass e linee guida nella PA: le FAQ del Governo

D.P.C.M. 12 ottobre 2021; D.P.C.M. 12 ottobre 2021, linee guida PA; Governo, FAQ  12 ottobre 2021 

A decorrere dal 15 ottobre 2021, il possesso del Green pass è divenuto obbligatorio per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro. Questo è quanto statuito dalle disposizioni di cui al D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 12 ottobre 2021, vengono introdotte nuove modalità di verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19, applicabili nel settore sia pubblico che privato.

Inoltre, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un ulteriore D.P.C.M. 12 ottobre 2021 recante “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”.

Il controllo del Green pass è affidato al datore di lavoro (o suoi delegati individuati con atto formale) le cui modalità andavano definite entro il 15 di ottobre.

La verifica è affidata all’app “VerificaC19” e avverrà tramite smartphone o integrando l’app in appositi totem posti all’ingresso dell’azienda.

Si ricorda che, ai fini del rispetto della normativa privacy, non è possibile chiedere ai dipendenti di inviare il Green pass al datore di lavoro né conservarlo. Il controllo è istantaneo, va fatto in presenza e non comporta la conservazione del certificato.

Sull’obbligo del Green Pass in ambito lavorativo il 12 ottobre 2021 sono state pubblicate sul sito del Governo le risposte alle domande più frequent (FAQ) relative a:

  • DPCM con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo;
  • linee guida adottate relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal 15 ottobre 2021.

Inoltre, con esclusivo riferimento al Pubblico Impiego, si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2021, n. 244 è stato pubblicato il D.P.C.M. 23 settembre 2021, recante “Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”.

Al riguardo, con decorrenza 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PP.AA. è quella svolta in presenza.

 

 

IMPOSIZIONE FISCALE

 

Al via le domande di rimborso delle spese per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19

Agenzia delle Entrate, Comunicato 4 ottobre 2021

L’Agenzia delle Entrate – con comunicato stampa del 4 ottobre 2021 – ha fornito alcuni chiarimenti riguardante il cd. “bonus sanificazione”, precisando che dal 4 ottobre (e fino al 4 novembre 2021) è possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto “Sostegni-bis”.

Com’è noto, l’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 15 luglio 2021, n. 191910/2021 – ha approvato il modello e ha definito le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Possono usufruire del credito d’imposta gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – e le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Il credito spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino a un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 200.000.000 per l’anno 2021.

Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute in questi tre mesi, utilizzando il modello presente sul sito istituzionale.

Nello specifico, la comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 sia con il servizio web presente nell’area riservata del sito delle Entrate, sia con i tradizionali canali telematici dell’Agenzia.

Entro 5 giorni l’Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia delle Entrate determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

 

 

INCENTIVI ALLE AZIENDE

 

I comunicati del Ministero dello Sviluppo Economico su Bonus Terme e Fondo Impresa Donne

Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicati 1 ottobre 2021

In data 1° ottobre 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato due comunicati, relativi a due diversi interventi.

Nello specifico:

  • a decorrere dalle ore 12 del 28 ottobre 2021 sarà online la piattaforma gestita da Invitalia per consentire la registrazione degli stabilimenti termali che aderiranno al Bonus Terme: al contempo, i cittadini potranno richiedere il contributo prenotando i servizi termali a decorrere dall’8 novembre 2021. Il Bonus Terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di € 200, che potrà essere richiesto dai cittadini rivolgendosi direttamente agli stabilimenti termali che si saranno nel frattempo accreditati sulla piattaforma. Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare, per l’acquisto di servizi termali. Le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono pari ad € 53.000.000.
  • Dopo l’avvio della piattaforma, sarà possibile consultare l’elenco degli stabilimenti termali accreditati che verrà pubblicato e aggiornato nelle sezioni dedicate presenti nei siti del MiSE e di Invitalia;
  • è stato firmato (insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia) il decreto interministeriale che rende operativo il Fondo Impresa Donna che mira a rafforzare gli investimenti e i servizi a sostegno dell’imprenditorialità femminile. L’obiettivo della misura è quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Il Fondo Impresa Donna è istituito con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno le risorse PNRR, 400 milioni, destinate all’imprenditoria femminile.

 

 

INAIL/INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

 

Accesso ai servizi tramite SPID, CNS e CIE e Durc Online: i provvedimenti di INPS ed INAIL

INAIL, Circolare 1 ottobre 2021, n. 27; INPS, Messaggio 1 ottobre 2021, n. 3305

A decorrere dal 1° ottobre 2021 sono cambiate le modalità di accesso ad alcuni servizi on line di INPS ed INAIL.

Al riguardo, i suddetti Istituti hanno fornito le relative istruzioni con due distinti provvedimenti.

L’INAIL – con Circolare del 1 ottobre 2021, n. 27 – ha chiarito che a decorrere dal 1° ottobre 2021 i soggetti abilitati e i loro sub-delegati, per accedere al servizio Durc Online, devono essere in possesso di credenziali Spid, Cns o Cie.

Al riguardo, gli utenti abilitati devono selezionare sul portale la voce “Accedi ai servizi online” e autenticarsi con Spid, Cns o Cie.

Eseguita l’autenticazione, il sistema riconosce l’utente e consente l’accesso ai servizi a cui è abilitato.

Inoltre, dal 1° ottobre 2021 la creazione delle nuove Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti, nonché l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti già abilitate, non avviene più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.

Il personale dell’Inail abilitato, per effettuare le attività appena descritte, deve accedere alla Intranet e selezionare la voce Accedi ai Servizi Online per raggiungere l’apposita funzionalità Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA.

Nulla cambia per le funzioni di abilitazione e di subentro dei soggetti al ruolo di Stazione appaltante/Amministrazione procedente che continuano a essere operative all’interno del Cruscotto di abilitazione ai servizi online.

L’INPS – con Messaggio del 1° ottobre 2021, n. 3305 – ha ribadito che a decorrere dal 1° ottobre 2021, ai servizi online dell’INPS si potrà accedere solo con SPID, CIE o CNS, ad eccezione delle imprese e dei professionisti che potranno ancora utilizzare il PIN INPS in via temporanea ed eccezionale.

Al riguardo, al fine di consentire l’utilizzo dei servizi web dell’Istituto anche a coloro che sono già in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e/o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ma hanno difficoltà a utilizzare i servizi web, è possibile registrare direttamente online una delega a persona di fiducia, con gli effetti di cui alla Circolare n. 127/2021. Allo stesso modo, si può revocare una delega già registrata.

Per registrare una delega online, il delegante, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio online disponibile nell’area riservata “MyInps”, sezione “Deleghe identità digitali”, inserendo i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che si vuole designare come proprio delegato e l’eventuale scadenza desiderata della delega.

La delega risulta immediatamente attiva.

La registrazione della delega è notificata automaticamente al delegato laddove per lo stesso siano disponibili contatti telematici certificati.

 

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

 

La gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami delle cd. Indennità Covid-19

INPS, Messaggio 18 ottobre 2021, n. 3530

L’INPS – con Messaggio 18 ottobre 2021, n. 3530 – ha reso note le modalità per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami delle cd. Indennità Covid-19.

Com’è noto, il decreto Sostegni bis ha previsto la concessione di un’indennità pari ad € 1.600 in favore di alcune categorie di lavoratori impattate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19:

  • lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Ora l’INPS – a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande – ha reso note le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Quanto alla variazione dello stato di una domanda, l’Istituto ha precisato che è possibile soltanto tramite la funzione di “Variazione” nell’ambito della procedura “DSWEB”, che consente di modificare lo stato:

da “D” (definita) in “L” (in pagamento) – è sufficiente una qualunque modifica, anche solo nelle note;

da “A” (accolta) in “R” (respinta) – è necessario inserire un codice di reiezione valido;

da “R” (respinta) in “A” (accolta) – è necessario cancellare il codice di reiezione.

Affinché una domanda sia posta in pagamento è necessario altresì verificare che il campo “Pratica attiva” sia impostato con “SI”.

 

 

APPALTI

 

Subappalto senza CCNL dell’appaltatore: la Nota dell’Ispettorato del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota prot. n. 1507/2021 – ha richiamato l’attenzione degli ispettorati territoriali sulle novità introdotte dall’art. 49, D.L. n. 77/2021, nella parte in cui, modificando l’art. 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, collega la garanzia economica dei dipendenti del subappaltatore, nei termini sopra richiamati, “qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.

Al riguardo, il nuovo disposto normativo recita “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale“.

Tale novità deve essere integrata con l’art. 30 del codice degli appalti, nella parte in cui viene precisato che per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni deve essere garantito al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona e quelli il cui ambito di applicazione sia «strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione».

Pertanto, anche se la scelta del CCNL da adottare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, tale libertà deve risultare coerente con l’oggetto dell’appalto.

Al riguardo, l’INL ha precisato che qualora vengano riscontrate, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi, quali ferie, permessi, orario di lavoro, tipologie contrattuali, condizioni inferiori a quelle previste dal CCNL applicato dall’impresa appaltatrice, poiché questa irregolarità non ha sanzione specifica, l’ispettore ha la possibilità di adottare, a carico del subappaltatore, il provvedimento di disposizione, ex art. 14, D.Lgs. n. 124/2004, inteso a far applicare il trattamento normativo ed economico per tutto il periodo di svolgimento del subappalto e alla conseguente rideterminazione dell’imponibile contributivo ai fini assicurativi e previdenziali, coinvolgendo, lo stesso appaltatore, quale responsabile in solido, ex art. 29, D.Lgs. n. 276/2003.

 

 

ASSUNZIONI AGEVOLATE

 

Pubblicate dall’INPS le istruzioni per l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani nel 2021

L’INPS – con Messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389 – ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi all’esonero contributivo per gli under 36 anni, limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Com’è noto, l’esonero è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui con riferimento ai lavoratori che, al momento della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari ad € 500 (€ 6.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 16,12 (€ 500/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Tali disposizioni non si applicano ai casi di prosecuzione del contratto di apprendistato.

L’esonero, inoltre, è riconosciuto fino a 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’INPS – con Circolare del 12 aprile 2021, n. 56 – ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al beneficio, demandando ad un successivo Messaggio gli aspetti prettamente operativi.

Stante il fatto che la Commissione Europea – con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021 – ha autorizzato la concessione dell’esonero in questione per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del Temporary Framework), l’INPS – con il Messaggio n. 3389/2021 – ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi alla misura, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato relative al 2021.

Al riguardo, viene ribadito che fino al 31 dicembre 2021, vengono riconosciuti come compatibili con le norme comunitarie gli Aiuti di Stato che:

  • siano di importo non superiore a 1.800.000 euro per impresa (valutata anche come “impresa unica”, secondo i canoni previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013), al lordo di qualsiasi imposta od altro onere, o non superiore a 270.000 euro nei settori della pesca e dell’acquacoltura o 225.00 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • siano concessi ad imprese che non fossero già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 (l’identificazione di tali imprese deve avvenire nel rispetto della previsione contenuta al punto 18 dell’art. 2 del Regolamento n. 651/2014);
  • siano concessi a micro imprese (con un organico fino a 9 unità e con un fatturato o bilancio uguale o inferiore a 2 milioni di euro) o piccole imprese (aziende con meno di 50 dipendenti e con un fatturato o bilancio non superiore a 10 milioni di euro) che, pur in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza e che non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

Pertanto, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali, spiegando ai datori di lavoro come procedere alla restituzione delle agevolazioni contributive eventualmente già godute, ma non cumulabili con lo sgravio contributivo per le assunzioni di under 36.

Al riguardo, sono state fornite precise indicazioni sulle modalità di restituzione esclusivamente qualora il datore di lavoro abbia fruito del predetto esonero parziale oppure della decontribuzione Sud (cfr. art. 1, commi da 161 a 168 della legge n. 178/2020), puntualizzando peraltro l’incumulabilità anche con altri incentivi.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, l’INPS ha chiarito che il datore di lavoro dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

Qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, della cd. decontribuzione Sud, l’INPS ha specificato che i datori di lavoro devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di decontribuzione Sud già fruite.

Il recupero degli arretrati con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

Dal 15 ottobre 2021, nuove modalità di verifica dei Green pass: le FAQ governative

In data 12 ottobre 2021, il Governo ha pubblicato una serie di FAQ inerenti l’imminenza delle nuove disposizioni per l’accesso nei luoghi di lavoro.

Di seguito, quelle più rilevanti.

Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il D.P.C.M. 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?

No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?

Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.

È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Sulla medesima tematica, il Ministero dell’Interno – con Circolare dell’11 ottobre 2021, prot. n. 1530 – ha precisato che per scongiurare il blocco dei trasporti, le imprese portuali potrebbero, se gli assenti sono troppo numerosi per proseguire l’attività lavorativa, pagare i tamponi ai dipendenti non vaccinati.

Nello specifico, il documento di prassi ministeriale prevede che “(…) in considerazione delle gravi ripercussioni economiche che potrebbero derivare dalla paventata situazione anche a carico delle stesse imprese operanti nel settore, si è raccomandato, altresì, di sollecitare le stesse imprese acché valutino di mettere a disposizione de personale sprovvisto di Green Pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti”.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì
20/10/2021
Fondi Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende Piccola Media Industria Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Mercoledì
20/10/2021
Fondi Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende industriali Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Mercoledì
20/10/2021
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
25/10/2021
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
25/10/2021
Mod.730 Presentazione al CAF dipendenti o a professionista abilitato del modello 730 integrativo Lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, pensionati che hanno presentato il modello 730/2021 al sostituto d’imposta, CSF o professionista abilitato Presentazione
Martedì
02/11/2021
INPS ex Enpals Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Aziende settori sport e spettacolo Trasmissione telematica
Martedì
02/11/2021
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Martedì
02/11/2021
INPS Denuncia trimestrale lavoro agricolo Aziende agricole Modello DMAG-Unico telematica
Martedì
02/11/2021
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser
Martedì
02/11/2021
Mod.770 Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello 770/2021 Sostituto d’imposta Trasmissione telematica

 

Green Pass nei luoghi di Lavoro: gli obblighi dei datori di lavoro

Premessa

Il Green Pass o certificazione verde ha lo scopo di comprovare l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-Co V-2, lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus.

Il Green Pass è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato, emesso attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

ATTENZIONE. La verifica del Green Pass può avvenire solo mediante l’utilizzo dell’applicazione ufficiale “Verifica C19” che ha lo scopo di verificare, tramite la lettura dei codici contenuti nel Qrcode, la validità della certificazione verde degli interessati.

Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 ha ampliato i soggetti tenuti alla verifica e incluso, tra gli altri, i datori di lavoro privati.

Il controllo diventerà obbligatorio dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 e comporterà, per i datori di lavoro, sia pubblici che privati, la necessaria predisposizione di misure tese a rispettare la privacy dei dipendenti allo scopo di mitigare i rischi di una violazione della riservatezza dei prestatori di lavoro.

 

Lo strumento di verifica

Lo strumento utilizzato per la verifica e sul quale viene installata l’applicazione “C19” deve essere aziendale.

Nell’opera di organizzazione dei controlli, deve essere cura del datore di lavoro evitare che il controllo avvenga in assenza di specifiche istruzioni anche per quanto attiene l’uso dell’app e del device aziendale.

APPROFONDIMENTO. Particolare attenzione deve essere posta per quelle modalità di verifica che sfruttano soluzioni tecnologiche con la funzione di automatizzare le verifiche, come ad esempio i “Totem” che non prevedono il ricorso ad una persona ma sfruttano l’efficacia di un sistema informatico allo scopo di velocizzare il processo.

In tal caso, il datore di lavoro ha l’onore di svolgere una preventiva valutazione ex art. 2 del GDPR allo scopo di individuare i possibili rischi che potrebbero ledere in maniera significativa i diritti dei lavoratori.

L’analisi dovrà concentrarsi sulle modalità di verifica dello strumento e sul ciclo vita del dato, garantendo la mera lettura dello stesso, senza ulteriori trattamenti. Particolare attenzione deve essere prestata nell’ipotesi in cui lo strumento venga utilizzato per altre ragioni, come ad esempio registrazione ingressi, misurazione della temperatura o verifica del corretto uso della mascherina.

In tali casi, stante il divieto di registrazione del Green Pass, sarà necessario valutare che il sistema non combini le informazioni acquisite dallo strumento ed evitare un uso illegittimo dei dati raccolti per le diverse finalità.

 

L’obbligo di informativa

È onere del datore di lavoro informare il lavoratore del trattamento di verifica, anche tramite l’apposizione di informative brevi in prossimità dei luoghi d’accesso. L’informativa dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 13 del Reg. Eu 679/2016.

La base giuridica si rinviene nell’obbligo di legge sancito dall’art. 3 del D.L. n. 127/2021 che manterrà la sua validità fino al 31 dicembre 2021, data in cui sarà cessato lo stato di emergenza.

 

La conservazione del dato

Il comma 5 dell’art. 13 del D.P.C.M. del 17 giugno 2021 dispone che “l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”.

APPROFONDIMENTO. Il divieto di conservazione è stato, altresì, ribadito dalla nostra Autorità Garante la quale con nota dello scorso 6 settembre ha dichiarato che le operazioni di trattamento relative alla verifica del Green Pass restano valide solo nell’ambito strettamente circoscritto agli obblighi di legge. Resta, pertanto, fermo il divieto di richiedere copia o prelevare copia digitale del Green pass e di annotazione (cartacea o digitale) della validità della certificazione.

L’unico soggetto deputato alla conservazione resta il Ministero della salute in qualità di Titolare del trattamento.

Il divieto di conservare copia è stato, inoltre, ribadito anche dal Ministero degli interni con la Circolare interpretativa in merito alle verifiche dell’identità del possessore del Green pass.

Tali esigenze dovranno essere specificatamente descritte nel protocollo di organizzazione demandato dall’ultimo decreto legge al datore di lavoro. Lo scopo del protocollo è quello di delineare le politiche e le modalità dello stesso.

A ciò si unisce la necessità di modificare il sistema di gestione privacy integrando – con il coinvolgimento del DPO o del Privacy Officer – il registro dei trattamenti e il documento di gestione, oltre che il documento di valutazione dei rischi ex art. 25 nei casi in cui lo strumento di controllo sia automatizzato.

Delegati al controllo

L’art. 3 del Decreto in parola in linea di continuità con il D.P.C.M. del 17 giugno del 2021, sancisce che i soggetti deputati al controllo dovranno essere formalmente delegati. Si tratta della nomina dell’autorizzato o designato al trattamento prevista dal combinato disposto di cui all’art. 2 quaterdecies del Codice privacy e all’art. 29 del GDPR.

APPROFONDIMENTO. La stessa ha lo scopo di istruire nel dettaglio le operazioni da compiere nell’atto di verifica e dimostrare l’accountability del soggetto tenuto al controllo. La nomina dell’autorizzato si pone, in tale logica, come misura organizzativa di cui all’art. 32 del GDPR e implica che il soggetto autorizzato o designato segua nel dettaglio le istruzioni impartite.

Tra queste istruzioni rientra sicuramente la modalità di lettura del QRCode che deve essere predisposta nella modalità meno invasiva possibile per la riservatezza dell’interessato. In tale contesto, si inserisce l’importanza di una formazione specifica ai soggetti delegati al controllo.

Come noto, la formazione degli autorizzati del trattamento rientra nell’insieme di misure organizzative di cui all’art. 32 del GDPR.

 

Adempimenti dei datori di lavoro 

Di seguito, si sintetizzano gli obblighi dei datori di lavoro come stabiliti dagli artt. 1 e 3, D.L. n. 127/2021, nella loro progressione:

  1. definizione delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre 2021;
  2.  individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell’accertamento del rispetto degli obblighi;
  3. verifica (a partire dal 15 ottobre 2021) del rispetto delle prescrizioni previste dalla legge;
  4. gestione della “assenza ingiustificata” del lavoratore;
  5. eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

APPROFONDIMENTO. Fatte queste considerazioni, in attesa del D.P.C.M. il datore di lavoro dovrebbe per quanto possibile pensare, approntare e decidere (formalizzando le decisioni in apposito e succinto piano organizzativo), prima del 15 ottobre 2021:

  • la scelta del dispositivo o dei dispositivi munito/i della App per procedere alle verifiche;
  • il criterio delle verifiche:
  1. su tutto il personale o a campione, nel secondo caso definendo chiaramente e ragionevolmente i criteri del campionamento;
  2. da eseguire all’accesso nei luoghi di lavoro (come prioritariamente indicano le norme) e/o anche successivamente (in tal caso, se possibile, motivandone le ragioni);
  • la nomina, anche ai fini “data protection”, dei collaboratori incaricati delle verifiche, comprensiva delle istruzioni necessarie ad assicurare il rispetto, in particolare, delle esigenze di riservatezza e del principio di minimizzazione;
  • le istruzioni da impartire agli uffici del personale ovvero ai collaboratori incaricati della gestione amministrativa dello stesso per la registrazione delle assenze “ingiustificate” e per il riporto delle informazioni indispensabili nelle buste paga;
  • la consegna agli interessati e/o la pubblicazione in azienda di idonee informative;
  • la predisposizione degli accessi in modo che le verifiche siano eseguite garantendo la riservatezza e il rispetto della dignità delle persone;
  • la revisione del registro dei trattamenti con l’aggiunta di questo ulteriore trattamento.

 

Certificazione assente o non valida

Gli artt. 9-quinquies e 9-septies del D.L. n. 127/2021 prevedono che, i lavoratori:

  • nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

ATTENZIONE. Per i giorni di assenza ingiustificata, continuano le norme, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La previsione dell’assenza ingiustificata in luogo della sospensione dalla prestazione dell’attività lavorativa rappresenta un’importante semplificazione per i datori di lavoro che si troveranno a dover fare applicazione delle nuove norme emergenziali. Sospendere il dipendente privo di certificazione, infatti, richiede la messa in atto di un iter procedurale complesso, che prevede l’adozione di un apposito provvedimento che viene comunicato al lavoratore interessato. L’assenza ingiustificata, viceversa, è un dato di cui il datore di lavoro deve semplicemente prendere atto, senza provvedere ad inoltrare comunicazioni in merito al dipendente.

Si esonera, in tal modo, il datore di lavoro dall’obbligo (previsto nella precedente bozza del decreto) di comunicare immediatamente, anche tramite soggetto all’uopo delegato, la sospensione al lavoratore privo del Green pass e, dunque, non autorizzato ad accedere ai locali aziendali.

Nel caso in cui il lavoratore privo di Green pass acceda ugualmente ai locali aziendali, sottraendosi al controllo, la normativa prevede che lo stesso sia non solo sanzionato, ma possa essere anche oggetto di procedimento disciplinare secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

La condotta dolosa tenuta dal lavoratore che viola volontariamente i protocolli di controllo dell’azienda o della Pubblica Amministrazione presso cui opera, è ritenuta, infatti, non rientrante nell’ombrello protettivo disciplinare previsto, invece, per tutti gli altri lavoratori.

 

Fac-simile lettera di incarico per la verifica del Green pass

E’ possibile scaricare il facsimile in formato word cliccando qui.

CIRCOLARE del 05/10/2021

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

Prorogata dal Ministero della Salute la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19

Ministero della Salute, Circolare 25 settembre 2021, n. 43366

Il Ministero della Salute – con Circolare del 25 settembre 2021, prot. n. 43366 – ha comunicato che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021.

Inoltre, viene precisato che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione).

 

 

Pubblicato in GU il decreto legge di estensione dell’obbligo di green pass a tutti i lavoratori

D.L. 21 settembre 2021, n. 127

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021, n. 226 è stato pubblicato il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

A decorrere dal 15 ottobre 2021 (e fino al 31 dicembre 2021), scatterà l’obbligo generalizzato della certificazione verde Covid-19 (cd. Green pass) per l’accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati: tale obbligo riguarderà tutti i dipendenti (pubblici e privati) ed anche coloro che svolgono un’attività di lavoro autonoma (partita IVA).

 

 

Le novità sui lavoratori fragili nella legge di conversione del D.L. n. 105/2021

Legge 16 settembre 2021, n. 126

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2021, n. 224 è stata pubblicata la legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

Il provvedimento in specie – oltre che confermare lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021 – prevede, tra le altre cose, che a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 

 

FINE RAPPORTO DI LAVORO

 

Le novità sul cd. ticket di licenziamento da versare all’INPS

INPS, Circolare 17 settembre 2021, n. 137

L’INPS – con Circolare del 17 settembre 2021, n. 137 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al calcolo del ticket di licenziamento (contributo a carico del lavoratore anche nei casi di licenziamento collettivo e per le aziende rientranti in area CIGS).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, prendendo a base di calcolo il massimale mensile NaSpI.

Al riguardo, viene ribadito che è necessario prioritariamente determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore licenziato; il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi (es. per un lavoratore con anzianità pari a 28 mesi il contributo dovuto è uguale al 41% del massimale NaSpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro moltiplicato per 2 + 4/12).

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

Le novità sulla formazione continua in Federmeccanica

Circolare 21 settembre 2021, n. 36

Al via la piattaforma MetApprendo per il pagamento del contributo aziendale una tantum previsto dal CCNL Metalmeccanica.

Al riguardo, Federmeccanica – con Circolare tecnica n. 36/2021 – ha fornito le indicazioni operative per il versamento del contributo aziendale una tantum, finalizzato a sostenere la realizzazione di una piattaforma che metta a disposizione di tutte le aziende metalmeccaniche e meccatroniche “Servizi per la formazione” (strumenti utili all’attuazione del diritto soggettivo con lo scopo di favorire sia la qualità degli interventi formativi che la registrazione della formazione effettuata).

Per consentire l’attuazione dell’impegno contrattuale si è resa indispensabile la costituzione di una Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, gestita bilateralmente dalle parti stipulanti il CCNL, denominata “MetApprendo” a cui le aziende dovranno registrarsi (entro il 15 ottobre p.v.) per adempiere al versamento del contributo una tantum, pari ad € 1,50 per dipendente.

In particolare, per calcolare l’ammontare complessivo del contributo da versare deve essere considerato il personale in forza al 31 dicembre 2020: pertanto, il contributo di € 1,50 è dovuto per ogni lavoratore che risulti dipendente dell’azienda a quella data, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro, ivi compresi, quindi, i lavoratori con contratto di lavoro:

  • a termine,
  • part-time,
  • di apprendistato,
  • subordinato,

I dipendenti vanno comunque conteggiati anche se alla data del 31 dicembre 2020 non risultassero in effettivo servizio perché, ad esempio, in CIG, aspettativa, ecc.

Sono esclusi – in quanto non dipendenti dell’azienda – i lavoratori in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Anche al fine di rendere più agevoli le operazioni per il calcolo e il versamento dell’importo dovuto, le aziende devono collegarsi al sito www.metapprendo.it ed effettuare la propria registrazione. In base al numero dei dipendenti indicato – cui corrisponde il contributo – la piattaforma genererà automaticamente un MAV attraverso il quale effettuare il pagamento. Gli importi versati non sono imponibili ai fini fiscali e contributivi.

Con il versamento del contributo, l’azienda diventa socia di “MetApprendo”, avendo così la possibilità di fruire dei servizi messi a disposizione.

Il contributo versato a “MetApprendo” verrà utilizzato per la messa in atto del portale dedicato ai “Servizi per la Formazione”. Tale portale verrà incrementato nel tempo e partirà dalla implementazione dei servizi individuati come prioritari a seguito di confronti e indagini a campione con aziende e Associazioni territoriali.

 

 

INCENTIVI ALLE AZIENDE

 

Contratti di sviluppo: riaperti dal MiSE i termini per la presentazione delle domande di agevolazione

Ministero dello Sviluppo Economico, D.Dirett. 17 settembre 2021

Con D.Dirett. del 17 settembre 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 settembre 2021, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo (per i quali, con D.Dirett. 4 agosto 2021, era stata disposta la chiusura).

Al riguardo, si ricorda che la gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.

 

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

 

INPS: Richiesta e revoca della delega online attraverso credenziali SPID, CIE o CNS

INPS, Messaggio 1 ottobre 2021, n. 3305

L’INPS – con Messaggio del 1° ottobre 2021, n. 3305 – ha ribadito che a decorrere dal 1° ottobre 2021, ai servizi online dell’INPS si potrà accedere solo con SPID, CIE o CNS, ad eccezione delle imprese e dei professionisti che potranno ancora utilizzare il PIN INPS in via temporanea ed eccezionale.

Al riguardo, al fine di consentire l’utilizzo dei servizi web dell’Istituto anche a coloro che sono già in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e/o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ma hanno difficoltà a utilizzare i servizi web, è possibile registrare direttamente online una delega a persona di fiducia, con gli effetti di cui alla Circolare n. 127/2021. Allo stesso modo, si può revocare una delega già registrata.

Per registrare una delega online, il delegante, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio online disponibile nell’area riservata “MyInps”, sezione “Deleghe identità digitali”, inserendo i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che si vuole designare come proprio delegato e l’eventuale scadenza desiderata della delega.

La delega risulta immediatamente attiva.

La registrazione della delega è notificata automaticamente al delegato laddove per lo stesso siano disponibili contatti telematici certificati.

 

 

PIN Inps, proroga fino a fine anno per aziende e intermediari

INPS, Lettera 29 settembre 2021

Con una lettera indirizzata al Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro l’Inps ha comunicato che, in via temporanea ed eccezionale e comunque non oltre l’anno in corso, viene concessa una proroga all’uso dei PIN a cui sono collegati profili per l’accesso ai servizi dedicati alle aziende e ai loro intermediari.

Ciò in considerazione delle difficoltà di natura tecnica evidenziate nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e al fine di condividere e implementare soluzioni tecnologiche finalizzate alla massima efficienza dei sistemi.

Aziende e intermediari possono quindi continuare ad accedere ai servizi on line dell’Istituto previdenziale con il PIN, oltre che con SPID, CIE, CNS, in attesa del decreto che fisserà la data di transizione al nuovo sistema di accesso con SPID, CIE, CNS per imprese e professionisti.

Al riguardo si ricorda, al fine di assicurare una graduale transizione alle nuove credenziali (SPID, CIE, CNS), l’Inps aveva stabilito che l’accesso con il PIN da parte dei profili diversi dal “cittadino” venisse inibito dal 1° settembre 2021 e dal 1° ottobre 2021 ai profili “cittadino”. Successivamente, con il Messaggio 25 agosto 2021, n. 2926, era stato consentito l’accesso ai servizi online mediante PIN con tutti i profili fino al 30 settembre 2021. Dal 1° ottobre 2021, quindi, il PIN Inps sarebbe dovuto diventare inutilizzabile sia per gli utenti “cittadini” sia per quelli “non cittadini”e l’accesso ai servizi online possibile solo con le credenziali SPID, CIE, CNS.

 

 

Aggiornati i codici contratto all’interno del flusso Uniemens con decorrenza ottobre 2021

INPS, Messaggio 28 settembre 2021, n. 3249

L’INPS – con Messaggio del 28 settembre 2021, n. 3249 – ha reso noto d’aver istituito, con decorrenza dal periodo di paga ottobre 2021, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia Uniemens:

  • 586, relativo al “CCNL per i dipendenti delle aziende operanti nel settore ICT (information and communication technologies) – CIFA” (codice CNEL H640);
  • 587, relativo al “CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi -UNILAVORO PMI” (codice CNEL K51C);
  • 588, relativo al “CCNL per le attività minerarie – UNILAVORO PMI” (codice CNEL B283);
  • 589, relativo al “CCNL per il personale non medico dipendente dagli istituti sanitari privati -UNILAVORO PMI” (codice CNEL T039);
  • 590, relativo al “CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e i soci lavoratori da cooperative esercenti attività chimica -UNILAVORO PMI, UNIPEL” (codice CNEL B01G);
  • 591, relativo al “CCNL per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola non statale e degli enti di formazione professionale sotto qualsiasi forma giuridica costituita – UNILAVORO PMI, UNIPEL” (codice CNEL T264);
  • 592, relativo al “CCNL per i dipendenti degli studi professionali – UNILAVORO PMI” (codice CNEL H44G).

 

 

LAVORO AUTONOMO

 

Le novità sulla richiesta del cd. beneficio addizionale da parte dei percettori RdC

INPS, Messaggio 24 settembre 2021, n. 3212

L’INPS – con Messaggio del 24 settembre 2021, n. 3212 – ha comunicato che è possibile presentare le domande per l’erogazione del beneficio per l’autoimprenditorialità spettante ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione di tale beneficio.

La somma spettante è pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, da corrispondersi in un’unica soluzione, nei limiti di € 780 mensili.

Al riguardo, sarà possibile presentare domanda di beneficio addizionale, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico “RdC-Com Esteso”, tramite:

  • il sito internet dell’IINPS, autenticandosi con PIN in proprio possesso, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato;
  • i Centri di assistenza fiscale.

Possono proporre domanda di beneficio addizionale i soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione;
  • abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
  • non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale.

 

 

SOSTEGNO AL REDDITO

 

In GU il decreto legge di proroga delle domande di assegno temporaneo

D.L. 30 settembre 2021, n. 132

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2021, n. 234 è stato pubblicato il D.L. 30 settembre 2021, n. 132 , recante “Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP”.

Al riguardo, l’art. 2 concede il rinvio dei termini dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 per proporre domanda all’INPS senza, tuttavia, perdere gli arretrati di luglio e agosto.

Il meccanismo prevede che la decorrenza della misura scatti dal mese di presentazione della domanda, ma se l’istanza viene inoltrata entro il 31 ottobre (a fronte della proroga), il richiedente acquisisce il diritto a ricevere non solo le mensilità da settembre a dicembre, ma anche quelle arretrate di luglio e agosto.

L’assegno in specie è una misura temporanea che riguarda il periodo luglio – dicembre.

Il contributo temporaneo coinvolge 1,8 milioni di nuclei familiari con oltre 2,5 milioni di figli e conta 167,5 euro per ogni figlio con un aumento del 30% a partire dal terzo figlio in presenza di ISEE inferiore ad € 7.000.

Nella platea dei potenziali beneficiari rientrano i lavoratori autonomi, coltivatori diretti, disoccupati e incapienti che fino a questa estate non godevano di alcun sostegno per i figli minori.

L’assegno è compatibile oltre che con il Reddito di cittadinanza con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia.

I beneficiari del Reddito di cittadinanza ne ricevono direttamente la quota loro spettante senza obbligo di presentare alcuna specifica domanda. In questo caso l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico la quota di Rdc relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

Il richiedente l’assegno temporaneo deve essere cittadino italiano o titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso di lavoro almeno semestrale.

 

 

FINE RAPPORTO DI LAVORO

 

INPS: modalità di calcolo e di versamento del cd. ticket licenziamento

L’INPS – con Circolare del 17 settembre 2021, n. 137 – ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, ex art. 2, commi da 31 a 35, legge n. 92/2012, come modificato dall’art. 1, comma 250, legge n. 228/2012.

Com’è noto, il contributo di licenziamento – dovuto per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato – è pari al 41% del massimale NASpI per 12 mesi di anzianità aziendale, con un massimo di 36 mesi, per la generalità dei datori di lavoro.

Il ticket è elevato all’82% per le aziende soggette alla CIGS che effettuano licenziamenti collettivi. In entrambi i casi, l’importo del contributo è triplicato se si tratta di licenziamenti collettivi senza aver raggiunto un accordo sindacale.

Finora il calcolo del 41% o dell’82% è stato fatto sull’importo (tetto) di retribuzione sul quale si calcola la prima quota di NASpI invece che sul massimale NASpI effettivamente erogabile al lavoratore.

Ora l’INPS – con la Circolare n. 137/2021 – ha chiarito che il calcolo del contributo va fatto sul massimale NASpI (riservandosi, peraltro, di diramare le istruzioni operative per la sistemazione del pregresso).

Con tale provvedimento, inoltre, viene chiesto ai datori di lavoro di regolarizzare i versamenti sin dal 2013, anno di entrata in vigore dell’obbligo di versamento.

Pertanto, gli importi da versare da oggi in poi, si determineranno evidenziando la differenza che i datori di lavoro dovranno versare per sanare il pregresso per i licenziamenti avvenuti nel 2020 e nel 2021, anni nei quali l’importo del ticket è rimasto invariato.

Per gli anni precedenti si evidenzia che l’errore ha determinato un maggior versamento per le cessazioni intervenute fino al 30 aprile 2015 che ora si può chiedere a rimborso e un minor versamento da maggio 2015 in poi, a seguito della sostituzione dell’ASpI con la NASpI.

Nella tabella che segue, i nuovi valori del ticket da versare per ogni mese di anzianità a tempo indeterminato, fino a un massimo di 36 mesi:

 

Anno di cessazione del rapporto: 2020 e 2021
Massimale NASpI: € 1.335,40
Mesi anzianità Datori di lavoro non soggetti alla CIGS Datori di lavoro soggetti alla CIGS
Licenziamento individuale o collettivo con accordo Licenziamento collettivo senza accordo Licenziamenti individuali Licenziamenti collettivi
Con accordo Senza accordo
1 45,63 136,89 45,63 91,26 273,78
2 91,26 273,78 91,26 182,52 547,56
3 136,89 410,67 136,89 273,78 821,34
4 182,52 547,56 182,52 365,04 1.095,12
5 228,15 684,45 228,15 456,30 1.368,90
6 273,78 821,34 273,78 547,56 1.642,68
7 319,41 958,23 319,41 638,82 1.916,46
8 365,04 1.095,12 365,04 730,08 2.190,24
9 410,67 1.232,01 410,67 821,34 2.464,02
10 456,30 1.368,90 456,30 912,60 2.737,80
11 501,93 1.505,79 501,93 1.003,86 3.011,58
12 547,56 1.642,68 547,56 1.095,12 3.285,36
24 1.095,12 3.285,36 1.095,12 2.190,24 6.570,72
36 1.642,68 4.928,04 1.642,68 3.285,36 9.856,08

 

L’INPS, inoltre, ha previsto alcuni esempi di dettaglio del nuovo orientamento.

Nello specifico, un datore di lavoro non rientrante nel campo di intervento della CIGS, dovrà versare una quota aggiuntiva di contributo di € 132,84 per ciascun lavoratore a tempo indeterminato licenziato con 36 mesi o più di anzianità aziendale.

Il costo raddoppia, fino ad € 265,68 per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che hanno proceduto a licenziamenti collettivi sulla base di un accordo sindacale.

Sale rispettivamente ad € 398,52 ed € 797,04, per ciascun lavoratore, in caso di licenziamento collettivo senza accordo.

Per i lavoratori che hanno anzianità inferiore a 36 mesi (es. 28 mesi), l’importo si determina aggiungendo alla differenza di ticket riportato in corrispondenza dei 24 mesi (€ 88,56) il valore che si ottiene moltiplicando l’importo mensile per gli ulteriori 4 mesi (€ 3,69 X 4 = € 14,76).

 

 

INCENTIVI ALLE AZIENDE

 

Contratti di sviluppo, clausola occupazionale ed incentivi alle assunzioni: la Circolare del MiSE

Il Ministero dello Sviluppo Economico – con D.Dirett. del 17 settembre 2021 – ha consentito alle imprese di presentare, a partire dal 20 settembre 2021, le domande per richiedere gli incentivi previsti dai nuovi Contratti di sviluppo.

Tale contratto di sviluppo può essere proposto da una o più imprese (di qualsiasi dimensione), italiane ed estere.

In particolare, si distinguono:

  • l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del contratto di sviluppo;
  • le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del contratto di sviluppo;
  • i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, e sviluppo e innovazione.

Il contratto di sviluppo sostiene investimenti di grande dimensione e, in particolare:

  • programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: iniziative imprenditoriali finalizzati alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali;
  • programmi di sviluppo per la tutela dell’ambiente: iniziative imprenditoriali finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale del programma;
  • programma di sviluppo di attività turistiche: iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20% del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.

L’importo minimo dei programmi presentati varia a seconda della tipologia.

In generale, l’investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro, ridotto a 7,5 milioni di euro solo per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I progetti di investimento del soggetto proponente non devono presentare spese inferiori a:

  • 10 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
  • 3 milioni di euro nel caso di programmi attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • 5 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo delle attività turistiche.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti invece non devono invece essere di importo inferiore a 1,5 milioni di euro.

Le agevolazioni prevedono un mix di:

  • finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
  • contributo in conto interessi;
  • contributo in conto impianti;
  • contributo diretto alla spesa.

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, sarà determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

Le domande di accesso devono essere presentate a Invitalia esclusivamente online, sulla piattaforma dedicata.

Le proposte verranno valutate da Invitalia secondo l’ordine cronologico di presentazione entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

Sono previste procedure specifiche – Accordo di Sviluppo e Accordo di Programma – a favore dei progetti strategici di grandi dimensioni e di significativo impatto sul sistema produttivo.

Per le nuove domanda presentate dal 20 settembre 2021 la novità da rispettare è rappresentata dalla clausola occupazionale.

In particolare, ai fini della sottoscrizione di un Accordo di sviluppo (per progetti con investimenti ammissibili per almeno 50 milioni ovvero 20 milioni per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli) o di un Accordo di programma (per investimenti di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori), i soggetti beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Ai fini dell’apprezzamento del requisito connesso al significativo impatto occupazionale previsto per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo, Invitalia, valuta anche la possibile capacità del programma di sviluppo proposto di consentire la salvaguardia dei lavoratori di aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. Questa valutazione può essere effettuata per le nuove istanze di Accordo di sviluppo e per le istanze per le quali non sono già state trasmesse le valutazioni istruttorie di competenza.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì
11/10/2021
INPS
lav. dom.
Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente Datori di lavoro domestico Inps via telematica – Tramite Conctat Center – Bollettino Mav
Lunedì
11/10/2021
Fondi Fondo A. Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti Aziende commercio, trasporto e spedizione Modello FN – 001 BNL
Lunedì
11/10/2021
Fondi Fondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti Aziende commercio, trasporto e spedizione Modello C/01 BNL
Lunedì
11/10/2021
Fondi Fondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti Aziende commercio, trasporto e spedizione Modello FN – 001 BNL
Lunedì
11/10/2021
Mod.730 Il dipendente comunica al sostituto d’imposta di effettuare un minor o nessun acconto IRPEF Contribuenti/dipendenti Comunicazione
Lunedì
18/10/2021
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Lunedì
18/10/2021
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Lunedì
18/10/2021
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Lunedì
18/10/2021
INPS Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale. Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line
Lunedì
18/10/2021
INPS ex Enpals Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Lunedì
18/10/2021
IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì
18/10/2021
IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì
18/10/2021
IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì
18/10/2021
INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Lunedì
18/10/2021
CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Mercoledì
20/10/2021
Fondi Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende Piccola Media Industria Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Mercoledì
20/10/2021
Fondi Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende industriali Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Mercoledì
20/10/2021
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
25/10/2021
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
25/10/2021
Mod.730 Presentazione al CAF dipendenti o a professionista abilitato del modello 730 integrativo Lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, pensionati che hanno presentato il modello 730/2021 al sostituto d’imposta, CSF o professionista abilitato Presentazione
Martedì
02/11/2021
INPS ex Enpals Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Aziende settori sport e spettacolo Trasmissione telematica
Martedì
02/11/2021
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Martedì
02/11/2021
INPS Denuncia trimestrale lavoro agricolo Aziende agricole Modello DMAG-Unico telematica
Martedì
02/11/2021
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser
Martedì
02/11/2021
Mod.770 Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello 770/2021 Sostituto d’imposta Trasmissione telematica

 

CIRCOLARE del 22/09/2021

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

 

Sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere

INPS, Circolare 10 settembre 2021, n. 133

L’INPS – con Circolare 10 settembre 2021, n. 133 – ha fornito le istruzioni operative per il riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell’anno 2021 da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere.

Possono accedere al beneficio in trattazione esclusivamente le cooperative sociali, ex legge n. 381/1991.

Nello specifico, sono definite cooperative sociali le società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

  • la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  • lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di € 350 mensili (pari ad € 11,29 al giorno).

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “Do.VI”, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo” una domanda di ammissione all’incentivo, indicando le seguenti informazioni:

  • la lavoratrice nei cui confronti, nell’anno 2021, è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato;
  • la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

 

 

Pubblicato dall’INPS il modulo di richiesta dell’esonero contributivo nel contratto di rioccupazione

INPS, Messaggio 9 settembre 2021, n. 3050

L’INPS – con Messaggio del 9 settembre 2021, n. 3050 – ha fornito le indicazioni operative utili al rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione, ex art. 41, commi da 5 a 9, D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021.

A decorrere dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente nel sito istituzionale (www.inps.it), sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC”, volto alla richiesta del beneficio in trattazione.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “RIOC”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  • indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
  • codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
  • importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolgerà le seguenti attività:

  • verificherà l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuerà l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

 

 

CONTRATTI A TERMINE

 

I chiarimenti dell’INL sulla stipula dei contratti a termine in deroga rispetto al D.L. n. 87/2018

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 14 settembre 2021, n. 1363

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 14 settembre 2021, prot. n. 1363 – ha fornito alcune indicazioni operative sulle modifiche alla disciplina delle causali che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, ex art. 41 bis, D.L. n. 73/2021.

Al riguardo, ai contratti collettivi è permesso di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi: al contempo, tali esigenze dovranno essere specifiche [dovranno, cioè, essere individuate ipotesi concrete, senza quindi utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale].

Tali nuove indicazioni riguardano anche gli istituti del rinnovo e della proroga: pertanto, con le modifiche introdotte con il decreto Sostegni bis, è possibile rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva.

La possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi, secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, è ammessa solo fino al 30 settembre 2022. Tale termine va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

Non ci sono invece limitazioni temporali specificamente riferite alla proroga o al rinnovo di contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori

Bozza D.L. Green Pass 16 settembre 2021

Il 16 settembre 2021 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening. A partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 viene quindi previsto l’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, inclusi i lavoratori autonomi e i professionisti per l’accesso ai luoghi di lavoro.

In particolare:

 

OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Lavoro pubblico
A chi si applica Il decreto dispone, attraverso l’inserimento dell’art. 9-quinquies nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52 , convertito con modifiche dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale (Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia), sarà tenuto a possedere nonché ad esibire, su richiesta, il Green Pass ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolge l’attività lavorativa.

Tale regola si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (stagisti) o di volontariato presso le amministrazioni di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni.

La regola non si applica invece ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita circolare del Ministero della Salute.

Controlli I datori di lavoro del personale di cui sopra – che sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni illustrate – entro il 15 ottobre dovranno:

definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, se possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;

individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

Sanzioni Il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di sospensione. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari, per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro;

Lavoro privato
A chi si applica

 

Il nuovo art. 9-septies del D.L. n. 52/2021 dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, dipendente o autonomo, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui tale attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta il Green Pass.

Tale regola si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni.

Come per il settore pubblico, la regola non si applica invece ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita circolare del Ministero della Salute.

Controlli I datori di lavoro del personale di cui sopra – che sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni illustrate – entro il 15 ottobre dovranno:

definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, se possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;

individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

Sanzioni I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della medesima certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso ai luoghi di lavoro violando l’obbligo di Green Pass.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni.

 

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando prezzi calmierati, come definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti che sono stati esentati dalla vaccinazione.

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

I nuovi chiarimenti ANPAL sul Fondo Nuove Competenze

ANPAL, Nota 8 settembre 2021

L’ANPAL – con Nota dell’8 settembre 2021, approvata con decreto 7 settembre 2021, n. 48 – ha fornito ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti relativi al funzionamento del Fondo Nuove Competenze.

Andando nello specifico, vengono chiariti:

  • i termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze presentati tramite avvisi a valere sui Fondi (cioè, sul conto di sistema del Fondo paritetico interprofessionale o sul Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori) – al riguardo, viene precisato che il termine dei 120 giorni si applica a tutte le istanze (cumulative e singole), sia a quelle che prevedono l’adesione ai Fondi già all’interno del progetto formativo, sia a quelle che la prevedono successivamente all’approvazione del progetto, ma comunque prima dell’avvio dell’azione formativa;
  • i termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e di presentazione della richiesta di saldo – in tal senso, viene affermato che per definire il computo dei suddetti termini è necessario far riferimento agli atti con cui ANPAL si è espressa rispetto alle singole istanze, in quanto il sistema applicativo online potrebbe non essere aggiornato in tempo reale rispetto a questi atti.

 

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

 

I chiarimenti INAIL sulla sanzione per omessa o ritardata denuncia di infortunio

INAIL, Circolare 9 settembre 2021, n. 24

L’INAIL – con Circolare del 9 settembre 2021, n. 24 – ha riepilogato la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, ex art. 53, D.P.R. n. 1124/1965, fornendo chiarimenti sul regime sanzionatorio, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali.

Com’è noto, il datore di lavoro deve presentare all’INAIL la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.

La denuncia dell’infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall’infortunio.

I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e i datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite PEC alla sede Inail competente, o se sprovvisti di PEC, per posta.

 

 

INCENTIVI ALLE AZIENDE

 

Termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà

Ministero dello Sviluppo Economico, D.Dirett. 3 settembre 2021

Il Ministero dello Sviluppo Economico – con D.Dirett. 3 settembre 2021 – ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà, ex art. 37, D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

Possono beneficiare delle agevolazioni le grandi imprese, anche in amministrazione straordinaria, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico (con la sola esclusione del settore bancario, finanziario e assicurativo) che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

  • versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero dalla sussistenza delle condizioni che valgono a qualificare l’impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, punto 18, Regolamento (UE) n. 651/2014;
  • presentano prospettive di ripresa dell’attività;
  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
  • non sono destinatarie di una sanzione interdittiva, ex art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/ 2001, e s.m.i.;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono presentare un piano di rilancio, realistico e credibile, dell’azienda o di un suo asset, che illustri:

  • le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività d’impresa;
  • le prospettive di collocazione dell’impresa sul mercato, fornendo elementi giustificativi sullo stato di difficoltà temporaneo e sulla capacità di rimborso integrale del finanziamento eventualmente concesso;
  • le azioni che saranno individuate per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria;
  • le esigenze di liquidità per il prosieguo dell’attività, nonché le eventuali ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione o rilevazione dell’impresa o di suoi asset.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato, definito in conformità con il punto 27, lett. a), del “Quadro temporaneo”, da restituire in cinque anni.

L’importo complessivo non può essere superiore, alternativamente:

  • al doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  • al 25% del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019.

L’importo del finanziamento concesso alla singola impresa o al gruppo di imprese beneficiare non può, in ogni caso, eccedere, 30 milioni di euro.

Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 e fino alle ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021, attraverso apposita procedura informatica, accessibile dal sito di Invitalia.

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà resa disponibile sul sito internet della medesima Agenzia prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande.

Per l’accesso alla piattaforma, è richiesta l’identificazione del compilatore della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente, tramite l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

 

 

INPS, CONTRIBUZIONE

 

Esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e per le aziende produttrici di vino e birra

INPS, Circolare 8 settembre 2021, n. 131

L’INPS – con Circolare dell’8 settembre 2021, n. 131 – ha fornito alcuni chiarimenti sull’esonero contributivo delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché delle aziende produttrici di vino e birra, ex artt. 16 e 16-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, come da ultimo modificato dall’art. 19, comma 1, lett. a) e b), D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

L’Istituto ha precisato che:

  • l’esonero è riconosciuto sia per la contribuzione dovuta dai datori di lavoro sia per la contribuzione relativa ai lavoratori autonomi in agricoltura (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
  • per i datori di lavoro, l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza dei mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 (al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote); mentre, per i lavoratori autonomi agricoli, l’esonero è riconosciuto per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta con riferimento a ciascun mese in cui l’esonero è fruibile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, in relazione alle sole unità attive nei mesi di riferimento.

 

 

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

 

Contratto di rioccupazione: dal 15 settembre, al via gli sgravi contributivi

L’INPS – con Messaggio n. 3050/2021 – ha reso note le indicazioni per l’effettiva fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con il contratto di rioccupazione, ex art. 41, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

A partire dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC”, che i datori di lavoro dovranno utilizzare per inoltrare la richiesta del beneficio in trattazione.

Com’è noto, il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la cui stipula attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico.

L’assunzione con il contratto di rioccupazione, che deve avvenire tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Pertanto, è onere delle parti procedere alla definizione del suddetto progetto e rispettare gli obblighi in esso previsti.

Possono fruire dell’incentivo contributivo i datori di lavoro privati, con esclusione delle pubbliche amministrazioni, delle aziende che operano nel settore agricolo, dei datori di lavoro domestico e delle imprese del settore finanziario,

Relativamente alla domanda di fruizione dello sgravio, l’Istituto ha precisato che – tramite il modulo di istanza “RIOC” – il datore di lavoro fornisce le seguenti informazioni:

  • dati del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
  • codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
  • importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Per i rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.

L’INPS – ricevuta la domanda – provvede a:

  • verificare l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verificare la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informare, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuare l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione;
  • registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

I datori di lavoro autorizzati, per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici per i/le quali spetta l’esonero valorizzando, riportando nell’elemento:

  • “Contributo” la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
  • “CodiceCausale” il valore “RIOC”, avente il significato di “Esonero per assunzioni art. 41 D.L. 73/2021”;
  • “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “N”;
  • “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

La valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, per il recupero del beneficio relativo ai mesi pregressi (mesi di luglio, agosto e settembre 2021), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2021.

Lo sgravio contributivo in commento può essere revocato (con il conseguente recupero del beneficio già fruito) in caso di licenziamento del lavoratore assunto con contratto di ricollocazione, durante o al termine del semestre di inserimento, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro proceda con un licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore “ricollocato”, effettuato nei 6 mesi successivi alla suddetta assunzione.

 

 

INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

 

INAIL: la disciplina dell’obbligo di denuncia telematica in caso di infortunio sul lavoro

L’INAIL – con Circolare n. 24/2021 – ha reso note alcune informazioni riguardanti la disciplina dell’obbligo di denuncia telematica posto in capo ai datori di lavoro in caso di infortunio che comporti una prognosi sia superiore che inferiore a tre giorni. In particolare, l’Istituto si sofferma sulla sanzione amministrativa dovuta per omessa o tardata denuncia di infortuni.

Com’è noto, il datore di lavoro è tenuto a denunciare gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

La denuncia dell’infortunio deve essere fatta con modalità telematica entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, riportando anche i riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro ventiquattro ore dall’infortunio. Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno.

Nella denuncia devono essere indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale.

Per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi. Il termine di scadenza, se trattasi di giorno festivo, slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Con riferimento al procedimento sanzionatorio, la Circolare INAIL ricorda che la misura della sanzione è compresa tra € 1.290,00 ed € 7.745,00.

Il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida, è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi ad € 1.290,00: peraltro è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La terza parte del massimo (€ 7.745,00) pari ad € 2.581,67 non si applica, essendo meno favorevole del doppio del mimino (€ 1.290,00) pari ad € 2.580,00.

Infine, il provvedimento INAIL ricorda alcuni aspetti inerenti la comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi.

In tal senso, al datore di lavoro che abbia regolarmente provveduto a presentare al SINP tramite l’INAIL entro 48 ore la comunicazione dell’infortunio superiore ad un giorno e ometta o ritardi la denuncia di infortunio dovuta a seguito del prolungamento della prognosi è applicata la sanzione amministrativa da € 1.290,00 ad € 7.745,00.

In caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone:

  • la ricezione da parte dell’INAIL del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni con indicazione della denominazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e del relativo domicilio;
  • la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di due giorni previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo della denuncia;
  • la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.

 

INPS, CONTRIBUZIONE

 

Esonero contributivo filiera Agroalimentare: i chiarimenti dell’INPS

L’INPS – con Circolare n. 131/2021 – ha fornito alcune indicazioni sull’esonero contributivo generalizzato ex artt. 16 e 16-bis, D.L. n. 137/2020 (modificato dall’art. 19, D.L. n. 41/2021) destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e relativo al periodo novembre 2020-gennaio 2021.

Tale beneficio, infatti, è fruibile per la contribuzione relativa al personale occupato e per la contribuzione di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, mentre l’esonero di cui al D.L. n. 34/2020 resta limitato esclusivamente ai datori di lavoro e ad alcune filiere.

L’esonero in specie è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza dei mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote.

Non sono oggetto di esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Inoltre, con riferimento alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, sono escluse le seguenti contribuzioni:

  • ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
  • il contributo al Fondo di solidarietà;
  • il contributo di finanziamento dei Fondi interprofessionali.

L’esonero è subordinato, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per accedere al beneficio, i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

L’istanza dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’apposito messaggio.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun contribuente sarà data comunicazione, a mezzo PEC, dell’importo autorizzato in via definitiva.

Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato in via definitiva.

Per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata risultano differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021 e, nelle more della definizione delle istanze, anche le somme che saranno richieste con l’emissione relativa al primo trimestre 2021, con scadenza 16 settembre 2021.

Invece, per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente, risultano differiti i termini di versamento con scadenza:

  • 16 dicembre 2020,
  • 16 gennaio 2021,
  • 16 febbraio 2021.

In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “8J”, previa comunicazione dell’accoglimento della istanza e dell’importo autorizzato anche a seguito della sua riduzione proporzionale per insufficienza delle risorse.

Per esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante nelle mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, i datori di lavoro interessati valorizzeranno:

  • all’interno di “CausaleACredito” il codice causale di nuova istituzione “L548”;
  • nell’elemento “ImportoACredito”, il relativo importo.

La valorizzazione del predetto codice causale potrà essere effettuata entro la denuncia del mese di competenza ottobre 2021.

Le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica avranno cura di compilare la ListaPosPA, valorizzando secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della gestione pensionistica.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato, nella prima denuncia utile, comunque entro quella del mese di competenza ottobre 2021, l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021:

  • nell’elemento “AnnoRif” dovrà essere inserito l’anno di riferimento;
  • nell’elemento “MeseRif” dovrà essere inserito il mese di oggetto dell’esonero;
  • nell’elemento “CodiceRecupero” dovrà essere inserito il valore “13” avente il significato di “Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • nell’elemento “Importo” l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì
27/09/2021
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Giovedì
30/09/2021
Mod.730 I datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre: consegnano al dipendente copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Inviano all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 Sostituti d’imposta Presentazione
Giovedì
30/09/2021
INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Giovedì
30/09/2021
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Giovedì
30/09/2021
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

 

CIRCOLARE del 02/09/2021

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

INPS: le novità sulla CIGS e le relative istruzioni operative

Circolare 9 agosto 2021, n. 125

L’INPS – con Circolare del 9 agosto 2021, n. 125 – ha illustrato le novità introdotte dai decreti legge n. 73/2021, n. 99/2021 e n. 103/2021, in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro, riepilogando le relative istruzioni operative.

L’Istituto, poi, ha fornito indicazioni in ordine alla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

Con riferimento al trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale, l’Istituto chiarisce che per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di integrazione salariale, ex art. 3 D.L. n. 103/2021, i datori di lavoro sopra indicati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 103/21”.

 

DISTACCO

 

Le novità sul distacco di lunga durata e la comunicazione preventiva

D.M. 6 agosto 2021, n. 170

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto del 6 agosto 2021, n. 170 (in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti) – ha definito gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.

Tali previsioni si applicano alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima, ex art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016, nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata, ex art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. n. 136/2016, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 122/2020.

La modifica in commento si è resa necessaria a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 122/2020 che, in relazione al distacco di lunga durata, ha previsto la necessità di effettuare la notifica motivata dell’estensione del periodo di distacco da 12 a 18 mesi.

Tale notifica deve essere effettuata entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi della durata del distacco, salvo che per i distacchi già in essere all’entrata in vigore del decreto, per i quali deve essere effettuata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso e per i quali il periodo di 12 mesi si calcola a far data dal 30 luglio 2020.

Rimane fermo che la comunicazione preventiva di distacco, effettuata entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, vale come notifica motivata per i distacchi di lunga durata nel caso in cui la durata superiore a 12 mesi sia già predeterminata all’inizio.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

Green pass: le novità dopo i decreti legge nn. 105/2021 e 111/2021

D.L. 23 luglio 2021, n. 105; D.L. 6 agosto 2021, n. 111

Il Governo – con D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e D.L. 6 agosto 2021, n. 111 – ha disciplinato l’accesso e la fruizione di alcuni servizi, mediante il possesso e la presentazione del cd. green pass.

Nello specifico, nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175 è stato pubblicato il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

Al riguardo, con decorrenza 6 agosto 2021, è possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  • certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

La presentazione del green pass è richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2021, n. 187 è stato pubblicato il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.

Al riguardo, ex art. 1, D.L. n. 111/2021 (che, novellando il D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha introdotto l’art. 9-ter), a decorrere dal “01 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.

 

 

INPS, CONTRIBUZIONE

 

INPS: il modulo di presentazione delle domande di esonero contributivo filiere agricole, pesca e acquacoltura

INPS, Circolare 31 agosto 2021, n. 130

L’INPS – con Circolare del 31 agosto 2021, n. 130 – ha fornito alcune indicazioni integrative della Circolare n. 57/2021 relativa all’art. 222, comma 2 , D.L. n. 34/2020, in materia di esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

In tal senso, l’Istituto ha reso noto che è disponibile il nuovo modulo di presentazione della domanda di esonero nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.

Le domande di esonero possono essere presentate entro il 30 settembre 2021.

In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ovvero nei registri Sian e Sipa per gli aiuti, rispettivamente, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura.

 

 

INPS: i chiarimenti sull’esonero parziale dei contributi previdenziali di lavoratori autonomi e dai liberi professionisti

INPS, Circolare 6 agosto 2021, n. 124; Messaggio 20 agosto 2021, n. 2909

L’INPS – con Circolare del 6 agosto 2021, n. 124 – ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni ex art. 1, commi da 20 a 22-bis, legge n. 178/2020, che ha previsto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

L’esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di € 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

In caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all’esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. Pertanto, anche in tale casistica verrà riproporzionato l’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile calcolato sulla contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale e oggetto di esonero.

 

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

 

INPS: sospensione del meccanismo di riduzione della NASpI

INPS, Circolare 6 agosto 2021, n. 122

L’INPS – con Circolare del 6 agosto 2021, n. 122 – ha fornito le istruzioni amministrative per l’attuazione della disposizione, ex art. 38, D.L. n. 73/2021 secondo cui, per le indennità NASpI in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021, nonché per quelle che hanno decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 non trova applicazione (con decorrenza 1° giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021) il meccanismo della riduzione della prestazione prevista ogni mese, nella misura del 3%, a decorrere dal primo giorno del IV mese di fruizione.

Nello specifico, viene chiarito che la sospensione del meccanismo di riduzione trova applicazione anche nelle ipotesi di liquidazione della prestazione NASpI erogata in forma anticipata in un’unica soluzione.

Pertanto, per le prestazioni NASpI in corso di pagamento alla data del 1° giugno 2021, nonché per le prestazioni aventi decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, in caso di richiesta di erogazione della prestazione in forma anticipata, la misura dell’anticipazione NASpI viene determinata senza procedere alla riduzione della prestazione per il periodo 1° giugno 2021 – 31 dicembre 2021.

Per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI i beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio alla sospensione del predetto meccanismo.

Per le prestazioni di disoccupazione NASpI che hanno invece decorrenza dal 1° ottobre 2021, trova applicazione la disposizione ex art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 22/2015, ai sensi della quale la prestazione NASpI viene ridotta ogni mese in misura pari al 3% a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Peraltro, a decorrere dal 1° gennaio 2022, troverà nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione.

Infatti, la richiamata disposizione prevede che per le prestazioni di disoccupazione per le quali è stato sospeso il meccanismo di riduzione nell’anno 2021 (dal mese di giugno al mese di dicembre 2021), si deve procedere alla rideterminazione dell’importo spettante per le successive mensilità da gennaio 2022 applicando tutte le riduzioni (ciascuna in misura pari al 3%) corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (Esempio: si ipotizzi un’indennità NASpI spettante con decorrenza 1° luglio 2021 di importo pari ad € 1.000 ed erogata per tutte le mensilità da luglio a dicembre 2021 senza applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione. Considerato che in tale caso il meccanismo di riduzione è stato sospeso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, l’importo della prestazione per la mensilità di gennaio 2022 è determinato procedendo sia alla riduzione della indennità per un numero di volte pari a tre – corrispondenti ai predetti mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 – sia, sull’importo così determinato, all’ulteriore riduzione della prestazione, sempre del 3%, per la stessa mensilità di gennaio 2022).

 

 

INPS, PRESTAZIONI

 

Tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata da Covid-19

INPS, Messaggio 6 agosto 2021, n. 2842

L’INPS – con Messaggio 6 agosto 2021, n. 2842 – ha comunicato che procederà al riconoscimento degli importi dovuti per l’anno 2020, nei limiti di spesa stanziati a tal fine, avendo avuto riscontro della validità delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica, che nel frattempo erano rimaste in sospeso.

In merito ai lavoratori fragili, la cui assenza dal lavoro è stata equiparata a ricovero ospedaliero, ex art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020, l’INPS procederà all’erogazione per il 2020 e per il 2021 solo per gli eventi avvenuti fino al 30 giugno 2021.

 

 

POLITICHE SOCIALI

 

In GU la legge di conversione sulle misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

Legge 30 luglio 2021, n. 112

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2021, n. 188 è stata pubblicata la legge 30 luglio 2021, n. 112, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

Al riguardo, all’art. 3 è stato aggiunto il comma 2-bis, il quale dispone che l’assegno temporaneo è corrisposto dall’INPS e ripartito tra i genitori in pari misura, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente o corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di assenza dei genitori.

L’assegno è erogato mediante accredito su IBAN o mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

 

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

I chiarimenti INPS sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotti dal decreto Sostegni bis

L’INPS – con Circolare n. 125/2021 – ha illustrato le modifiche apportate dagli ultimi decreti legge sulle disposizioni relative ai trattamenti di cassa integrazione Covid-19, con particolare riferimento alla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

La misura in commento è rivolta ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale.

I datori di lavoro interessati devono:

  • avere subito, nel primo semestre dell’anno 2021, un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
  • aver sottoscritto accordi collettivi aziendali, ex art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo oggetto dell’accordo.

Nelle intese devono essere specificate le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modificare in aumento l’orario – nei limiti del normale orario di lavoro – con corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi.

Il trattamento di integrazione salariale può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (26 maggio 2021) e il 31 dicembre 2021.

Il relativo ammontare è pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate e con il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.

Inoltre, è previsto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

Con riferimento alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 103/21 –sospensione CIGS”.

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

 

 

INPS, CONTRIBUZIONE

 

Le novità sull’esonero contributivo parziale per lavoratori autonomi

L’INPS – con Circolare n. 124/2021 – ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti in merito alla richiesta di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Al riguardo, i contributi che formano oggetto dell’esonero sono esclusivamente quelli di competenza dell’anno 2021 e che abbiano una scadenza entro il 31 dicembre 2021, da calcolarsi al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Sono altresì esclusi i contributi richiesti nell’arco temporale indicato ma di competenza di annualità pregresse.

Nella tabella seguente, le indicazioni per le varie gestioni:

 

GESTIONE

CONTRIBUTI OGGETTO DELL’ESONERO

NOTE

Soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali I, II e III rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di pagamento abbia scadenza entro il 31 dicembre 2021 e limitatamente agli importi dovuti per l’anno 2021 Non è oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021
Soggetti iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri I, II e III rata della tariffazione 2021, aventi scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021, limitatamente alla contribuzione di competenza dell’anno 2021 e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL Non è oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 relativa alla IV rata con scadenza ordinaria 16 gennaio 2022, in quanto successiva al 31 dicembre 2021
Soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che dichiarano redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie Contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 I contributi sono calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% (pertanto sia la quota di Invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) – pari al 25% – sia l’aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, paternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera e l’aliquota pari allo 0,26% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 relativa all’ISCRO)
Lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie Contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 Calcolati con aliquota complessiva pari al 24% (IVS)

 

Per quanto riguarda i requisiti in possesso del professionista, si segnala che è necessario aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019, salvo si tratti di iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.

Nel caso, poi, in cui il soggetto beneficiario dell’esonero svolga l’attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività stessa; mentre, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale.

Con riferimento al requisito reddituale, l’INPS chiarisce che occorre avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore ad € 50.000.

Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome dell’INPS degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, trasmessa agli uffici finanziari entro il termine ordinario o entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero.

Per i soggetti iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

La Circolare in commento, infine, chiarisce che bisognerà attendere un apposito Messaggio INPS per la presentazione della domanda di esonero.

Infine, l’INPS – con Messaggio del 20 agosto 2021, n. 2909 – ha comunicato che la presentazione della domanda di esonero avverrà a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione.

La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021.

Com’è noto, è possibile presentare all’INPS l’istanza di esonero contributivo da parte dei seguenti soggetti, che risultino iscritti:

  1. a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  2. b) alla Gestione separata e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR;
  3. c) alla Gestione separata come professionisti e altri operatori sanitari, ex lege n. 3/2018, già collocati in pensione.

L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

 

POLITICHE SOCIALI

 

Il nuovo assegno temporaneo per i figli per il periodo “ponte” 1° luglio – 31 dicembre 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2021, n. 188 è stata pubblicata la legge 30 luglio 2021, n. 112, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

Hanno diritto all’assegno temporaneo per i figli i nuclei familiari che non accedono all’ANF e in presenza di figli di età inferiore ai 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Il requisito della presenza di figli minori di 18 anni nel nucleo familiare è solo una delle condizioni richieste per l’accesso alla prestazione, in quanto la norma prevede anche la sussistenza, cumulativamente, degli ulteriori seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia e avere a carico figli di età inferiore ai 18 anni compiuti;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un ISEE in corso di validità.

I requisiti sono cumulativi e devono essere presenti non solo al momento della presentazione della domanda (dal 1° luglio 2021) ma devono anche persistere ed essere rispettati per tutta la durata del beneficio (1° luglio – 31 dicembre 2021).

L’importo dell’assegno temporaneo, mensile, spetta al nucleo familiare e il suo valore è determinato sulla base di una tabella allegata al D.L. n. 79/2021.

La variabilità dell’importo dipende dal valore ISEE e dal numero di figli minori presenti in famiglia (fino a due figli – almeno tre figli).

L’importo mensile è determinato in misura decrescente in quanto:

  • spetta in misura piena in presenza di una soglia ISEE fino ad € 7.000, per la quale l’assegno spetta nel suo valore massimo di € 167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli ed € 217,80 per figlio in caso di nuclei familiari più numerosi;
  • decresce all’aumentare della soglia ISEE per scaglioni;
  • si annulla con un ISEE superiore ad € 50.000,00, indipendentemente dal numero di figli.

Gli importi previsti nell’allegato al decreto devono essere incrementati di € 50 per ciascun figlio minore con disabilità ai sensi della normativa vigente.

L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ne è imponibile ai fini contributivi.

L’assegno “ponte” è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Inoltre, sono compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • assegno di natalità;
  • premio alla nascita;
  • fondo di sostegno alla natalità;
  • detrazioni fiscali;
  • assegni familiari previsti dal Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, ex D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste gestioni ed i pensionati delle gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare ANF.

Come ricordato dall’INPS con il Messaggio n. 2371/2021 e la Circolare n. 93/2021, la domanda per il riconoscimento dell’assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato e non oltre il 31 dicembre 2021.

La domanda di assegno temporaneo dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, se si è in possesso del codice PIN dispositivo oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Contact Center Integrato;
  • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per quanto concerne l’erogazione dell’assegno temporaneo, l’importo spettante è corrisposto mediante:

  • accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
  • bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
  • accredito sulla specifica carta per i nuclei beneficiari di Rdc.

La decorrenza dell’assegno è fissata dal mese di presentazione della domanda stessa ma bisogna prestare molta attenzione a quando questa viene presentata con riferimento agli eventuali arretrati.

Viene infatti previsto che se la domanda è presentata dal 1° luglio ed entro il 30 settembre 2021, il beneficiario avrà diritto a percepire le mensilità arretrate sin dal mese di luglio 2021.

Qualora la domanda venga presentata dopo il 1° ottobre, le mensilità a cui avrebbe avuto diritto dal 1° luglio 2021 sono di fatto “perse” e avrà diritto solo all’assegno temporaneo per i mesi ricompresi tra quello di presentazione della domanda e dicembre 2021.

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì

15/09/2021

Mod. 730 I datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 16 luglio al 31 agosto: consegnano al dipendente copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Inviano all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 Sostituti d’imposta Presentazione
Giovedì
16/09/2021
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Giovedì
16/09/2021
INPS Versamento contributo fondo di integrazione salariale Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Giovedì
16/09/2021
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Giovedì
16/09/2021
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Giovedì
16/09/2021
INPS ex ENPALS Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Giovedì
16/09/2021
IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Giovedì
16/09/2021
IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Giovedì
16/09/2021
IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta  e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Giovedì
16/09/2021
INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Giovedì
16/09/2021
CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Giovedì
16/09/2021
INAIL Accentramento delle posizioni assicurative con decorrenza dal 1° gennaio 2022 Datori di lavoro Presentazione istanza
Giovedì
16/09/2021
INPS Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato Aziende agricole Modello F 24 on line
Lunedì
20/09/2021
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
27/09/2021
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Giovedì
30/09/2021
Mod.730 I datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre: consegnano al dipendente copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Inviano all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 Sostituti d’imposta Presentazione
Giovedì
30/09/2021
INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Giovedì
30/09/2021
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Giovedì
30/09/2021
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

 

CHIUSURA FERIALE ESTATE 2021

La presente per informarvi che lo studio rimarrà chiuso per ferie dal 09 al 29 AGOSTO 2021 e riaprirà il giorno 30 AGOSTO 2021.

 

Vi chiediamo di farci pervenire le presenze del mese di luglio entro e non oltre il 2 di agosto 2021.

 

È possibile utilizzare il servizio di posta elettronica al seguente indirizzo PEC f.terriaca@consulentidellavoro.it e all’indirizzo di posta elettronica info@studioterriaca.it e francesco@studioterriaca.it .

Comunicazioni utili

ASSUNZIONI DIPENDENTI

 

Nel caso fosse necessario procedere ad un’assunzione occorre compilare il linkato modello UniUrg ed inviarlo al ministero del lavoro a n. di Fax Server 848 800 131 almeno il giorno antecedente alla data di inizio del rapporto di lavoro. Ciò consentirà l’assolvimento dell’obbligo di legge.

 

Con l’istituzione del Libro Unico viene infatti abolita la maxisanzione per il lavoro sommerso nei casi in cui l’impresa che si è affidata a Consulenti del lavoro si trovi nell’impossibilità di effettuare la Comunicazione obbligatoria mediante il modello telematico (UniLav), per esempio in coincidenza con le ferie o, comunque, con la chiusura dello studio del consulente esterno.

 

Ciò a condizione però che il datore di lavoro abbia proceduto all’invio della comunicazione preventiva a mezzo fax mediante il modello «UniUrg».

In tale ipotesi il datore di lavoro, in caso di verifica, dovrà documentare agli Ispettori l’affidamento degli adempimenti al professionista esterno (esibire copia lettera incarico professionale o copia delega tenuta Libro Unico) e la chiusura dello studio (esibire questa mail).

 

In ogni caso il datore di lavoro dovrà mandare il medesimo fax del Modello UniUrg anche allo studio con la relativa ricevuta di invio al Ministero.

 

Questo perché resta l’obbligo di inviare Unilav nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura dello studio.

 

MODELLO F24

Il versamento mensile tramite modello F24 di tasse e contributi, solo per il mese di agosto, è prorogato al giorno 20, come peraltro tutti gli altri versamenti in scadenza dal 1° agosto.

INFORTUNI SUL LAVORO

Per la gestione degli infortuni in periodo feriale il datore può ricorrere alla denuncia non telematica all’Inail. L’importante è comunicare all’Istituto i dati del lavoratore, il tipo di infortunio e la prognosi. Per poter provare che l’invio sia avvenuto entro due giorni dall’evento, è indispensabile utilizzare la Pec, o la raccomandata.

CIRCOLARE del 04/06/2021

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

Pubblicato in GU il decreto legge “Sostegni bis”

D.L. 25 maggio 2021, n. 73

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, n. 123 è stato pubblicato il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Il provvedimento interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:

  • sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
  • accesso al credito e liquidità delle imprese;
  • tutela della salute;
  • lavoro e politiche sociali;
  • sostegno agli enti territoriali;
  • giovani, scuola e ricerca;
  • misure di carattere settoriale.

Tra le altre cose, si segnala che:

  • i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19, ex art. 8, comma 1, D.L. n. 4l/2021, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale ex D.Lgs. n. 148/2015, previa stipula di accordi collettivi aziendali finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2021;
  • i datori di lavoro privati, ex art. 8, comma 1, D.L. n. 41/2021 che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, ex artt 11 e 21, Dlgs. n. 148/2015, sono esonerati dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021. A tali datori di lavoro è precluso l’avvio delle procedure ex artt. 4, 5 e 24, legge n. 223/1991, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Per tali datori di lavoro, sempre nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, è vietato procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con sospensione anche delle procedure in corso, ex art. 7, legge n. 604/1966.

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Sostegni

Legge 21 maggio 2021, n. 69

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2021, n. 120 è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

Da un punto di vista lavoristico, si segnalano le seguenti novità:

  • possibilità per i datori di lavoro di utilizzare, già dal 26 marzo 2021, della cassa integrazione, ex D.L. n. 41/2021, qualora abbiano integralmente fruito delle 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020;
  • differimento al 30 giugno 2021 dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili per il pagamento dei trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza da Covid-19 i cui termini risultino scaduti tra 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021;
  • relativamente ai lavoratori fragili, vengono escluse dal computo del periodo di comporto tutte le assenze dal servizio per i quali sia stata o sia riconosciuta l’equiparazione alla degenza ospedaliera avvenute a partire dal 17 marzo 2020;
  • per l’accesso agli esoneri contributivi relativi alle filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura, nella domanda i beneficiari devono dichiarare, ex artt. 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000, di non avere superato i limiti individuali fissati dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni;
  • pienamente efficace anche la disposizione che riconosce ai professionisti la sospensione di 30 giorni dei termini delle scadenze in caso malattia da Covid-19. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del periodo di sospensione;
  • proroga al 2022 dell’obbligo di allerta, previsto dal Codice della crisi d’impresa, gravante in capo all’Inps e all’Agenzia della Riscossione. Confermata la decorrenza a partire dalle liquidazioni del primo trimestre 2023 degli obblighi di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, prevista nella versione originaria del decreto;
  • possibilità di modificare unilateralmente gli accordi di ristrutturazione dei debiti già omologati, qualora l’adeguamento si renda necessario per assicurare l’esecuzione del medesimo accordo, purché sia prodotta una nuova relazione di attestazione;
  • proroga di 6 mesi della durata dei buoni emessi per voli, biglietti dei treni, soggiorni in strutture ricettive, pacchetti turistici, gite scolastiche e viaggi di istruzione, annullati a causa Covid. I buoni possono essere ceduti anche all’agenzia di viaggio, ovvero, possono essere emessi direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa;
  • per i sottoscrittori di abbonamenti per palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo non fruiti, entra in vigore la possibilità:
  1. di utilizzare i voucher emessi a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse alla epidemia da Covid-19 entro 6 mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale, attualmente fissato al 31 luglio 2021;
  2. di ottenere i voucher anche per contratti di durata inferiore a un mese;
  3. (oltre al rimborso o al rilascio di un voucher) di svolgere le attività con modalità a distanza quando ciò risulta possibile.

 

 

IMPOSIZIONE FISCALE

 

I chiarimenti dell’AE sul rimborso delle spese sostenute per la connessione internet nello smart working

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 24 maggio 2021, n. 371

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 24 maggio 2021, n. 371 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile al rimborso spese che una Società istante intende riconoscere, ai propri dipendenti in smart working, per il costo della connessione internet.

Al riguardo, è stato precisato che se il costo relativo al traffico dati che la società intende rimborsare al dipendente non è supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non sembra poter essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileverà fiscalmente nei confronti dei dipendenti, ex art. 51, comma 1, del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, specificato che nella misura in cui l’attivazione della connessione dati internet rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, i predetti rimborsi sono deducibili, in quanto assimilabili alle spese per prestazioni di lavoro.

 

 

INPS, CONTRIBUZIONE

 

Le novità sull’esonero contributivo per le aziende rientranti nel campo applicativo dei Fondi di solidarietà alternativi

INPS, Messaggio 17 maggio 2021, n. 1956

L’INPS – con Messaggio del 17 maggio 2021, n. 1956 – ha fornito ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale, ex art. 3, D.L. n. 104/2020, con riferimento alla possibilità di autorizzare l’esonero ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi, ex art. 27, D.Lgs. n. 148/2015 (settori dell’Artigianato e della Somministrazione).

Al riguardo, viene ricordato che possono accedere all’esonero le aziende che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale quali CIGO, ASO e CIGD.

 

 

INAIL, PRESTAZIONI

 

Le novità sul Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

INPS, Circolare 26 maggio 2021, n. 77

L’INPS – con Circolare 26 maggio 2021, n. 77 – ha fornito alcuni chiarimenti sul Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Nello specifico, il provvedimento rende note le istruzioni in merito agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.

Al riguardo, sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali (che occupano mediamente più di tre dipendenti), ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.

Il Fondo in specie provvede all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, secondo i criteri e le misure di cui all’articolo 7 del Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

 

LAVORO IRREGOLARE

 

INPS: emersione di rapporti di lavoro e versamento del contributo forfettario

INPS, Circolare 28 maggio 2021, n. 79

L’INPS – con Circolare del 28 maggio 2021, n. 79 – ha fornito alcune indicazioni sul contributo forfettario dovuto con riferimento alle istanze di emersione di rapporti di lavoro irregolari, ex art. 103, comma 7, ultimo periodo, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, in L. 17 luglio 2020, n. 77).

Al riguardo, l’Istituto ricorda che – al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari – è stato previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale o per dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione Europea o extracomunitari.

In tal senso, è necessario il versamento del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione.

 

 

SEMPLIFICAZIONI

 

Pubblicato in GU il Decreto “Semplificazioni”

D.L. 31 maggio 2021, n. 77

Nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure”.

Tra le cose più rilevanti, si segnala che le aziende, anche di piccole dimensioni (sopra i 15 dipendenti) che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondo complementare e che risultino affidatarie dei contratti hanno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali. In caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione di penali e l’impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure.

Nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali.

Salvo motivate ragioni, le stazioni appaltanti includono nel bando l’obbligo del partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto. Tra i criteri per partecipare alle gare vi è anche l’impegno a presentare la rendicontazione non finanziaria sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

Le principali novità lavoristiche del D.L. n. 73/2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, n. 123 è stato pubblicato il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Il provvedimento introduce alcune rilevanti novità, in tema di gestione del rapporto di lavoro, ammortizzatori sociali, indennità COVID e prestazioni di sostegno al reddito.

Tra gli aspetti più interessanti, si segnala l’istituzione del contratto di rioccupazione, ex art. 41, D.L. n. 73/2021.

Il contratto di rioccupazione – attivabile dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 – è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che dovrà prevedere un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi.

Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., con preavviso decorrente dal medesimo termine.

Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.I soggetti beneficiari sono:

  1. a) datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e domestico) operanti sul territorio della Stato italiano, che rispettino le seguenti disposizioni:
    • condizioni e principi ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
    • regole previste dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006;
    • nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
  1. b) lavoratori disoccupati, ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015.Per un periodo massimo di 6 mesi, è previsto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, ovvero il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con lo sgravio contributivo in commento, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successiva ai sei mesi, con gli esoneri

contributivi previsti a legislazione vigente.

Il beneficio in commento è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Per le modalità di richiesta dell’agevolazione si dovranno attendere le relative istruzioni dell’INPS.

Il D.L. n. 73/2021 prevede, inoltre, un ulteriore restyling del contratto di espansione, dopo le disposizioni contenute nella legge n. 178/2020, prevedendo un ampliamento della platea anche alle aziende con almeno 100 dipendenti, sia per quel che riguarda la riduzione dell’orario che per quel che riguarda lo scivolo ai fini pensionistici.

Al riguardo, si ribadisce che il contratto di espansione è uno strumento azionabile nell’ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico che, comportano l’esigenza di modificare le competenze professionali in organico attraverso un loro impiego più razionale e, in ogni caso, l’assunzione di nuove professionalità con contratti a tempo indeterminato.

Consente poi di attivare, al ricorrere di ben determinate fattispecie, l’accesso da parte dei lavoratori a certe condizioni alla pensione di vecchiaia o anticipata sulla base di un regime agevolato.

L’iter di attivazione prevede una procedura di consultazione sindacale che porta alla stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e le associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Il contratto di espansione deve contenere il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione e la programmazione temporale delle assunzioni, l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante.

Con riferimento alle professionalità in organico deve ancora prevedersi la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dallo scivolo anticipato.

In deroga agli artt. 4 e 22, D.Lgs. n. 148/2015 relativi alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale nel quinquennio mobile, è prevista la concessione di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi per i lavoratori per i quali è consentita la riduzione dell’orario di lavoro nel limite del 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile.

La riduzione oraria complessiva per ciascun lavoratore interessato al contratto di espansione può essere concordata, ove necessario, fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

 

 

INPS, CONTRIBUZIONE

 

INPS: esonero contributivo alternativo alla CIG senza domanda per i Fondi di solidarietà alternativi

A mente dell’art. 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, è stato normato un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano trattamenti di integrazione salariale, ovvero cassa integrazione ordinaria o in deroga e assegno ordinario.

Nel dettaglio, hanno potuto accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che non abbiano richiesto i trattamenti di cassa integrazione, ordinaria o in deroga, o l’assegno ordinario, ex art. 1, D.L. n. 104/2020.

Pertanto, è stato possibile accedere all’esonero e fruire degli eventuali periodi di integrazione salariale, per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020 ovvero, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si sia collocata in data anteriore al 13 luglio ed anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano avuto uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Ora, l’INPS – con Messaggio del 17 maggio 2021, n. 1956 – ha preso in esame la disciplina dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale Covid-19.

Possono accedere all’esonero i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà c.d. alternativi (art. 27, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148), ovvero quelli operanti nei settori dell’Artigianato e della Somministrazione, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale ex art. 19, comma 6, D.L. n. 18/2020 non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS, né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.

Per tale ragione, in riferimento ai suddetti trattamenti di integrazione salariale, è necessario, ai fini della riconoscibilità o meno dell’esonero contributivo in specie, individuare la loro precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da COVID-19.

Al riguardo, in ragione del regime di alternatività tra l’esonero e i trattamenti di integrazione salariale, possono accedere al suddetto esonero i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti (9+9 settimane) disposti dai decreti legge n. 18/2020 e n. 34/2020 prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020), per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.

Infine, a mente dell’art. 1, commi 306/308, legge n. 178/2020, è opportuno ricordare che l’esonero in specie può essere richiesto dai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le 12 settimane cui possono far ricorso i datori di lavoro entro il 31 marzo 2021 nel caso di CIGO ed entro il 30 giugno 2021 per gli altri trattamenti (assegno ordinario e CIGD).

Il credito può essere utilizzato per un periodo massimo di 8 settimane e comunque entro il 31 marzo 2021: tale periodo costituisce quello massimo, ma il datore di lavoro potrà sempre decidere di spendere l’esonero in un periodo anche inferiore ed eventualmente, in caso di capienza, anche in una sola mensilità.

Il beneficio contributivo può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e va utilizzato esclusivamente all’interno della medesima matricola presa a riferimento per il calcolo della misura spettante.

Il nuovo esonero contributivo ex lege n. 178/2020 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Pertanto, l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del T.F.U.E.

In tal senso, l’esonero in commento è stato autorizzato con Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021.

L’INPS – con Messaggio del 6 maggio 2021, n. 1836 – ha reso noto che i datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’Istituto, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, nella quale dovranno dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, non può superare la contribuzione datoriale relativa al periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, né la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 – agosto 2021).

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”:

  • nell’elemento “CausaleACredito” il nuovo codice causale “L904”
  • nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

 

 

LAVORO IRREGOLARE

 

Le novità sul contributo forfettario dovuto con riferimento alle istanze di emersione di rapporti di lavoro irregolari

L’INPS – con Circolare n. 79/2021 – ha affrontato la tematica inerente l’emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, fornendo istruzioni relative:

  • al contributo forfettario,
  • agli adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali non è dovuto tale contributo,
  • alla contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell’istanza.

Com’è noto, nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, il legislatore prevede che il datore di lavoro è tenuto al “pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali“.

A mente dell’art. 1, decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 luglio 2020, l’importo del contributo forfettario che il datore di lavoro è tenuto a versare è pari, per ciascun mese o frazione di mese, ai seguenti importi:

  • € 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • € 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • € 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il versamento dei contributi forfettari (verso l’Agenzia delle Entrate) deve avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando i seguenti codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020:

  • “CFZP”, denominato “Contributo forfettario 300 euro – emersione lavoro irregolare – settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse – DM 7 luglio 2020”;
  • “CFAS”, denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settori assistenza alla persona – DM 7 luglio 2020”;
  • “CFLD”, denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare – DM 7 luglio 2020”.

Con il versamento del contributo forfettario in specie – dovuto per ciascun mese o frazione di mese – il datore di lavoro assolve agli obblighi di versamento della contribuzione afferenti al periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della domanda di emersione; per tale periodo i lavoratori sono esclusi dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico e il datore di lavoro non può applicare la rivalsa per la quota contributiva normalmente posta a carico del lavoratore.

Per i periodi di lavoro successivi (ovvero, per i periodi di paga decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza), il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.

I datori di lavoro, che hanno presentato più istanze di emersione afferenti a lavoratori non domestici devono chiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata agli operai agricoli o di un’apposita matricola aziendale per i lavoratori diversi dagli operai agricoli con data di inizio attività riferita alla data più remota di presentazione dell’istanza di emersione.

Al riguardo, l’INPS ha chiarito che, qualora l’apertura della posizione contributiva o della matricola sia richiesta da un datore di lavoro che ha inoltrato più domande di emersione di cui almeno una avente ad oggetto la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare già in essere con cittadini italiani o comunitari, la posizione contributiva o la matricola, riferite, rispettivamente, agli operai agricoli o agli altri lavoratori, dovrà essere aperta con decorrenza dal 19 maggio 2020, considerato che tale data è quella più remota dalla quale decorrono gli obblighi contributivi.

Devono essere indicati nei flussi mensili dedicati all’emersione esclusivamente i lavoratori per i quali il datore di lavoro ha presentato un’istanza, ex art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020.

Non devono essere indicati nei flussi di emersione i rapporti di lavoro instaurati con i cittadini extracomunitari dopo che questi abbiano presentato l’istanza di permesso di soggiorno temporaneo.

In particolare, il datore di lavoro può assumere un cittadino extracomunitario, che ha presentato richiesta del permesso di soggiorno temporaneo, presentando la comunicazione obbligatoria di assunzione entro le 24 ore precedenti l’inizio dell’attività lavorativa, indicando nella tipologia del permesso di soggiorno “In attesa di permesso”.

In tali casi è sempre dovuta la contribuzione ordinaria dall’inizio del rapporto di lavoro, in quanto il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo forfettario.

Il mancato versamento del contributo forfetario di € 500,00 e del contributo previsto dal decreto 7 luglio 2020 comportano l’inammissibilità dell’istanza e/o il mancato accoglimento.

Non possono essere accolte le domande di emersione inoltrate da datori di lavoro che svolgono attività con un codice Ateco diverso da quelli contenuti nella tabella dell’allegato 1, decreto 27 maggio 2020.

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì
16/06/2021
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Mercoledì
16/06/2021
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Mercoledì
16/06/2021
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori  di lavoro Modello F 24 on line
Mercoledì
16/06/2021
INPS Versamento contributo  fondo di integrazione salariale Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con  più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Mercoledì
16/06/2021
INPS EX ENPALS Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Mercoledì
16/06/2021
IRPEF Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Mercoledì
16/06/2021
IRPEF Versamento addizionale regionale:  rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Mercoledì
16/06/2021
IRPEF Versamento addizionale comunale:  versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta  e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Mercoledì
16/06/2021
INPGI Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Mercoledì
16/06/2021
CASAGIT Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti Bonifico bancario – Denuncia modello DASM
Mercoledì
16/06/2021
INPS Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato Aziende agricole Modello F 24 on line
Lunedì
21/06/2021
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Venerdì
25/06/2021
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Mercoledì
30/06/2021
INPS EX ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Mercoledì
30/06/2021
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Mercoledì
30/06/2021
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

 

CIRCOLARE del 18/05/2021

 

AGEVOLAZIONI

 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto COVID-19 su DAD e smart working

Legge 6 maggio 2021, n. 61

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2021, n. 112 è stata pubblicata la legge 6 maggio 2021, n. 61, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Tra le altre cose, la legge in specie prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli:

  • per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti;
  • per i genitori lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting.

Tale beneficio è riconosciuto ad entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.

 

 

CONTRATTO A TERMINE

 

Proroga e/o rinnovo contratti a termine e cd. Cassa COVID-19

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 12 maggio 2021, n. 762

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 12 maggio 2021, prot. n. 762 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale.

Al riguardo, l’INL ha precisato che, ex artt. 19 e ss., D.L. n. 18/2020 (più volte richiamato nelle norme che si sono succedute nei mesi successivi a marzo 2020), l’inciso “nei termini ivi indicati” deve essere interpretato in senso “dinamico”, facendo riferimento alla platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, come da ultimo individuata dall’art. 8, D.L. n. 41/2021 nei “lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Pertanto, l’INL ha ribadito che è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto c.d. “Sostegni”).

 

 

IMPOSIZIONE FISCALE

 

Smart working ed imponibilità fiscale dei rimborsi spese: i chiarimenti dell’AE

Agenzia delle Entrate, Risposte ad Interpelli 30 aprile 2021, n. 314 e 11 maggio 2021, n. 328

L’Agenzia delle Entrate – con risposte ad Interpelli n. 314-328/2021 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rimborso spese in capo ai dipendenti in smart working.

Nello specifico:

  • la risposta ad Interpello n. 314/2021 – ha affermato che le suddette somme erogate per rimborsare i propri dipendenti delle spese sostenute per eseguire la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile devono essere escluse da imposizione fiscale, in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente. Infatti, il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working era basato su parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla Società che, invece, erano stati sostenuti dal dipendente. Pertanto, la quota di costi rimborsati al dipendente poteva essere considerata riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, conseguentemente, essere esclusa dalla base imponibile ai fini IRPEF;
  • con risposta ad Interpello n. 328/2021, l’AE ha precisato che, in mancanza di una precisa disposizione di legge al riguardo, non possono essere escluse dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate ai propri dipendenti in smart working sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi. In tal senso, al fine di escludere tale rimborso spese dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente, occorrerebbe infatti adottare un criterio analitico che consenta di determinare, per ciascuna tipologia di spesa, la quota di costi risparmiati dalla Società, che sono stati invece sostenuti dal dipendente, in modo da poterli considerare riferibili a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

 

 

INPS, CONTRIBUZIONE

 

Le istruzioni operative INPS sulla modalità di fruizione dell’esonero contributivo per le aziende che non richiedono CIG

INPS, Messaggio 6 maggio 2021, n. 1836

L’INPS – con Messaggio del 6 maggio 2021, n. 1836 – ha fornito alcune istruzioni operative in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, ex art. 12, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.

Nello specifico, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”, nella quale dovranno dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

 

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

 

INPS: differimento del pagamento nelle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

INPS, Messaggio 13 maggio 2021, n. 1911

A mente dell’art. 1, commi 20-22-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata normato (per il 2021) l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore ad € 50.000 e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

L’INPS – con Messaggio del 13 maggio 2021, n. 1911 – ha comunicato il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021.

 

 

I chiarimenti INPS su Decontribuzione Sud ed agenzie di somministrazione

INPS, Messaggio 13 maggio 2021, n. 1914

L’INPS – con Messaggio del 13 maggio 2021, n. 1914 – ha fornito ulteriori istruzioni procedurali per il recupero della c.d. Decontribuzione Sud, ex lege n. 178/2020, per le mensilità pregresse spettanti alle agenzie di somministrazione.

Al riguardo, l’Istituto ha chiarito che le agenzie di somministrazione possono recuperare le suddette eventuali quote spettanti, valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “Incentivo”, l’elemento “ImportoArrIncentivo” con gli importi dell’esonero per il periodo che va da ottobre 2020 a marzo 2021.

Tale recupero è ammesso esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità da aprile 2021 a giugno 2021.

I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure, con il codice “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”.

 

 

LAVORO IRREGOLARE

 

Emersione dei rapporti di lavoro irregolare: ulteriori chiarimenti sulle procedure

Ministero dell’Interno, Circolare 11 maggio 2021, n. 3625

Il Ministero dell’Interno – con Circolare 11 maggio 2021, prot. n. 3625 – ha fornito ulteriori chiarimenti sulle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolare, integrando quanto già specificato con Circolare n. 3020/2021.

Al riguardo, viene precisato che la fattispecie di dichiarazione di emersione di un rapporto di lavoro a tempo determinato conclusosi perché spirato il termine finale, nelle more della convocazione degli interessati presso lo Sportello Unico, si applica anche ai rapporti di lavoro domestico e di assistenza alla persona. Pertanto, in queste ultime ipotesi è consentito il subentro nella procedura di un nuovo datore di lavoro anche se non componente del nucleo familiare.

Inoltre, nel caso in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore, si ritiene che anche in questa fattispecie possa essere previsto il subentro di un nuovo datore di lavoro.

Qualora, invece, anche a causa delle gravi conseguenze che il perdurare dell’emergenza pandemica ha provocato nel mercato del lavoro, non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all’assunzione del lavoratore, in considerazione del lungo tempo trascorso dall’invio dell’istanza e dell’alto numero di pratiche ancora in trattazione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, interessato in merito, conviene possa essere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

In ogni caso, gli Sportelli Unici dovranno svolgere gli opportuni accertamenti ai fini di una valutazione volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente e che il rapporto di lavoro si sia instaurato in modo fittizio.

 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

 

Inoltrato il PNRR alla Commissione Europea: come cambiano le politiche attive del lavoro

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

In data 5 maggio 2021, il Governo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso alla Commissione europea.

Relativamente alle politiche attive del lavoro, si segnalano i seguenti 4 obiettivi:

  • Potenziare le politiche attive del mercato del lavoro (ALMPs) e la formazione professionale – sostenere l’occupabilità dei lavoratori in transizione e disoccupati, mediante l’ampliamento delle misure di politica attiva del lavoro, nell’ambito del nuovo “Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL)”, e promuovere la revisione della governance del sistema di formazione professionale in Italia, attraverso l’adozione del “Piano Nazionale Nuove Competenze”.
  • Rafforzare Centri per l’Impiego (Public Employment Services – PES) – promuovere interventi di capacity building a supporto dei Centri per l’Impiego, con l’obiettivo di fornire servizi innovativi di politica attiva, anche finalizzati alla riqualificazione professionale (upskilling e reskilling), mediante il coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati, aumentando la prossimità ai cittadini e favorendo la costruzione di reti tra i diversi servizi territoriali.
  • Favorire la creazione di imprese femminili e l’introduzione della certificazione della parità di genere – realizzare la piena emancipazione economica e sociale della donna nel mercato del lavoro, prevedendo una sistematizzazione e ristrutturazione degli attuali strumenti di sostegno, con una visione più aderente ai fabbisogni delle donne, attraverso una strategia integrata di investimenti di carattere finanziario e di servizi di supporto per la promozione dell’”imprenditorialità femminile”. L’introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere mira ad affiancare le imprese nella riduzione dei divari nella crescita professionale delle donne e alla trasparenza salariale.
  • Promuovere l’acquisizione di nuove competenze da parte delle nuove generazioni – favorire il matching tra il sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, mediante il rafforzamento del “Sistema Duale” e dell’istituto dell’apprendistato, e il potenziamento del “Servizio Civile Universale” per i giovani tra i 18 e i 28 anni

 

 

IMPOSIZIONE FISCALE

 

Gli Interpelli dell’Agenzia delle Entrate sui rimborsi spese nello smart working

L’Agenzia delle Entrate – risposte ad Interpelli del 30 aprile 2021, n. 314 e dell’11 maggio 2021, n. 328 – ha affrontato la tematica dell’imponibilità o meno del rimborso di alcune spese sostenute da un lavoratore impiegato con modalità di lavoro agile.

Andando nel dettaglio, nell’Interpello n. 314/2021, il contribuente (datore di lavoro) ritiene non imponibili i rimborsi erogati, basando il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working su parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla società che sono, invece, sostenuti dal dipendente (in tale circostanza, veniva prodotta una tabella in cui, per ogni “tipologia di spesa”, era indicato il “risparmio giornaliero per la società” e il “costo giornaliero per dipendente in smart working”, stimato sulla base delle voci prese in considerazione).

Invece, con Interpello n. 328/2021 il contribuente (datore di lavoro) esprime l’intenzione di pattuire, tramite appositi accordi individuali con il personale che svolge in via esclusiva da remoto l’attività lavorativa, il rimborso, pari al 30% dei consumi effettivi addebitati al dipendente nelle fatture periodiche emesse a suo nome o a nome del coniuge convivente, delle spese documentate per il costo della connessione a internet e per l’utilizzo della corrente elettrica, dell’aria condizionata o del riscaldamento (in tal caso, viene ritenuto che tali somme abbiano, a tutti gli effetti, natura risarcitoria e non retributiva e che pertanto esse, non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non debbano essere assoggettate alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali).

L’Agenzia delle Entrate – in entrambe le risposte – ha ribadito il c.d. principio di omnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Pertanto, tutte le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, se non espressamente esclusi, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.

I rimborsi spese sono esclusi dal reddito quando riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente o sostenute nell’esclusivo interesse del datore (qualora il legislatore non abbia provveduto a indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente).

Andando nel dettaglio delle singole risposte, l’Agenzia delle Entrate:

  • con Interpello n. 314/2021 segnala che il criterio utilizzato per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working si basa su parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente; pertanto, si ritiene corretto che la quota di costi rimborsati al dipendente possa considerarsi riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e che, conseguentemente, le somme rimborsate dalla società non siano imponibili ai fini IRPEF;
  • con Interpello n. 328/2021 (contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente), ritiene che le somme rimborsate dalla società istante ai propri dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in smart working sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, non possano essere escluse, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

 

 

INPS, CONTRIBUZIONE

 

Al via l’esonero contributivo alternativo alla fruizione della cassa COVID-19

L’art.12, D.L. n. 137/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 176/2020) ha istituito l’esonero contributivo alternativo alla fruizione della Cassa COVID-19 (in linea con quanto disciplinato dal D.L. n. 104/2020).

L’INPS – con Circolare n. 24/2021 – ha fornito i primi chiarimenti normativi.

L’ammontare dell’esonero contributivo – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Tale importo – riparametrato e applicato su base mensile – può essere fruito:

  • fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro settimane nel limite del doppio delle ore di Cassa COVID fruite a maggio e giugno 2020, ex decreto legge n. 104/2020
  • fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di quattro settimane nel limite del doppio delle ore di Cassa COVID fruite a giugno 2020, ex decreto legge n. 137/2020
  • fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane nel limite del doppio delle ore di Cassa COVID fruite a maggio e giugno 2020, ex lege n. 178/2020.

La disposizione è volta ad evitare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali durante il periodo di emergenza da COVID-19, consentendo un esonero contributivo in relazione al doppio delle ore di utilizzo della Cassa COVID.

Pertanto, ancorché non si tratta di incentivo occupazionale, la tipologia contrattuale di “riferimento” è il contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, ovvero indeterminato, a tempo parziale, ovvero a tempo pieno.

A mente dell’art. 1, commi 306/308, legge n. 178/2020, l’esonero in specie può essere richiesto dai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le 12 settimane cui possono far ricorso i datori di lavoro entro il 31 marzo 2021 nel caso di CIGO ed entro il 30 giugno 2021 per gli altri trattamenti (assegno ordinario e CIGD).

Il credito può essere utilizzato per un periodo massimo di 8 settimane e comunque entro il 31 marzo 2021: tale periodo costituisce quello massimo, ma il datore di lavoro potrà sempre decidere di spendere l’esonero in un periodo anche inferiore ed eventualmente, in caso di capienza, anche in una sola mensilità.

Il beneficio contributivo può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e va utilizzato esclusivamente all’interno della medesima matricola presa a riferimento per il calcolo della misura spettante.

L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del T.F.U.E: tale autorizzazione è arrivata con Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021.

L’INPS – con Messaggio del 6 maggio 2021, n. 1836 – ha reso noto che i datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’Istituto, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, nella quale dovranno dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, non può superare la contribuzione datoriale relativa al periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, né la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 – agosto 2021).

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”:

  • nell’elemento “CausaleACredito” il nuovo codice causale “L904”;
  • nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

 

Rinvio dei versamenti contributivi per artigiani e commercianti interessati all’esonero contributivo ex lege n. 178/2020

La legge n. 178/2020 ha istituito un fondo specifico con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, aumentato di ulteriori 1,5 miliardi di euro dal D.L. n. 41/2021.

Tale fondo ha la finalità di esonerare parzialmente dal versamento dei contributi previdenziali i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti all’INPS e danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I criteri di attribuzione dell’esonero contributivo sugli acconti del 2021 sono stati demandati – dalla legge di Bilancio 2021 – ad un decreto MLPS (firmato ed in corso di pubblicazione).

L’esonero contributivo in commento è previsto in misura parziale, con un tetto massimo pari ad € 3.000, e spetta a lavoratori autonomi e imprenditori iscritti alla relativa gestione speciale dell’INPS o alla gestione separata, oltre agli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti.

La platea degli ammessi all’esonero contributivo include i lavoratori iscritti alla gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo, non occasionale, iscritti alla gestione separata INPS, inclusi lavoratori soci e componenti di studi associati.

Per gli iscritti alle gestioni INPS che abbiano avviato l’attività entro il 2019, i requisiti di accesso all’esonero consistono in un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e in un reddito complessivo di lavoro (o comunque derivante dall’attività soggetta a contribuzione della gestione Inps) nel 2019 non superiore ad € 50.000.

La norma richiede:

  • l’assenza di rapporti di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto intermittente senza indennità di disponibilità) e di trattamenti pensionistici diretti (escluso l’assegno ordinario di invalidità), fermo restando che l’esonero può essere richiesto a una sola gestione e riguarda i soli contributi previdenziali di competenza e dovuti per il 2021, escludendo qualsiasi contribuzione integrativa e premi dovuti all’INAIL;
  • il possesso di un DURC regolare in corso di validità.

L’eventuale contribuzione già versata ma oggetto di esonero, può essere richiesta a compensazione o a rimborso.

L’accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione previdenziale del soggetto interessato è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.

I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (artigiani e commercianti) applicano l’esonero alla contribuzione di competenza 2021, al netto di qualsiasi altra agevolazione contributiva, per un totale dato dalla somma dell’importo dei contributi esonerabili per ciascun lavoratore, collaboratore o familiare coadiutore applicando per ciascuno il massimale di € 3.000, parametrato ai mesi di attività del singolo lavoratore per le sole rate contributive di competenza del 2021.

L’esonero, per artigiani e commercianti, riguarda i soli contributi fissi, con riferimento alle tre rate di contribuzione minima dovute nelle scadenze di maggio, agosto e novembre.

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata sono esonerabili gli acconti del 2021 da saldare entro il 31 dicembre 2021.

In caso di contributi esonerabili e già saldati è garantito il rimborso, anche tramite compensazione, dell’eventuale saldo eccedente la quota ancora esonerabile.

Gli assicurati presso INPS che richiedano l’esonero devono risultare regolari nei versamenti contributivi ed avere saldato la quota di contribuzione non oggetto di esonero.

L’INPS dovrà predisporre il modello di domanda che i contribuenti dovranno presentare entro il 31 luglio, a pena di decadenza.

Al riguardo, il soggetto istante dovrà dichiarare:

  • la non titolarità di un rapporto di lavoro subordinato o di una prestazione di pensione diretta, per il periodo oggetto di esonero;
  • l’unicità della domanda presentata (l’esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria);
  • il rispetto del limite reddituale pari ad € 50.000 per il 2019;
  • il calo di fatturato pari almeno al 33% tra 2020 e 2019;
  • la regolarità nei versamenti alla contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • il rispetto del limite previsto per gli aiuti di stato (de minimis), in base al Quadro temporaneo previsto per la durata dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Ora l’INPS – con Messaggio del 13 maggio 2021, n. 1911 – ha previsto, concordemente con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della prima rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021.

L’applicazione dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (in base all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), in quanto il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza/decorrenza

Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì
20/05/2021
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Giovedì
20/05/2021
ENASARCO Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 1° trimestre 2017 Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia RID bancario
Martedì
25/05/2021
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
31/05/2021
INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Lunedì
31/05/2021
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Lunedì
31/05/2021
INPS Domanda differimento adempimenti contributivi per ferie collettive Datori di lavoro Trasmissione telematica
Lunedì
31/05/2021
Fondi Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali Datori di lavoro aziende industriali Bollettino Bancario – RID
Lunedì
31/05/2021
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser