CIRCOLARE del 18/05/2021

 

AGEVOLAZIONI

 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto COVID-19 su DAD e smart working

Legge 6 maggio 2021, n. 61

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2021, n. 112 è stata pubblicata la legge 6 maggio 2021, n. 61, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Tra le altre cose, la legge in specie prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli:

  • per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti;
  • per i genitori lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting.

Tale beneficio è riconosciuto ad entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.

 

 

CONTRATTO A TERMINE

 

Proroga e/o rinnovo contratti a termine e cd. Cassa COVID-19

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 12 maggio 2021, n. 762

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 12 maggio 2021, prot. n. 762 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale.

Al riguardo, l’INL ha precisato che, ex artt. 19 e ss., D.L. n. 18/2020 (più volte richiamato nelle norme che si sono succedute nei mesi successivi a marzo 2020), l’inciso “nei termini ivi indicati” deve essere interpretato in senso “dinamico”, facendo riferimento alla platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, come da ultimo individuata dall’art. 8, D.L. n. 41/2021 nei “lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Pertanto, l’INL ha ribadito che è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto c.d. “Sostegni”).

 

 

IMPOSIZIONE FISCALE

 

Smart working ed imponibilità fiscale dei rimborsi spese: i chiarimenti dell’AE

Agenzia delle Entrate, Risposte ad Interpelli 30 aprile 2021, n. 314 e 11 maggio 2021, n. 328

L’Agenzia delle Entrate – con risposte ad Interpelli n. 314-328/2021 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rimborso spese in capo ai dipendenti in smart working.

Nello specifico:

  • la risposta ad Interpello n. 314/2021 – ha affermato che le suddette somme erogate per rimborsare i propri dipendenti delle spese sostenute per eseguire la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile devono essere escluse da imposizione fiscale, in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente. Infatti, il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working era basato su parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla Società che, invece, erano stati sostenuti dal dipendente. Pertanto, la quota di costi rimborsati al dipendente poteva essere considerata riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, conseguentemente, essere esclusa dalla base imponibile ai fini IRPEF;
  • con risposta ad Interpello n. 328/2021, l’AE ha precisato che, in mancanza di una precisa disposizione di legge al riguardo, non possono essere escluse dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate ai propri dipendenti in smart working sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi. In tal senso, al fine di escludere tale rimborso spese dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente, occorrerebbe infatti adottare un criterio analitico che consenta di determinare, per ciascuna tipologia di spesa, la quota di costi risparmiati dalla Società, che sono stati invece sostenuti dal dipendente, in modo da poterli considerare riferibili a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

 

 

INPS, CONTRIBUZIONE

 

Le istruzioni operative INPS sulla modalità di fruizione dell’esonero contributivo per le aziende che non richiedono CIG

INPS, Messaggio 6 maggio 2021, n. 1836

L’INPS – con Messaggio del 6 maggio 2021, n. 1836 – ha fornito alcune istruzioni operative in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, ex art. 12, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.

Nello specifico, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”, nella quale dovranno dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

 

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

 

INPS: differimento del pagamento nelle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

INPS, Messaggio 13 maggio 2021, n. 1911

A mente dell’art. 1, commi 20-22-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata normato (per il 2021) l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore ad € 50.000 e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

L’INPS – con Messaggio del 13 maggio 2021, n. 1911 – ha comunicato il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021.

 

 

I chiarimenti INPS su Decontribuzione Sud ed agenzie di somministrazione

INPS, Messaggio 13 maggio 2021, n. 1914

L’INPS – con Messaggio del 13 maggio 2021, n. 1914 – ha fornito ulteriori istruzioni procedurali per il recupero della c.d. Decontribuzione Sud, ex lege n. 178/2020, per le mensilità pregresse spettanti alle agenzie di somministrazione.

Al riguardo, l’Istituto ha chiarito che le agenzie di somministrazione possono recuperare le suddette eventuali quote spettanti, valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “Incentivo”, l’elemento “ImportoArrIncentivo” con gli importi dell’esonero per il periodo che va da ottobre 2020 a marzo 2021.

Tale recupero è ammesso esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità da aprile 2021 a giugno 2021.

I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure, con il codice “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”.

 

 

LAVORO IRREGOLARE

 

Emersione dei rapporti di lavoro irregolare: ulteriori chiarimenti sulle procedure

Ministero dell’Interno, Circolare 11 maggio 2021, n. 3625

Il Ministero dell’Interno – con Circolare 11 maggio 2021, prot. n. 3625 – ha fornito ulteriori chiarimenti sulle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolare, integrando quanto già specificato con Circolare n. 3020/2021.

Al riguardo, viene precisato che la fattispecie di dichiarazione di emersione di un rapporto di lavoro a tempo determinato conclusosi perché spirato il termine finale, nelle more della convocazione degli interessati presso lo Sportello Unico, si applica anche ai rapporti di lavoro domestico e di assistenza alla persona. Pertanto, in queste ultime ipotesi è consentito il subentro nella procedura di un nuovo datore di lavoro anche se non componente del nucleo familiare.

Inoltre, nel caso in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore, si ritiene che anche in questa fattispecie possa essere previsto il subentro di un nuovo datore di lavoro.

Qualora, invece, anche a causa delle gravi conseguenze che il perdurare dell’emergenza pandemica ha provocato nel mercato del lavoro, non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all’assunzione del lavoratore, in considerazione del lungo tempo trascorso dall’invio dell’istanza e dell’alto numero di pratiche ancora in trattazione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, interessato in merito, conviene possa essere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

In ogni caso, gli Sportelli Unici dovranno svolgere gli opportuni accertamenti ai fini di una valutazione volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente e che il rapporto di lavoro si sia instaurato in modo fittizio.

 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

 

Inoltrato il PNRR alla Commissione Europea: come cambiano le politiche attive del lavoro

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

In data 5 maggio 2021, il Governo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso alla Commissione europea.

Relativamente alle politiche attive del lavoro, si segnalano i seguenti 4 obiettivi:

  • Potenziare le politiche attive del mercato del lavoro (ALMPs) e la formazione professionale – sostenere l’occupabilità dei lavoratori in transizione e disoccupati, mediante l’ampliamento delle misure di politica attiva del lavoro, nell’ambito del nuovo “Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL)”, e promuovere la revisione della governance del sistema di formazione professionale in Italia, attraverso l’adozione del “Piano Nazionale Nuove Competenze”.
  • Rafforzare Centri per l’Impiego (Public Employment Services – PES) – promuovere interventi di capacity building a supporto dei Centri per l’Impiego, con l’obiettivo di fornire servizi innovativi di politica attiva, anche finalizzati alla riqualificazione professionale (upskilling e reskilling), mediante il coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati, aumentando la prossimità ai cittadini e favorendo la costruzione di reti tra i diversi servizi territoriali.
  • Favorire la creazione di imprese femminili e l’introduzione della certificazione della parità di genere – realizzare la piena emancipazione economica e sociale della donna nel mercato del lavoro, prevedendo una sistematizzazione e ristrutturazione degli attuali strumenti di sostegno, con una visione più aderente ai fabbisogni delle donne, attraverso una strategia integrata di investimenti di carattere finanziario e di servizi di supporto per la promozione dell’”imprenditorialità femminile”. L’introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere mira ad affiancare le imprese nella riduzione dei divari nella crescita professionale delle donne e alla trasparenza salariale.
  • Promuovere l’acquisizione di nuove competenze da parte delle nuove generazioni – favorire il matching tra il sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, mediante il rafforzamento del “Sistema Duale” e dell’istituto dell’apprendistato, e il potenziamento del “Servizio Civile Universale” per i giovani tra i 18 e i 28 anni

 

 

IMPOSIZIONE FISCALE

 

Gli Interpelli dell’Agenzia delle Entrate sui rimborsi spese nello smart working

L’Agenzia delle Entrate – risposte ad Interpelli del 30 aprile 2021, n. 314 e dell’11 maggio 2021, n. 328 – ha affrontato la tematica dell’imponibilità o meno del rimborso di alcune spese sostenute da un lavoratore impiegato con modalità di lavoro agile.

Andando nel dettaglio, nell’Interpello n. 314/2021, il contribuente (datore di lavoro) ritiene non imponibili i rimborsi erogati, basando il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working su parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla società che sono, invece, sostenuti dal dipendente (in tale circostanza, veniva prodotta una tabella in cui, per ogni “tipologia di spesa”, era indicato il “risparmio giornaliero per la società” e il “costo giornaliero per dipendente in smart working”, stimato sulla base delle voci prese in considerazione).

Invece, con Interpello n. 328/2021 il contribuente (datore di lavoro) esprime l’intenzione di pattuire, tramite appositi accordi individuali con il personale che svolge in via esclusiva da remoto l’attività lavorativa, il rimborso, pari al 30% dei consumi effettivi addebitati al dipendente nelle fatture periodiche emesse a suo nome o a nome del coniuge convivente, delle spese documentate per il costo della connessione a internet e per l’utilizzo della corrente elettrica, dell’aria condizionata o del riscaldamento (in tal caso, viene ritenuto che tali somme abbiano, a tutti gli effetti, natura risarcitoria e non retributiva e che pertanto esse, non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non debbano essere assoggettate alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali).

L’Agenzia delle Entrate – in entrambe le risposte – ha ribadito il c.d. principio di omnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Pertanto, tutte le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, se non espressamente esclusi, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.

I rimborsi spese sono esclusi dal reddito quando riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente o sostenute nell’esclusivo interesse del datore (qualora il legislatore non abbia provveduto a indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente).

Andando nel dettaglio delle singole risposte, l’Agenzia delle Entrate:

  • con Interpello n. 314/2021 segnala che il criterio utilizzato per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working si basa su parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente; pertanto, si ritiene corretto che la quota di costi rimborsati al dipendente possa considerarsi riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e che, conseguentemente, le somme rimborsate dalla società non siano imponibili ai fini IRPEF;
  • con Interpello n. 328/2021 (contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente), ritiene che le somme rimborsate dalla società istante ai propri dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in smart working sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, non possano essere escluse, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

 

 

INPS, CONTRIBUZIONE

 

Al via l’esonero contributivo alternativo alla fruizione della cassa COVID-19

L’art.12, D.L. n. 137/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 176/2020) ha istituito l’esonero contributivo alternativo alla fruizione della Cassa COVID-19 (in linea con quanto disciplinato dal D.L. n. 104/2020).

L’INPS – con Circolare n. 24/2021 – ha fornito i primi chiarimenti normativi.

L’ammontare dell’esonero contributivo – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Tale importo – riparametrato e applicato su base mensile – può essere fruito:

  • fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro settimane nel limite del doppio delle ore di Cassa COVID fruite a maggio e giugno 2020, ex decreto legge n. 104/2020
  • fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di quattro settimane nel limite del doppio delle ore di Cassa COVID fruite a giugno 2020, ex decreto legge n. 137/2020
  • fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane nel limite del doppio delle ore di Cassa COVID fruite a maggio e giugno 2020, ex lege n. 178/2020.

La disposizione è volta ad evitare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali durante il periodo di emergenza da COVID-19, consentendo un esonero contributivo in relazione al doppio delle ore di utilizzo della Cassa COVID.

Pertanto, ancorché non si tratta di incentivo occupazionale, la tipologia contrattuale di “riferimento” è il contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, ovvero indeterminato, a tempo parziale, ovvero a tempo pieno.

A mente dell’art. 1, commi 306/308, legge n. 178/2020, l’esonero in specie può essere richiesto dai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le 12 settimane cui possono far ricorso i datori di lavoro entro il 31 marzo 2021 nel caso di CIGO ed entro il 30 giugno 2021 per gli altri trattamenti (assegno ordinario e CIGD).

Il credito può essere utilizzato per un periodo massimo di 8 settimane e comunque entro il 31 marzo 2021: tale periodo costituisce quello massimo, ma il datore di lavoro potrà sempre decidere di spendere l’esonero in un periodo anche inferiore ed eventualmente, in caso di capienza, anche in una sola mensilità.

Il beneficio contributivo può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e va utilizzato esclusivamente all’interno della medesima matricola presa a riferimento per il calcolo della misura spettante.

L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del T.F.U.E: tale autorizzazione è arrivata con Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021.

L’INPS – con Messaggio del 6 maggio 2021, n. 1836 – ha reso noto che i datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’Istituto, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, nella quale dovranno dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, non può superare la contribuzione datoriale relativa al periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, né la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 – agosto 2021).

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”:

  • nell’elemento “CausaleACredito” il nuovo codice causale “L904”;
  • nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

 

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

 

Rinvio dei versamenti contributivi per artigiani e commercianti interessati all’esonero contributivo ex lege n. 178/2020

La legge n. 178/2020 ha istituito un fondo specifico con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, aumentato di ulteriori 1,5 miliardi di euro dal D.L. n. 41/2021.

Tale fondo ha la finalità di esonerare parzialmente dal versamento dei contributi previdenziali i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti all’INPS e danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I criteri di attribuzione dell’esonero contributivo sugli acconti del 2021 sono stati demandati – dalla legge di Bilancio 2021 – ad un decreto MLPS (firmato ed in corso di pubblicazione).

L’esonero contributivo in commento è previsto in misura parziale, con un tetto massimo pari ad € 3.000, e spetta a lavoratori autonomi e imprenditori iscritti alla relativa gestione speciale dell’INPS o alla gestione separata, oltre agli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti.

La platea degli ammessi all’esonero contributivo include i lavoratori iscritti alla gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo, non occasionale, iscritti alla gestione separata INPS, inclusi lavoratori soci e componenti di studi associati.

Per gli iscritti alle gestioni INPS che abbiano avviato l’attività entro il 2019, i requisiti di accesso all’esonero consistono in un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e in un reddito complessivo di lavoro (o comunque derivante dall’attività soggetta a contribuzione della gestione Inps) nel 2019 non superiore ad € 50.000.

La norma richiede:

  • l’assenza di rapporti di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto intermittente senza indennità di disponibilità) e di trattamenti pensionistici diretti (escluso l’assegno ordinario di invalidità), fermo restando che l’esonero può essere richiesto a una sola gestione e riguarda i soli contributi previdenziali di competenza e dovuti per il 2021, escludendo qualsiasi contribuzione integrativa e premi dovuti all’INAIL;
  • il possesso di un DURC regolare in corso di validità.

L’eventuale contribuzione già versata ma oggetto di esonero, può essere richiesta a compensazione o a rimborso.

L’accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione previdenziale del soggetto interessato è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.

I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (artigiani e commercianti) applicano l’esonero alla contribuzione di competenza 2021, al netto di qualsiasi altra agevolazione contributiva, per un totale dato dalla somma dell’importo dei contributi esonerabili per ciascun lavoratore, collaboratore o familiare coadiutore applicando per ciascuno il massimale di € 3.000, parametrato ai mesi di attività del singolo lavoratore per le sole rate contributive di competenza del 2021.

L’esonero, per artigiani e commercianti, riguarda i soli contributi fissi, con riferimento alle tre rate di contribuzione minima dovute nelle scadenze di maggio, agosto e novembre.

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata sono esonerabili gli acconti del 2021 da saldare entro il 31 dicembre 2021.

In caso di contributi esonerabili e già saldati è garantito il rimborso, anche tramite compensazione, dell’eventuale saldo eccedente la quota ancora esonerabile.

Gli assicurati presso INPS che richiedano l’esonero devono risultare regolari nei versamenti contributivi ed avere saldato la quota di contribuzione non oggetto di esonero.

L’INPS dovrà predisporre il modello di domanda che i contribuenti dovranno presentare entro il 31 luglio, a pena di decadenza.

Al riguardo, il soggetto istante dovrà dichiarare:

  • la non titolarità di un rapporto di lavoro subordinato o di una prestazione di pensione diretta, per il periodo oggetto di esonero;
  • l’unicità della domanda presentata (l’esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria);
  • il rispetto del limite reddituale pari ad € 50.000 per il 2019;
  • il calo di fatturato pari almeno al 33% tra 2020 e 2019;
  • la regolarità nei versamenti alla contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • il rispetto del limite previsto per gli aiuti di stato (de minimis), in base al Quadro temporaneo previsto per la durata dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Ora l’INPS – con Messaggio del 13 maggio 2021, n. 1911 – ha previsto, concordemente con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della prima rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021.

L’applicazione dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (in base all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), in quanto il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza/decorrenza

Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì
20/05/2021
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Giovedì
20/05/2021
ENASARCO Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 1° trimestre 2017 Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia RID bancario
Martedì
25/05/2021
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
31/05/2021
INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Lunedì
31/05/2021
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Lunedì
31/05/2021
INPS Domanda differimento adempimenti contributivi per ferie collettive Datori di lavoro Trasmissione telematica
Lunedì
31/05/2021
Fondi Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali Datori di lavoro aziende industriali Bollettino Bancario – RID
Lunedì
31/05/2021
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

 

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