Assegno Nucleo Familiare 2021-2022
A seguito della comunicazione dell’INPS n. 2331/2021, l’ente comunica di aver aggiornato le tabelle ANF 01/07/21 – 30/06/2022, tenendo conto della maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli prevista dal DL. n. 79/2021 per il periodo 01/07 – 31/12 2021.
L’Istituto chiarisce che l’erogazione degli ANF per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 è subordinata all’invio – attraverso la specifica procedura presente sul portale INPS – di domanda telematica di assegno per il nucleo familiare 01/07/21 – 30/06/22.
Le domande presentate all’INPS in via telematica saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta con l’indicazione degli importi giornalieri e mensili spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
Accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata, saranno visibili al lavoratore l’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti.
Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro il quale potrà prendere visione.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nelle condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore dovrà presentare all’INPS sempre in modalità telematica attraverso la suddetta procedura una domanda di variazione, per il periodo di interesse.
In merito ai casi espressi dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare, il lavoratore che intenda presentare la domanda di “ANF DIP” dovrà comunque richiedere preventiva autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.
In caso di accoglimento, al lavoratore richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”) – come finora previsto – ma l’Istituto procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP” inviata all’INPS secondo le suindicate nuove modalità operative (in caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento attravero il modello “ANF58”).
Ulteriori indicazioni operative, con particolare riferimento alle maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, saranno oggetto di apposita circolare INPS di prossima emanazione.
Per maggiori informazioni e chiarimenti a riguardo, vi invitiamo a contattarci.
Distinti Saluti.